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Bonus edilizi e risparmio energetico, senza comunicazione all’Enea si perde l’agevolazione

Secondo la Cassazione, l’obbligo di invio preventivo è un adempimento inderogabile, perché serve a valutare il rispetto dei requisiti e la sostenibilità ambientale degli interventi

di Francesco Machina Grifeo

L’omessa comunicazione preventiva all’Enea costituisce causa ostativa alla concessione delle agevolazioni fiscali per gli interventi di riqualificazione energetica. Lo precisa la Corte di cassazione, ordinanza n. 34151 depositata il 21 novembre, accogliendo il ricorso dell’agenzia delle Entrate nei confronti di una contribuente che aveva installato dei pannelli solari comunicando però in ritardo la documentazione prevista all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile.

Il Fisco riteneva dunque le spese non detraibili, la Commissione tributaria provinciale aveva confermato la decisione ma la Commissione tributaria regionale ha poi accolto l’appello affermando che l’invio della comunicazione all’Enea «non ha natura di controllo ma meramente ricognitiva».

Proposto ricorso da parte delle Entrate, la VI Sezione civile l’ha accolto. La sentenza impugnata – scrive la Cassazione – non ha considerato che, trattandosi di un onere posto in capo a contribuente, il relativo assolvimento «costituisce adempimento inderogabile per ottenere l’agevolazione in ragione del doveroso onere del contribuente di osservare una diligenza media». Mentre il riconoscimento dell’agevolazione «oltre i confini tracciati dalle norme costituirebbe una illegittima deroga ai principi di certezza giuridica e di capacità contributiva in quanto le norme che prevedono agevolazioni fiscali sono di stretta interpretazione».

Del resto, prosegue, «la norma si pone un obiettivo di controllo sulla effettiva spettanza dell’agevolazione, in modo da impedire eventuali frodi e attribuire all’organo deputato allo svolgimento di tali controlli un termine congruo per l’adempimento».

La valutazione del risparmio energetico

L’obbligo preventivopermette di verificare se «effettivamente i lavori, in quanto diretti effettivamente a salvaguardare l’ambiente risparmiando energia o producendola in maniera "pulita" risultino meritevoli di vantaggi fiscali». E ciò «astrattamente in deroga al principio di capacità contributiva e potenzialmente in contrasto con il principio di equilibrio tra le entrate e le spese del bilancio dello Stato, ma in realtà conformi al principio in base al quale occorre trattare in maniera adeguatamente diseguale situazioni diseguali, ove la "diseguaglianza" sta nel riconoscimento, da parte dell’Enea, della particolare meritevolezza dei lavori, in quanto diretti a produrre, direttamente o indirettamente, effetti benefici per l’ambiente».

La norma costituisce dunque un «ragionevole bilanciamento tra la libertà di iniziativa economica privata (che verrebbe seriamente ostacolata qualora il margine temporale con il quale va comunicato in anticipo la comunicazione all’Enea fosse eccessivo), la tutela dell’ambiente e la tutela delle entrate fiscali dello Stato».

Si tratta, aggiunge la Cassazione, di una interpretazione «tanto più necessitata quanto più si rifletta in ordine all’importanza che tale certificazione energetica riveste da un lato per l’eventuale rilevanza degli illeciti disciplinari commessi dai notai nello svolgimento del loro lavoro in tema di compravendite immobiliari e dall’altro nel quadro delle politiche energetiche nazionali nella direzione di uno sviluppo sostenibilediretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite, non trattandosi quindi di un inutile onere burocratico contrario al principio della libertà di iniziativa economica di cui all’art. 41, comma 1, Cost. ma di un adempimento non particolarmente oneroso e ragionevolmente esigibile in relazione ad un dovere di attenersi ad uno standard di normale diligenza».

La legge – aggiunge la Corte – è dunque conforme a Costituzione, «essendo volta ad incoraggiare uno sviluppo sostenibile diretto al risparmio energetico e alla produzione di energie pulite. Non può poi non considerarsi la modifica costituzionale, avvenuta con legge costituzionale n. 1 del 2022 che ha attribuito nuovo vigore al diritto fondamentale all’ambiente».

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