"Cartello di imprese" tra produttore antidepressivo e concorrenti che non entrano sul mercato
La Cgue respinge le giustificazioni di varie società farmaceutiche coinvolte nell'intesa volta a ritardare l'immissione in commercio di versioni generiche del farmaco
Confermate le sanzioni per il cartello di imprese realizzato dalla casa produttrice di un antidepressivo e le imprese che fabbricano medicinali generici, ma che in cambio di pagamenti pari agli utili potenziali accettano di restare fuori dal mercato di quel farmaco. Così la Cgue, con la sentenza sulla causa C-586/16 P, ritiene legittima la decisione della Commissione contro un simile accordo realizzato per mantenere l'esclusiva nella produzione del l'antidepressivo Citalopram. La Cgue respinge così le giustificazioni di varie imprese farmaceutiche coinvolte nell'intesa volta a ritardare l'immissione in commercio di versioni generiche del farmaco.
Il rinvio alla Cgue prende le mosse da un'indagine dell'authority nazionale di tutela dei consumatori, che ha rilevato come, scaduto il brevetto della molecola base, al titolare residuavano esclusive di secondo livello, che ponevano i presupposti di un'eventuale scelta di imprese di generici a entrare sul mercato di tale farmaco. Situazione che aveva, invece, determinato la decisione del produttore iniziale di "pagare" i concorrenti perché rimanessero fuori dal settore. Si trattava di somme versate in misura simile agli utili, che potenzialmente potevano realizzare in caso di successo nel mercato i nuovi attori.
Le imprese del cartello hanno perciò chiesto, inutilmente, l'annullamento della decisione della Commissione e delle sanzioni comminate perché al momento dell'accordo esse si trovavano in un rapporto di concorrenza potenziale.
La Corte detta il principio secondo cui valutare l'esistenza di una potenziale concorrenza: vanno determinate le possibilità reali e concrete di integrazione di un mercato con sviluppo di una più forte concorrenza, e senza che sia necessario affermare con certezza che l'impresa entrante sia in grado di permanere nel settore.
E, conclude la Cgue, che per quanto riguarda il particolare contesto dei medicinali generici gli accordi presi al momento dell'apertura del mercato, perché un principio attivo diviene di dominio pubblico, vanno valutati verificando ferma determinazione, capacità e assenza di ostacoli insormontabili per nuovi ingressi di imprese.
L'esistenza di un brevetto che protegge il processo di fabbricazione di un principio attivo divenuto di pubblico dominio non può, di per sé, essere considerata come un ostacolo insormontabile. Nonostante sussista il rischio di dover contrastare, almeno inizialmente, un'eventuale azione per contraffazione da parte del titolare del brevetto.