Penale

Bancarotta: concorso anche per l'amministratore di diritto

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di Patrizia Maciocchi


La presenza di un amministratore di fatto non salva l'amministratore di diritto dal reato di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione. La Cassazione, con la sentenza 54692, respinge il ricorso dell'amministratore unico di una srl fallita. Tra le contestazioni tese a negare qualunque responsabilità nella distrazione di macchine utensili per un valore di 2 milioni e mezzo di euro, figurava anche il ruolo ricoperto dal ricorrente come “semplice” amministratore di diritto, privo di qualunque capacità gestionale. Ad avviso della difesa nella Società i fatti contestati erano avvenuti in un periodo nel quale la gestione effettiva era saldamente nelle mani dell'amministratore di fatto, senza che quello di diritto prendesse parte ad alcuna attività.

Circostanze che avrebbero dovuto indurre i giudici ad escludere che il ricorrente fosse al corrente delle condotte illecite del vero “dominus” delle operazioni al quale andavano ascritte le “colpe”, in subordine, la responsabilità poteva essere del liquidatore, rimasto in carica un anno e mezzo dopo le dimissioni dell'amministratore di diritto, fino al fallimento della società. Diversa però la realtà che emerge dagli atti. Il ricorrente era stato scelto dall'amministratore di fatto proprio per la sua competenza in materia di macchine utensili: una dimestichezza spesa, nello stesso periodo anche in altre aziende riconducibili allo stesso “titolare”. Ad aggravare il quadro anche i tempi delle operazioni finite nel mirino dei giudici: tutte commesse durante la “reggenza” con l'amministrazione del ricorrente. E la parola fine era arrivata solo con la messa in liquidazione

Corte di cassazione – Sezione V – Sentenza 5 dicembre 2017 n.54692

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