Cartelli pubblicitari, l'installazione "difforme" non può essere sanzionata più gravemente di quella "abusiva"
È del tutto irragionevole sanzionare più gravemente chi dispone cartelli pubblicitari violando le prescrizioni di autorizzazione rispetto a chi li installa abusivamente, senza cioè essere preventivamente autorizzato dall'amministrazione. Con questa motivazione la Corte costituzionale, con la sentenza 113 depositata il 10 maggio, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 23 comma 12 del Dlgs 285/1992 (Codice della strada), nella parte relativa alla determinazione della sanzione pecuniaria della infrazione ivi prevista, così come introdotta dalla legge 111/2011, di conversione del Dl 98/2011 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria).
Il quesito - La questione di costituzionalità veniva sollevata dal Tribunale di Verona, chiamato in appello a decidere sulla legittimità di tre verbali elevati contro una società per aver collocato dei cartelloni pubblicitari in modo difforme rispetto a quanto consentito dal provvedimento autorizzatorio. Secondo il giudice, l'articolo 23 comma 12 del Dlgs 285/1992 (Codice della Strada), punisce la collocazione di manifesti pubblicitari in modo difforme alle prescrizioni autorizzatorie in maniera del tutto spropositata e notevolmente superiore rispetto a quanto prevede il comma 11 della stessa disposizione in relazione alla collocazione di cartelli pubblicitari in assenza di autorizzazione. In particolare, l'attenzione viene rivolta alla scelta operata dal legislatore del 2011 «di elevare sensibilmente (da euro 159,00 ad euro 1.388,00 nel minimo e da euro 639,00 ad euro 13.876,00 nel massimo) la sanzione pecuniaria per l'ipotesi di collocazione di cartelloni pubblicitari in modo difforme», così sottoponendo ad un trattamento sanzionatorio più severo una ipotesi di illecito oggettivamente meno grave rispetto a quelle di installazione senza autorizzazione, punito con una «sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 422 a euro 1.695». Ciò contraddice la valutazione di disvalore tra le due fattispecie, considerando che prima della modifica la sanzione per l'irregolare disposizione dei cartelloni era pari alla metà rispetto alla affissione abusiva.
L'irragionevolezza della scelta legislativa - La Consulta accoglie in pieno il ragionamento del giudice remittente e dichiara l'incostituzionalità del trattamento sanzionatorio previsto dalla norma. I giudici delle leggi sottolineano soprattutto l'irragionevolezza di una disposizione introdotta in sede di conversione, senza alcuna discussione né in commissione né durante i lavori nelle aule parlamentari «non altrimenti spiegabile che in funzione compensativa di altre voci di spesa» recate dal medesimo decreto. Si è trattato, cioè, di una «occasionale e non sistematica riformulazione» della disposizione che ha introdotto un nuovo regime sanzionatorio manifestamente irragionevole, che finisce con il punire più severamente la condotta «innegabilmente connotata» da minor disvalore», e che, chiosa la Corte, dimostra «il duplice distorsivo effetto di rendere, per un verso, più conveniente per il privato la condotta totalmente abusiva e, per altro verso, ampiamente più remuneratoria per l'autorità di vigilanza la verifica di conformità dei cartelli autorizzati».
Corte costituzionale – Sentenza 10 maggio 2019 n. 113