Civile

Autovelox, non c'è una distanza minima per la segnaletica

La Cassazione chiarisce anche che per la "banchina" sono sufficienti spazi "ridotti ed incostanti" purché "diffusamente presenti"

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di Francesco Machina Grifeo

Ottocento metri sono da considerarsi una distanza congrua per l'installazione del cartello che annuncia l'autovelox. Un simile posizionamento infatti consente all'automobilista di diminuire la velocità "senza pericolo per sé e per gli altri utenti della strada". La norma, del resto, non prevede una distanza minima ma soltanto l'obbligo della segnalazione preventiva. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, sentenza n. 25690 depositata il 13 novembre 2020, respingendo il ricorso del guidatore.

L'articolo 4 del Dl n. 121 del 2002, prosegue la decisione, al primo comma, prevede soltanto che agli automobilisti "venga data informazione circa la presenza della postazione di rilevamento della velocità, senza alcuna indicazione circa la modalità di detta informazione né tantomeno la previsione di uno spazio minimo che debba intercorrere tra lo strumento di avviso e la postazione stessa". In altre decisioni (nn. 25769/2013 e 20327/2018), la Corte aveva chiarito che "la distanza tra segnali stradali o dispositivi luminosi e la postazione di rilevamento deve essere valutata in relazione allo stato dei luoghi".

Infine, la Corte spiega che il verbale "costituisce atto pubblico per cui qualora contenga l'indicazione della sussistenza di segnalazione preventiva, la relativa attestazione si riferisce ad un dato direttamente rilevato dagli accertatori, senza margini di apprezzamento, la cui contestazione può avvenire solo mediante querela di falso" (n. 11792/2020).

Con un'altra decisione depositata oggi, la n. 25688/2020, sempre in materia di autovelox, la VI Sezione civile chiarisce che per la "banchina", elemento necessario per inserire la strada nell'elenco prefettizio delle arterie sui cui è possibile installare sistemi automatici di controllo della velocità, non è prevista "una larghezza minima o massima". Il ricorrente aveva infatti contestato l'assenza nella strada delle caratteristiche minime necessarie.

"Quel che rileva - spiega però la Corte - è che si tratti di uno spazio all'interno della sede stradale, esterno rispetto alla carreggiata, destinato al passaggio dei pedoni o alla sosta di emergenza che, oltre a dover restare libero da ingombri, deve avere una larghezza tale da consentire l'assolvimento effettivo delle predette funzioni" (n. 16622/2019).

E nel caso di specie il giudice di secondo grado, sulla base della documentazione fotografica aveva accertato, con giudizio insindacabile in Cassazione, "la presenza di un'unica carreggiata dotata di una corsia per senso di marcia, nonché di (seppur talvolta ridotti ed incostanti ma, comunque, diffusamente presenti) spazi tra il margine della carreggiata ed un marciapiede o uno spartitraffico o un ciglio interno della cunetta, ovvero di banchine".

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