Avvocati stabiliti: il ministero della Giustizia detta regole stringenti
La pratica triennale non sana l'eventuale irregolarità del titolo abilitativo alla professione. I chiarimenti del ministero della giustizia
La pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE non sana la mancanza o l'invalidità del titolo abilitativo alla professione forense. La dispensa dalla prova attitudinale vale soltanto per coloro che si sono abilitati in modo regolare in altro Stato Ue. A ricordarlo è il ministero della giustizia, con nota del 28 maggio scorso inviata al Consiglio Nazionale Forense, e da questo trasmessa con la circolare 3-C/2021, a tutti gli ordini territoriali.
Regole più stringenti sul riconoscimento dei titoli stranieri di avvocato
Via Arenula ha richiesto l'applicazione di regole stringenti in materia di riconoscimento dei titoli professionali stranieri di avvocato, invitando alla diffusione delle informazioni di carattere generale al fine di assicurare una omogeneità di interpretazione della normativa in materia e prevenire disparità di trattamento sul territorio nazionale. Nella circolare, inviata dal Cnf agli ordini forensi, viene innanzitutto ribadito il principio espresso dalle Sezioni Unite della Cassazione (ordinanza n. 34441/2019), in base al quale "l'iscrizione all'albo non si consolida col tempo, ma è sempre subordinata alla verifica dell'originaria sussistenza e successiva permanenza dei requisiti – che il soggetto – deve possedere in qualsiasi momento in cui risulti iscritti all'albo" oltre all'obbligo di "attestare annualmente con certificazione la regolarità dell'iscrizione". Il ministero rammenta inoltre che ai fini del giusto riconoscimento dei titoli stranieri di avvocato, "a nulla rileva la pratica triennale condotta in Italia sulla base della direttiva 98/5/CE, utile a dispensare dalla prova attitudinale italiana un professionista solo laddove sia regolarmente abilitato nel proprio paese".
Avocat in Romania
Detto questo, il ministero si sofferma sul titolo di avocat conseguito in Romania, evidenziando come la stessa corte di giustizia Ue (causa C-191/2020) ha dichiarato che l'esercizio delle attività specifiche della professione forense da parte dei membri dell'associazione conosciuta con il nome UNBR Bota deve essere qualificato come esercizio abusivo della professione di avvocato ai sensi del codice penale rumeno e che l'unica autorità competente cui rivolgersi al fine di verificare la validità del titolo di avocat acquisito in Romania è la Uniunea Nationala a Barourilor din Romania – U.N.B.R", indicata come la sola autorità competente a operare in materia attraverso il sistema di cooperazione tra autorità degli Stati membri dell'Unione europea IMI.
Abogado in Spagna
Il Ministero chiarisce anche la questione relativa ai titoli spagnoli rammentando che per diventare abogado in Spagna, secondo la normativa vigente (legge 34/2006), i laureati devono frequentare un master e superare un esame di stato. Unica eccezione per coloro che hanno richiesto l'omologazione del titolo straniero entro il 31 ottobre 2011, i quali possono evitare master ed esame di stato, iscrivendosi ad un "colegio de abogados", come affermato anche dal Tar Lazio con sentenza n. 3066/2018. L'esperienza, osserva il ministero, ha dimostrato che sono state seguite diverse modalità per conseguire la qualifica di abogado in Spagna e che le stesse, tuttavia, non sono state ritenute idonee in Italia ad essere oggetto di riconoscimento. Per cui, suggerisce via Arenula, anche nei casi in cui il soggetto che chiede il riconoscimento del titolo produca formale certificazione relativa a master ed esame di stato sostenuto in Spagna, occorre chiedere che i titolari documentino in modo dettagliato (o quanto meno autocertifichino) l'intero percorso effettuato per conseguire la qualifica spagnola.