Calunnia, non è reato se l'imputato ha come unica difesa possibile quella di accusare un terzo
Deve esserci stretta connessione funzionale tra la falsa affermazione e la scelta di professarsi innocente
L'imputato che falsamente accusa un terzo del reato che gli viene contestato non è punibile per la calunnia se non travalica i limiti della difesa.
L'affermazione falsa deve però essere indispensabile: cioè l'unico strumento di difesa a disposizione dell'imputato.
Quindi accusare un terzo - sapendo che questi è innocente - fa venir meno il reato di calunnia se vi è stretta connessione funzionale: la falsa accusa deve essere "essenziale" alla difesa.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 6598/2022, ha perciò respinto il ricorso della parte civile contro l'assoluzione dal reato di calunnia dell'imputato che l'aveva accusata di essere in realtà la vera autrice del falso in scrittura privata a lui contestato.
La vicenda riguardava l'imputazione del concessionario per aver falsificato la firma della parte civile su un documento di noleggio di un'auto. Secondo la Cassazione va confermato il ragionamento dei giudici di merito secondo cui l'imputato, per esercitare il proprio diritto di dichiararsi innocente, non poteva che accusare la persona di cui aveva falsificato la firma di averla in realtà apposta di suo pugno. Cioè l'accusa era "essenziale" alla determinazione dell'imputato di difendersi dall'accusa di aver commesso il reato previsto dall'articolo 485 del codice penale.
Al contrario, la parte civile che aveva contestato la paternità di quella che appariva essere la propria firma, riteneva che l'addetto alla concessionaria - imputato del falso - poteva difendersi sostenendo di non sapere chi avesse falsamente sottoscritto il documento di noleggio del veicolo. Cioè l'accusa mirata contro di lui non era essenziale alla difesa.
I giudici di appello, come conferma ora la Cassazione, hanno ritenuto, invece, che non vi era valida alternativa per l'addetto alla concessionaria se non quella di accusare l'apparente autore della firma.