Civile

Cassazione: dal 15 febbraio al via per il settore civile le notificazioni telematiche

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di Giuseppe Buffone

Nella “Gazzetta Ufficiale” del 21 gennaio 2016 è stato pubblicato il decreto del ministero della Giustizia 19 gennaio 2016 con il fine di provvedere alla attivazione delle notificazioni e comunicazioni telematiche presso la Corte di cassazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 10, del decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012 n. 221 (limitatamente al settore civile). Si tratta del primo passo verso l'inizio del processo civile telematico anche presso la Suprema corte: come ha dichiarato il Ministero, «l'ingresso della magistratura di legittimità nella digitalizzazione avanzata del processo costituisce inoltre un passaggio fondamentale anche per le interpretazioni sulle ricadute processuali del telematico che la Suprema Corte saprà offrire». Il decreto entra in vigore il 15 febbraio 2016.

Il decreto ministeriale del 19 gennaio 2016 - Come noto, in tempi recenti, il Legislatore ha individuato, come obiettivo primario per l'efficienza della Giustizia, anche quello di digitalizzare le comunicazioni e le notificazioni nel processo civile e in quello penale, sostituendo il documento digitale al cartaceo così favorendo la riduzione dei costi e dei tempi di notifica e una maggiore ottimizzazione delle risorse.

Nel solco diretto a realizzare questo obiettivo si colloca il decreto legge n. 179 del 2012 (convertito dalla legge n. 221 del 2012) che ha introdotto norme innovative al fine di incrementare il tasso di “Giustizia digitale” prevedendo, in particolare, l'utilizzo di modalità telematiche per biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni.

Il decreto in rassegna ha, però, previsto un processo di telematizzazione delle procedure per fasi o, se si preferisce, per gradi: le innovazioni sono state previste come applicabili prima negli uffici di primo grado e poi in quelli di appello. Quanto agli uffici giudiziari di Cassazione, l'articolo 16, comma 10, del decreto n. 179 del 2012 ha demandato a uno o più decreti ministeriali, aventi natura non regolamentare, sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense e i Consigli dell'ordine degli avvocati interessati, di provvedere all'attivazione delle comunicazioni e notificazioni telematiche, accertata, previa verifica, la funzionalità dei servizi di comunicazione.

Con il decreto del 19 gennaio 2016, il ministro della Giustizia ha dato corpo alla delega legislativa richiamata, in adesione alla relativa richiesta di emissione del predetto decreto formulata dalla Corte di cassazione il 5 dicembre 2014, limitatamente alle comunicazioni e notificazioni da parte delle cancellerie delle sezioni civili. È questa la principale caratteristica di questa normativa secondaria: attiva la digitalizzazione del processo solo nelle cancellerie civili, restando, dunque, allo stato, escluso, il procedimento penale. Peraltro, proprio nel processo penale, sono molte le problematiche interpretative che si stanno ponendo agli operatori, come testimonia l'ordinanza della Cassazione penale del 21 aprile 2015 n. 16634 con cui è stata rimessa alle sezioni Unite la questione relativa all'efficacia retroattiva delle notificazioni via Pec effettuate dagli uffici giudiziari nel periodo sperimentale precedente all'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012.

Il processo elettronico e le notifiche telematiche - Al lume delle considerazioni svolte, la funzione del decreto ministeriale del 19 gennaio 2016 è quella di attivare, anche nelle cancellerie civili della Cassazione, le notifiche telematiche, su cui è, dunque, bene, brevemente soffermarsi. Quando si parla di “notificazioni telematiche” si intende far riferimento a quelle effettuate per mezzo della posta elettronica certificata (Pec), non solo dagli uffici giudiziari ma anche da privati o difensori (Consolandi E., «Comunicazioni e notificazioni telematiche», in Libro dell'anno del Diritto, 2014). La Posta elettronica certificata (Pec) è un sistema di comunicazione che conferisce all'invio e all'avvenuta consegna di messaggi di posta elettronica alcuni caratteri di sicurezza, di integrità del messaggio e di verifica della provenienza del medesimo, fornendo ricevute opponibili ai terzi.
L'istituto in rassegna è stato attraversato da una complessa evoluzione normativa che non è possibile, in questa sede, ripercorrere integralmente: il primo significativo intervento in tal senso è rappresentato dal decreto legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133 (si veda l'articolo 51), successivamente sostituito dal già citato Dl n. 179 del 2012.
La normativa è stata, quindi, via via ritoccata da svariati interventi normativi succedutisi nel tempo (si vedano la legge n. 228 del 2012; il Dl n. 90 del 2014, convertito dalla legge n. 114 del 2014; la legge n. 132 del 2015).

L'intervento ministeriale si colloca – entro la volta di questa trama normativa – nell'ambito delle notifiche a cura della cancelleria.
È bene precisare, infatti, che un regime già vitale riguarda le notifiche degli avvocati. Come noto, il potere conferito al difensore di notificare in proprio avvalendosi degli strumenti telematici non è condizionato dalla possibilità (esistente o meno) di effettuare il deposito di atti in modalità telematica presso l'ufficio giudiziario adito.
Le notifiche via Pec sono infatti consentite già dal 24 maggio 2013, a seguito dell'entrata in vigore del Dm 48/2013 «Regolamento recante modifiche al D.M. n. 44/2011, concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione».

La relativa disciplina è contenuta nella legge n. 53 del 1994 (si veda l'articolo 3-bis): la notificazione con modalità telematica si esegue a mezzo di posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La notificazione può essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi. È bene ricordare che la notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui viene generata la ricevuta di accettazione prevista dall'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68, e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna prevista dall'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005 n. 68. Anche per la notificazione telematica, pertanto, opera il principio della scissione soggettiva del momento perfezionativo del procedimento notificatorio per il notificante e il destinatario.

Sperimentazione alla Suprema corte e nodo dell'organizzazione - La realizzazione del processo civile telematico costituisce, anche per la Corte di cassazione, un progetto strategico che coinvolge tutti gli attori del procedimento (dai magistrati, alle cancellerie, agli avvocati) e che, rendendo possibile e anzi imponendo decisi cambiamenti e razionalizzazioni nell'organizzazione del contenzioso civile presso la Corte, dovrebbe consentire un accorciamento sensibile dei tempi di definizione dei processi (Sirotti Gaudenzi, Riem, «Problematiche e soluzioni del processo telematico», 2015, 103). Sul raggiungimento degli obiettivi, in realtà, sia consentito avere dei dubbi, per una ragione primaria. Il processo civile telematico presuppone un ammodernamento delle strutture, corsi di formazione professionale per il personale, investimenti negli impianti.

Decreto del ministero della Giustizia 19 gennaio 2016

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