La sentenza n. 6 del 2026 della Corte costituzionale affronta un profilo di particolare rilievo dogmatico nella disciplina dell’emersione dal lavoro irregolare di cui all’art. 103 del d.l. n. 34 del 2020 (conv. in l. n. 77 del 2020), dichiarando l’illegittimità costituzionale dell’art. 103, comma 10, lett. b), nella parte in cui attribuiva carattere automaticamente ostativo alla segnalazione nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) fondata sul solo ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato membro.

La decisione si colloca nel solco della giurisprudenza costituzionale volta a censurare automatismi normativi che incidono su situazioni soggettive rilevanti senza consentire una valutazione individualizzata e proporzionata, in violazione dei canoni di ragionevolezza ed eguaglianza di cui all’art. 3 Cost.

Il nucleo argomentativo della sentenza risiede nella critica all’automatismo legislativo introdotto dalla disposizione censurata. La Corte ribadisce che il legislatore, pur godendo di ampia discrezionalità nella conformazione delle politiche migratorie e del lavoro, incontra un limite invalicabile nel principio di ragionevolezza, che impone una coerenza interna tra fini perseguiti e mezzi prescelti.

Nel caso di specie, l’automatica esclusione dalla procedura di emersione dei cittadini stranieri segnalati nel SIS per mere violazioni delle norme sull’ingresso e il soggiorno, si pone in insanabile contraddizione con la ratio complessiva dell’art. 103, volto proprio a regolarizzare posizioni di irregolarità amministrativa in presenza di un rapporto di lavoro conforme ai requisiti di legge.

Secondo la Corte, l’automatismo ostativo finisce per trasformare un elemento strutturalmente connaturato alla fattispecie (l’irregolarità del soggiorno) in un fattore impeditivo assoluto, generando un corto circuito logico-normativo che la Corte qualifica come manifestamente irragionevole.

Per i giudici costituzionali la violazione dell’art. 3 Cost. emerge, altresì, sotto il profilo del principio di eguaglianza: la norma censurata determinava una disparità di trattamento tra cittadini stranieri accomunati dalla medesima condizione sostanziale di irregolarità del soggiorno in Italia, differenziandoli unicamente in base al fatto che l’ingresso nello spazio Schengen fosse avvenuto direttamente in Italia ovvero tramite un altro Stato membro.

Tale differenziazione, fondata su un elemento meramente formale e casuale, non risulta sorretta da alcuna giustificazione razionale né da esigenze di tutela di interessi pubblici qualificati, traducendosi in una mera discriminazione incoerente con la struttura e le finalità della stessa disciplina di emersione.

La sentenza valorizza in modo significativo il principio di proporzionalità, inteso come criterio di controllo della congruità e necessarietà delle limitazioni imposte ai diritti e alle posizioni giuridiche soggettive.

Attribuire rilievo automaticamente ostativo a qualsiasi segnalazione Schengen, indipendentemente dalle ragioni che la sorreggono, comporta una compressione sproporzionata delle posizioni giuridiche dello straniero, in quanto prescinde da ogni valutazione circa l’effettiva pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La Corte chiarisce che il diritto dell’Unione europea – segnatamente il regolamento (UE) 2018/1861 – non solo non impone automatismi, ma richiede espressamente una valutazione individuale e concreta della posizione dello straniero, nonché un meccanismo di consultazione tra Stati membri, funzionale proprio a evitare decisioni meramente formali e aprioristiche.

Particolarmente rilevante, sul piano dogmatico, è il richiamo implicito al principio di offensività. La segnalazione SIS per il solo ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato membro non esprime di per sé un giudizio di pericolosità sostanziale ma si limita a registrare una violazione amministrativa delle regole di circolazione.

Elevare tale dato formale a causa ostativa assoluta all’accesso alla procedura di emersione significa prescindere da qualsiasi verifica dell’offensività concreta della condotta, in contrasto con un principio che, pur originariamente elaborato in ambito penalistico, ha progressivamente assunto valore trasversale quale criterio di razionalità dell’ordinamento.

La declaratoria di illegittimità costituzionale adottata dalla Corte non altera l’equilibrio complessivo della disciplina dell’emersione ma ne ripristina la coerenza interna. Restano, infatti, pienamente operative le altre cause ostative previste dall’art. 103, comma 10, fondate su elementi di disvalore sostanziale, quali la pericolosità per l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato.

La pronuncia si limita, dunque, a ricondurre l’interpretazione della norma censurata entro i confini tracciati dal legislatore stesso, valorizzandone lo spirito e la finalità, senza introdurre indebite estensioni o riduzioni dell’ambito applicativo della sanatoria.

In tal senso, la sentenza n. 6 del 2026 si configura come un intervento di riallineamento dell’ordinamento ai principi costituzionali di ragionevolezza, proporzionalità ed eguaglianza, assicurando che l’istituto dell’emersione dal lavoro irregolare operi secondo criteri coerenti con la sua funzione e con l’assetto normativo complessivamente delineato dal legislatore.

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*Giovanna Ventura, Partner di BSVA Studio Legale

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