Cambiano le cause con le assicurazioni: tempi più stretti per preparare le difese
Le novità introdotte dal 1° marzo per ridurre la durata dei processi. Il convenuto deve costituirsi almeno 70 giorni prima dell’udienza di comparizione
Più collaborazione e comunicazione tra l’assicurato e la compagnia nell’istruzione della pratica in caso di sinistro e maggiore cooperazione con gli avvocati già nella fase stragiudiziale della sua trattazione, per non arrivare impreparati se si debba affrontare, nei tempi accelerati imposti dalla riforma del processo civile, un giudizio per il risarcimento del danno o il pagamento di un indennizzo assicurativo. È uno dei principali effetti del “nuovo” processo civile sul contenzioso assicurativo e sulle dinamiche di liquidazione dei sinistri: settore afflitto da un alto tasso di litigiosità, tanto che una parte significativa delle cause nelle aule di giustizia riguarda il risarcimento dei danni subiti dalle persone, specie nei sistemi di responsabilità civile obbligatoriamente assicurata (come la Rc auto e quella sanitaria).
La riforma (decreto legislativo 149/2022, attuativo della legge delega 206/2021) ha riscritto le regole procedurali, per i processi avviati dal 1° marzo scorso, con l’obiettivo di ridurre la durata dei contenziosi, concentrando gli adempimenti ed eliminando le dilazioni. Inoltre la riforma mira ad ampliare l’accesso alle soluzioni stragiudiziali.
La difesa in giudizio
Per tagliare i tempi del processo, in primo luogo, sono stati ridotti gli spazi entro i quali le parti possono svolgere le proprie argomentazioni con la necessità, soprattutto per il convenuto chiamato a risarcire il danno (e il suo assicuratore) di avere piena coscienza delle dinamiche del fatto illecito, per controdedurre in modo chiaro e sintetico (come prevede il nuovo articolo 121 Codice di procedura civile) oltre che analitico e specifico (articolo 167) i fatti posti dall’attore a fondamento della domanda. L’esigenza di articolare le contestazioni rispetto ai fatti allegati dall’attore si pone con maggior urgenza se si pensa che in assenza di contestazione tali fatti si daranno per provati (articolo 115 Codice di procedura civile) e che la costituzione del convenuto dovrà avvenire almeno 70 giorni prima dell’udienza di prima comparizione e che, sempre prima di tale convocazione, scadranno anche i termini per depositare le memorie istruttorie (nuovo articolo 171-ter Codice di procedura civile).
Il che impone di rinforzare i processi stragiudiziali di accertamento istruttorio e di presidiare il rispetto degli obblighi di leale cooperazione tra le parti al tempo del sinistro. Il pensiero corre a quanto previsto dagli articoli 1913, 1914 e 1915 Codice civile, che disciplinano gli obblighi dell’assicurato di segnalare tempestivamente all’assicuratore l’accadimento, con le modalità che le polizze dovranno avere cura di dettagliare, d’ora in avanti, in modo più specifico (pena la possibile perdita del diritto alla copertura, in caso di loro violazione).
Quanto poi proprio all’assicurazione Rc, la regolazione contrattuale del “patto di gestione della lite” dovrà essere adeguata all’accelerazione dei tempi processuali, tenendo conto che senza il puntuale trasferimento della narrazione ricostruttiva del sinistro, l’ufficio tecnico dell’impresa di assicurazione demandato all’istruzione del caso non potrà prendere posizione nella fase antecedente al giudizio, né in quella della puntuale articolazione delle contestazioni da svolgere, oggi con minor tempo di ieri, nel processo.
L’udienza e la decisione
Per facilitare l’approdo a soluzioni transattive delle controversie, nell’udienza di prima comparizione (articolo 183 Codice di procedura civile) è stato introdotto il tentativo obbligatorio di conciliazione fra le parti, che dovranno presenziare personalmente, o farsi sostituire da un procuratore speciale a conoscenza dei fatti di causa e munito dei poteri per transigere e conciliare la lite(potrà essere, come in passato, lo stesso difensore).
La decisione della causa potrà essere accelerata con le ordinanze definitorie di accoglimento (articolo 183-ter) e di rigetto della domanda (articolo 183-quater), se, rispettivamente, le difese di controparte o la domanda risultano manifestamente infondate.
La riforma introduce anche il nuovo “rito semplificato” (articoli 281-decies e seguenti), che si caratterizza per la ancor più marcata contrazione dei termini di difesa e che potrà essere ammesso quando la causa si presenti di pronta soluzione perché i fatti non appaiano nella sostanza controversi oppure perché sostenuti da sufficiente produzione documentale.
Rilevante è poi la possibilità per il giudice di merito, prevista dall’articolo 363-bis, di disporre con ordinanza, sentite le parti costituite, il rinvio pregiudiziale degli atti alla Cassazione per la risoluzione di una questione solo di diritto, che possa porsi in altri giudizi e che presenti gravi difficoltà interpretative non ancora risolte dalla Suprema corte.
Infine, l’ampliamento delle sanzioni in caso di condotta processuale temeraria o inutilmente litigiosa (articolo 96 Codice di procedura civile), per cui è ora prevista una sanzione aggiuntiva da 500 a 5mila euro, testimonia quanto la riforma miri a garantire serietà, qualità e collaborazione tra i protagonisti del processo.