Penale

Avvocati: rinuncia al mandato anche via pec

Nel processo penale, le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse via pec possono essere prese in considerazione dal giudice se poste alla sua attenzione

di Marina Crisafi

Anche se nel processo penale alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze via pec, deve ritenersi valida la rinuncia al mandato difensivo trasmessa telematicamente. Lo ha affermato la Cassazione (sentenza n. 34654/2020) ritenendo che, non trattandosi di atti irricevibili, bisogna superare "inutili formalismi".

La vicenda
Nella vicenda, un indagato ricorre avverso l'ordinanza del tribunale del riesame di Bologna che aveva confermato la decisione del Gip di Rimini con cui era stata applicata la custodia cautelare in carcere per maltrattamenti e lesioni in danno della compagna e porto abusivo di armi.
L'uomo eccepisce la nullità dell'udienza tenuta innanzi al tribunale e degli atti consequenziali tra cui l'ordinanza impugnata a causa dell'omessa notifica dell'avviso di fissazione ad uno dei suoi due difensori di fiducia.
Lamenta dunque l'erroneità dell'ordinanza nella parte in cui ha ritenuto che la rinuncia al mandato difensivo da parte del primo difensore di fiducia da lui nominato in quanto trasmessa al giudice procedente tramite pec non avesse spiegato alcun effetto. Per cui, la nomina di altri due professionisti successivamente operata sarebbe rimasta improduttiva di effetti nei confronti del secondo di essi, al quale non veniva quindi notificato l'avviso di fissazione dell'udienza.
A suo dire, inoltre, il tribunale ha fondato la decisione su una giurisprudenza di legittimità non univoca e non pertinente in quanto maturata con riferimento alla nomina del difensore per la quale il codice di rito (articolo 96 comma 2 c.p.p.) richiede specifiche formalità e non già in base all'articolo 107, a tenore del quale per la rinuncia al mandato difensivo occorre soltanto che la stessa venga sollecitamente comunicata all'autorità giudiziaria, implicitamente lasciando all'interessato, la scelta delle relative modalità.

Processo penale: niente pec per le parti ma occorre superare inutili formalismi
Gli Ermellini preliminarmente ribadiscono il principio generale, ripetutamente affermato (cfr. ex multis 26877/2019) secondo cui, nel processo penale, alle parti private non è consentito effettuare comunicazioni, notificazioni ed istanze mediante l'utilizzo della pec. Insuperabile, in tal senso, afferma la sesta sezione, "è l'assenza di una norma che conferisca loro tale facoltà, analogamente a quanto l'art. 148, comma 2-bis, cpp, prevede specificamente ed esclusivamente per gli uffici giudiziari".
Tuttavia, afferma la Corte, "superando inutili formalismi" ed enunciando un principio già espresso (n. 2951/2019) non trattandosi comunque di atti irricevibili, "le comunicazioni e le istanze difensive trasmesse via pec possono essere prese in considerazione dal giudice, se poste alla sua attenzione".

La decisione
Nel caso di specie, il tribunale del riesame, non ha fatto buon governo di tali regole giuridiche. Emerge, infatti, dal provvedimento che l'atto di rinuncia al mandato del primo difensore trasmesso al giudice procedente via pec non solo è pervenuto allo stesso ma è stato anche valutato, tanto che l'autorità ha provveduto ad una nomina d'ufficio.
Pertanto, l'atto difensivo benchè portato a conoscenza del giudice irritualmente, ha spiegato i suoi effetti, realizzando lo scopo cui era preordinato, senza alcun pregiudizio per eventuali esigenze concorrenti.
La ragione giustificatrice dei limiti all'uso dei "mezzi tecnici idonei" nelle comunicazioni tra i soggetti del procedimento, conclude la S.C. annullando l'ordinanza, "è quella di evitare dubbi sulla paternità degli atti che ne sono oggetto, al fine di garantire la certezza dei rapporti processuali: nello specifico perciò avendo l'atto raggiunto il suo destinatario ed essendo stato da questi valutato, appare del tutto irrazionale una vanificazione dei relativi effetti ex post, per di più nell'assenza di qualsiasi incidenza negativa sulle ragioni di altre parti o sulle esigenze di certezza e speditezza processuali".

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