Amministrativo

Banche popolari: riforma legittima per il Consiglio di Stato

Con la sentenza n. 4169 depositata oggi i magistrati amministrativi ganno rigettato il ricorso contro alcune norme del Dl 3/2015

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La VI Sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n. 4169 depositata oggi ha in parte dichiarato improcedibili e in parte rigettato i motivi di ricorso diretti a contestare la legittimità della riforma delle banche popolari introdotta dal Dl n. 3/2015 convertito dalla legge n. 33/15 e dalle disposizioni attuative approvate dalla Banca d'Italia. Lo comunica palazzo Spada con una nota.
In particolare, i giudici amministrativi, dopo avere ricostruito gli obiettivi di interesse generale perseguiti in via normativa e avere ritenuto ragionevoli e proporzionate le misure previste per il loro conseguimento, hanno confermato la «legittimità delle disposizioni con cui è stato prescritto un limite di attivo di 8 miliardi di euro, oltre il quale precludere l'utilizzo della forma giuridica della banca popolare e consentire lo svolgimento dell'attività bancaria con la forma della società per azioni, ritenuta dal Consiglio di Stato maggiormente coerente al modello di business degli operatori di maggiori dimensioni e funzionale ad assicurare la realizzazione degli obiettivi di rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito». I giudici amministrativi hanno precisato che il modello organizzativo della società per azioni è «idoneo e necessario per assicurare il celere reperimento di capitale sul mercato, anche al fine di prevenire crisi bancarie che, in ragione delle interconnessioni tra gli istituti di credito, specie di grandi dimensioni, operanti in ambito non meramente locale, potrebbero produrre un effetto di contagio all'intero sistema, con riflessi anche in altri settori economici».
La riforma del 2015 ha inoltre posto limiti al rimborso delle azioni in caso di recesso del socio, limiti ritenuti ammissibili dal Consiglio di Stato «soltanto se proporzionati, non potendo eccedere quanto necessario in ragione della situazione prudenziale della singola banca popolare interessata».
Tra le misure che hanno avuto il placet del Consiglio di Stato ci sono anche le modifiche alle maggioranze per assumere le delibere assembleari «aventi ad oggetto anche le trasformazioni di banche popolari in società per azioni, perché si trattano di misure funzionali a garantire l'obiettivo perseguito dalla riforma, di assicurare il rafforzamento patrimoniale degli istituti di credito, favorendo le relative operazioni di riorganizzazione societaria». Infine i magistrati amministrativi hanno ricordato che è stato attribuito alla Banca d'Italia un potere di attuazione della riforma normativa, ritenuto, tuttavia, «limitato alla definizione delle condizioni tecniche necessarie per consentire il rispetto dei coefficienti patrimoniali minimi stabiliti dalla normativa prudenziale europea, senza, dunque, alcuna possibilità per la Banca d'Italia di svolgere una valutazione politico-discrezionale sugli interessi in gioco».

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