Penale

Azione penale: esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale

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a cura della Redazione Lex 24

Amministratore di sostegno - Curatore speciale - Potere autonomo di querela nell'interesse del soggetto amministrato - Sussistenza - Esclusione.
L'amministratore di sostegno, anche se rappresenta il soggetto amministrato nei limiti segnati dal decreto giudiziale di nomina, non ha un autonomo potere di querela, potendo al massimo sollecitare il giudice tutelare alla nomina di un curatore speciale.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 8 aprile 2015 n. 14071

Azione penale - Querela - Curatore speciale - Rappresentanza del minore o dell'infermo di mente - Conflitto di interessi tra i genitori della parte offesa - Rilevanza – Esclusione.
Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non assume alcun rilievo il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa , in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 cod. pen. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante-curatore speciale ed altri soggetti, come l'imputato.
•Corte di cassazione, sezione VI, sentenza 7 ottobre 2014 n. 41828

Azione penale - Querela - Curatore speciale - Amministratore di sostegno padre dell'amministrato - Querela presentata nell'interesse del figlio - Curatore speciale - Nomina - Necessità - Esclusione.
E' valida la querela proposta, nei limiti dei poteri individuati dal decreto di nomina del giudice tutelare, dall'amministratore di sostegno nell'interesse del figlio quale persona offesa dal reato, non essendo necessaria la nomina di un curatore speciale per l'assenza di un conflitto di interessi tra le persone interessate.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 10 agosto 2012 n. 32338

Azione penale - Querela - Curatore speciale - Rappresentanza del minore o dell'infermo di mente - Conflitto di interessi tra i genitori della parte offesa - Rilevanza - Esclusione.
Ai fini dell'esercizio del diritto di querela da parte del curatore speciale, non è configurabile il conflitto di interessi tra i genitori della persona offesa, in quanto l'unico possibile conflitto di interessi previsto dall'art. 121 cod. pen. è quello tra il curatore speciale e la persona rappresentata e non quello tra il rappresentante - curatore speciale ed altri soggetti.
•Corte di cassazione, sezione III, sentenza 22 febbraio 2008 n. 8318

Azione penale - Querela - Curatore speciale - Morte del titolare del diritto di querela - Potere del curatore di proporre querela dopo la morte del titolare del diritto - Esclusione.
Il curatore speciale nominato per l'esercizio del diritto di querela, di cui è titolare la persona offesa minore degli anni quattordici o inferma di mente, non può proporre querela una volta che il relativo diritto si è estinto per morte del titolare.
•Corte di cassazione, sezione II, sentenza 13 agosto 2007 n. 32873

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