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Bankitalia, Centrale rischi: la falsa dichiarazione dell'intermediario ne blocca l'accesso per due anni

In Gazzetta l'aggiornamento per gli intermediari creditizi

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di Francesco Machina Grifeo

È stato pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 37 alla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 261 del 2 novembre 2021, il comunicato della Banca d'Italia contenente il 20° aggiornamento (ottobre 2021) della circolare 139/1991 "Centrale dei rischi - Istruzioni per gli intermediari creditizi".

A seguito dell'aggiornamento viene previsto che chi ha reso una falsa dichiarazione nel richiedere i dati della Centrale dei rischi tramite la piattaforma Servizi online, autenticandosi con SPID/CNS, non può presentare ulteriori richieste di accesso per due anni (le altre modalità restano invece attive); trascorso questo periodo, in presenza di ulteriori dichiarazioni false la sospensione diventa definitiva.

Viene inoltre precisato che le banche e gli intermediari finanziari iscritti nell'Albo unico (art. 106 del T.U.B.) sottoposti a liquidazione coatta amministrativa e a liquidazione volontaria partecipano alla Centrale dei rischi a fronte di una specifica disposizione della Banca d'Italia (art. 84, co. 3 e 96-quinquies, co. 4 del TUB), ove tale partecipazione si renda necessaria per le esigenze informative della Centrale dei rischi o per lo svolgimento delle operazioni della liquidazione.

Sono infine recepite le precedenti indicazioni segnaletiche, in particolare (1) la Comunicazione del 19 giugno 2020 – Precisazioni sulle segnalazioni alla Centrale dei rischi - Garanzie Covid-19 - Accordi "a saldo e stralcio"; (2) la Comunicazione Centrale dei rischi: Precisazioni. Servizi informativi per gli intermediari partecipanti del 4 dicembre 2020; (3) la Comunicazione del 28 dicembre 2020 - Nuova definizione di default: segnalazioni di Centrale dei rischi. L'aggiornamento è in vigore da ieri.

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