Professione e Mercato

Avvocati degli enti pubblici: l'Irap grava sull'Amministrazione

di Solveig Cogliani

L'Irap non è un onere riflesso e, di conseguenza, non può gravare sul lavoratore dipendente in relazione ai compensi di cui è pacifica la natura retributiva, quali ad esempio i compensi aggiuntivi agli avvocati interni all'Ente. È quanto afferma il Tar Sardegna, Sezione I, con la sentenza 9 giugno 2016, n. 493.

Il caso - Alcuni avvocati di un Comune, iscritti all'elenco speciale degli avvocati dipendenti da Enti pubblici tenuto dall'Ordine degli avvocati, impugnavano la delibera della Giunta comunale, con la quale era approvato il regolamento sulla disciplina del servizio avvocatura e dei compensi legali agli avvocati dell'Ente, peraltro, nella parte in cui prevedeva che i compensi «sono comprensivi dell'Irap».

La decisione - Ritenuta la giurisdizione, trattandosi di ricorso avverso un atto di macro-organizzazione, il Tribunale ha accolto in parte il ricorso e, per l'effetto, ha annullato il regolamento, affermando che è pacifico che soggetto passivo dell'Irap, ossia obbligato in proprio al pagamento nei confronti dell'erario è l'Ente pubblico.

L'approfondimento - Il Tribunale amministrativo conduce la propria analisi dall'esame del presupposto dell'imposta, che è indicato dall'articolo 2 del Dlgs 446 del 1997. Esso è costituito dall'esercizio abituale di una attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi. Il successivo articolo 3 individua i soggetti passivi dell'imposizione; da ciò discende che la mancata esplicita inclusione tra i soggetti passivi dei lavoratori dipendenti comporta ex se l'inapplicabilità del tributo in esame all'avvocatura interna degli Enti.

Conclusioni - Conseguentemente l'onere fiscale inerente l'Irap non può gravare sul lavoratore dipendente ma unicamente sull'Ente datore di lavoro.
Le conclusioni del Tar Sardegna arrivano, inoltre, a contraddire la soluzione raggiunta dal Giudice contabile per la Liguria, secondo la quale le risorse per finanziare il pagamento del tributo devono gravare sui fondi destinati a compensare l'attività dell'avvocatura comunale (Corte dei Conti Liguria deliberazione n. 38/2014), invocando il principio affermato dalla Cassazione, con la sentenza n. 20917 del 2013.
Per la Suprema corte, infatti, l'Irap deve essere pagata dall'Ente pubblico e non può essere considerata a carico del dipendente, ovviamente, salvo diverso accordo contrattuale esplicitamente previsto. In quel caso la Corte confermava la decisione della Corte d'Appello di Brescia – postasi con riguardo a medici ospedalieri – che aveva precisato che l'eventuale traslazione convenzionale dell'onere economico del pagamento dell'Irap, il cui soggetto passivo restava pur sempre l'ente pubblico (in quel caso l'Azienda ospedaliera) e non i singoli dipendenti, non può che essere prevista esplicitamente in via contrattuale.

Tar Sardegna – Sentenza 9 giugno 2016 n. 493

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