Banche, amministratori “indipendenti” con doveri di vigilanza sui manager
La Cassazione, sentenza n. 15685 depositata oggi, ha confermato le sanzioni emesse dalla Consob nei confronti del top management della Banca Popolare di Bari per carenza di informazioni nell’ambito delle operazioni di aumento di capitale nel 2014 e 2015
Tutti bocciati, dopo essere stati “riuniti”, i ricorsi dei vertici della Banca popolare di Bari contro le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Consob, il 13 settembre 2018 (provv. n. 20584), per avere, nell’ambito delle operazioni di aumento di capitale 2014 e 2015, omesso di riportare nei “Prospetti” informazioni complete in merito alla determinazione del prezzo di offerta delle azioni. Così determinando l’impossibilità per gli investitori di acquisire “notizie utili al conseguimento di un fondato giudizio sulle azioni offerte”. La Cassazione, sentenza n. 15685 depositata oggi, ha infatti confermato la decisione della Corte d’appello di Bari n. 1855/2019, pubblicata il 2 settembre 2019.
In particolare, per il giudice di secondo grado la banca avrebbe dovuto “non soltanto indicare il prezzo ed il metodo di determinazione del prezzo, ma anche fornire ulteriori informazioni circa i criteri di determinazione del prezzo non seguiti, che avrebbero dato luogo ad intervalli più bassi”. Una interpretazione giudicata dalla Suprema corte conforme al Regolamento n. 809/2004/CE, oltreché “alle migliori prassi di mercato seguite dagli emittenti quotati”.
“Anche ove l’emittente fornisca nel prospetto il prezzo definitivo di offerta – si legge nella decisione -, vi possono essere circostanze, legate fondamentalmente allo svolgimento di negoziazioni su detti strumenti finanziari al di fuori di un mercato consolidato e/o liquido, che rendono raccomandabile l’inserimento nel prospetto medesimo di ulteriori informazioni circa i criteri di determinazione del prezzo”. “Ciò, in particolare – prosegue -, ove gli strumenti finanziari siano trattati in un mercato non regolamentato che non assicura meccanismi trasparenti per la formazione e pubblicazione dei prezzi in esso registrati”.
Riguardo poi i doveri dei manager, per i giudici di legittimità la rilevanza delle attività - come nel caso di un’offerta al pubblico finalizzata ad un aumento di capitale - “avrebbe dovuto indurre gli amministratori, pure non esecutivi, rimasti inerti, ad esigere un supplemento di informazioni o ad attivarsi in altro modo”. Il dovere di agire informati dei consiglieri non esecutivi delle società bancarie, sancito dagli articoli 2381, commi 3 e 6, e 2392 c.c., “non va, del resto, rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dai rapporti degli amministratori delegati, giacché anche i primi devono possedere ed esprimere costante e adeguata conoscenza del business e, essendo compartecipi delle decisioni di strategia gestionale assunte dall’intero consiglio, hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi di tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter efficacemente esercitare una funzione di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi”.
Infine, la Corte precisa che gli amministratori “indipendenti” sono comunque “amministratori” dotati di “tutte le prerogative e gravati dei doveri tipici di questo ufficio, muniti di una competenza generale sul governo della società, parimenti incaricati di funzioni di management, di direzione e anche di controllo interno, sicché la loro ’indipendenza’ non li rende per ciò solo estranei alle dinamiche gestionali”. “Anzi - conclude la sentenza -, gli amministratori indipendenti cumulano le tipiche attribuzioni gestorie stricto sensu alle precipue competenze di monitoraggio dell’attività degli esecutivi, al punto che il loro ruolo attivo essenziale attiene proprio alla verifica dell’operato degli altri amministratori e dei manager, per evitare che vengano commessi abusi da parte di chi esercita il potere all’interno della società ed assicurare che la medesima società persegua nello svolgimento della propria attività i principi di trasparenza e correttezza”.