Assistenza familiare: la violazione degli obblighi è sempre reato a meno che l'impossibilità non sia assoluta
Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Reato a dolo generico - Presupposti – Volontarietà nel non versare le somme dovute – Accertamento - Necessaria
La violazione degli obblighi di assistenza familiare è reato a dolo generico, presupponendo la sola coscienza e volontà di non versare le somme dovute, non essendo necessario per la sua realizzazione che la condotta omissiva venga posta in essere con l'intenzione e la volontà di far mancare i mezzi di sussistenza alla persona bisognosa; affinché la condotta possa ritenersi scriminata, non vale la generica allegazione di difficoltà economiche o la semplice indicazione dello stato di disoccupazione, ma è necessario fornire una dimostrazione rigorosa di una vera e propria impossibilità assoluta di fare fronte alle obbligazioni .
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 6 novembre 2018 n. 50085
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Obbligo di versamento di una somma di danaro stabilita dal giudice – Presupposti - Adempimento alternativo da parte dell'obbligato - Possibilità – Accordo con il genitore affidatario - Necessario.
L'adempimento dell'obbligo di assistenza familiare volto ad assicurare i mezzi di sussistenza, non può che concretizzarsi con la messa a disposizione, continuativa, regolare e certa, che non lasci pause o inadeguatezze, dei mezzi economici in favore del genitore affidatario, responsabile immediato di una gestione ordinata delle quotidiane esigenze di sussistenza del minore; o, quantomeno, con la contribuzione autonoma ma in accordo, nei suoi contenuti, con il genitore affidatario.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 29 maggio 2014 n. 23017
Violazione degli obblighi di assistenza familiare - Impossibilità di adempiere - Onere di allegazione a carico dell'interessato - Generica dimostrazione di difficoltà economiche – Insufficiente ad escludere la rilevanza dell'omissione .
In tema di violazione degli obblighi di assistenza familiare è onere dell'interessato allegare circostanze di fatto concrete dalle quali sia possibile desumere la sua assoluta impossibilita' di adempiere, del tutto inidonea essendo a tal fine anche la dimostrazione di una mera flessione degli introiti economici, o la generica allegazione di difficolta.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 1 marzo 2012, n. 8063
Violazione degli obblighi di assistenza familiare – Impossibilità - Incapacità economica assoluta del soggetto obbligato - Condizioni.
L'incapacità economica, intesa come impossibilità dell'obbligato di fare fronte agli obblighi sanzionati dall'articolo 570 c.p., deve essere “assoluta”, nel senso di estendersi a tutto il periodo dell'inadempimento e deve altresì concretizzarsi in una persistente, oggettiva ed incolpevole situazione di indisponibilità di introiti.
• Corte di Cassazione, sezione VI, sentenza 23 novembre 2010 n. 41362