Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 18 ed il 22 gennaio 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice e nullità della citazione; (ii) giudizio di rinvio, indagine del giudice e limiti da giudicato implicito interno; (iii) società di fatto, impugnazione avvisi di accertamento e litisconsorzio necessario; (iv) ordinanza di inammissibilità dell'appello e condizioni d’impugnabilità con ricorso per cassazione; (v) proposizione querela di falso in via incidentale e procura rilasciata al difensore; (vi) omessa notificazione del titolo esecutivo ed opposizione agli atti esecutivi; (vii) pignoramento presso terzi ed interesse ad agire del debitore esecutato; (viii) rapporto di pregiudizialità, sentenza oggetto di impugnazione e sospensione del giudizio; (ix) compensazione spese di lite e limiti di sindacato in sede di legittimità; (x) sospensione discrezionale del processo ed obbligo motivazionale.

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PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

CITAZIONECassazione n. 709/2021

Cassando con rinvio una pronuncia impugnata, il giudice di legittimità riafferma che la nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida.

IMPUGNAZIONICassazione n. 720/2021

Esaminando una controversia in materia di riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, la decisione ribadisce il divieto del giudice del rinvio di estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di un giudicato implicito interno.

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 740/2021

In tema di litisconsorzio necessario, la decisione riafferma che il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra società ed i soci della stessa, in quanto la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non si resa nei confronti di tutti questi soggetti.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 991/2021

La pronuncia in epigrafe, consente alla Corte di ribadire che l’ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, salvo che nelle ipotesi e nei limiti in cui, per il percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, configuri una decisione fondata su una autonoma “ratio decidendi” sostanziale o processuale.

MEZZI DI PROVACassazione n. 1058/2021

Scrutinando un giudizio di reclamo proposto in seguito ad una declaratoria fallimentare, la decisione ha il pregio di chiarire che la procura speciale conferita dalla parte al difensore ai sensi dell’art. 83, comma 3, c.p.c., è idonea alla proposizione della querela di falso in via incidentale ove il suo contenuto rechi l’espressa indicazione dell’attribuzione di tale potere.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 1096/2021

Nella pronuncia si ribadisce che il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da nullità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi.

ESECUZIONE FORZATACassazione n. 1098/2021

L’ordinanza afferma che il debitore esecutato ha sempre interesse ex art. 100 c.p.c. a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando – come nel caso esaminato dal Supremo Collegio – il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 1103/2021

La decisione consolida il principio secondo cui, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, ove fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza pur non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non si rivela doverosa, potendo essere disposta, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ..

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 1374/2021

Nella pronuncia la Corte riafferma che il provvedimento di compensazione delle spese di lite deve trovare adeguato supporto motivazionale, fermo restando che la valutazione operata dal giudice di merito può essere censurata in sede di legittimità se le spese sono poste a carico della parte totalmente vittoriosa ovvero quando la motivazione sia illogica e contraddittoria e tale da inficiare, per inconsistenza o erroneità, il processo decisionale.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 1415/2021

La Corte, nell’ordinanza in epigrafe ribadisce che la sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Citazione - Nullità - Per omessa indicazione dell’udienza di comparizione - Configurabilità - Limiti. (Cpc, articoli 88, 163, 164 e 342)
La nullità della citazione per omessa indicazione dell’udienza di comparizione davanti al giudice adito si verifica soltanto nel caso in cui detta indicazione manchi del tutto o, per la sua incompletezza, risulti tanto incerta da non rendere possibile al destinatario dell’atto individuare, con un minimo di diligenza e buon senso, la data che si intendeva effettivamente indicare, con la conseguenza che, ove non ricorra propriamente questa eventualità, la citazione deve essere considerata valida (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il giudice d’appello, su eccezione sollevata dalla odierna controricorrente, rimasta contumace in primo grado, dichiarato la nullità della sentenza a motivo dell’errore caduto sulla data di comparizione indicata nella citazione in quanto data anteriore rispetto alla data di notifica della stessa, omettendo, tuttavia, di compiere un accertamento sulla riconoscibilità dell’errore medesimo – costituito nella fattispecie da un mero refuso nell’indicazione della data annuale –  da parte del destinatario dell’atto introduttivo del giudizio).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 settembre 2018, n. 21662; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 febbraio 2014, n. 6008; Cassazione, sezione civile II, sentenza 22 giugno 2011, n. 13691; Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 luglio 2006, n. 16772; Cassazione, sezione civile II, sentenza 30 marzo 2006, n. 7523; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 agosto 2002, n. 12546).

  Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 709 - Presidente Amendola - Relatore Cricenti

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Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Provvedimenti - Decisione di annullamento con rinvio - Indagine del giudice del rinvio - Limiti - Riesame di questioni costituenti il presupposto della pronuncia di annullamento - Violazione giudicato implicito interno - Sussistenza - Nullità della sentenza – Principio enunciato in controversia in materia di protezione umanitaria. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 324, 360, 383 e 384)
La decisione di annullamento con rinvio vincola al principio affermato ed ai relativi presupposti di fatto, onde il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla “regola” giuridica enunciata, ma anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata, attenendosi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione senza poter estendere la propria indagine a questioni che, pur se non esaminate nel giudizio di legittimità, costituiscono il presupposto stesso della pronuncia di annullamento, formando oggetto di un giudicato implicito interno, atteso che il riesame delle suddette questioni verrebbe a porre nel nulla od a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio di intangibilità (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata che, nell’accogliere solo parzialmente l’impugnazione, riconoscendo in favore di parte ricorrente la protezione umanitaria, ma rigettando le domande riguardanti lo status di rifugiato e la protezione sussidiaria, aveva erroneamente rivalutato in sede rescissoria, negandola, la questione della credibilità della ricorrente medesima, costituente invero il presupposto logico del percorso argomentativo dell’ordinanza di rinvio, violando in tal modo il giudicato implicito interno, con conseguente nullità della pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 22 agosto 2018, n. 20887; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 ottobre 2015, n. 20981; Cassazione, sezione civile L, sentenza 23 luglio 2010, n. 17353).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 18 gennaio 2021, n. 720 – Presidente Vivaldi – Relatore Di Florio

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Litisconsorzio necessario - Controversia tributaria - Società - Avviso di accertamento nei confronti del socio di fatto di società di persone - Impugnazione - Litisconsorzio necessario della società e degli altri soci -Sussistenza - Fondamento. (Cpc, articoli 102, 354 e 383; D.lgs, n. 546/1992, articolo 14)
Il litisconsorzio necessario sussiste, oltre che nei casi espressamente previsti dalla legge, in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti. In particolare, in ambito societario, il giudizio di impugnazione dell’avviso di accertamento promosso dal socio di fatto di una società di persone, che pure contesti tale qualità, deve svolgersi nel contraddittorio tra società ed i soci della stessa, perché la relativa decisione non può conseguire il suo scopo, ove non si resa nei confronti di tutti questi soggetti (Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha accolto il ricorso dell’Ufficio impositore avverso la sentenza con la quale il giudice tributario d’appello, sul presupposto dell’esistenza di una società di fatto tra gli odierni controricorrenti ed il titolare di una ditta individuale, aveva accolto l’appello di quest’ultimi in una controversia avente ad oggetto l’impugnazione degli avvisi di accertamento in materia di imposte dirette ed indirette; di conseguenza, la Corte regolatrice, rilevato il difetto di contraddittorio per essere stato pretermesso il socio di fatto titolare della predetta ditta individuale, ha disposto, previa declaratoria della nullità dei due gradi del giudizio di merito, la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice tributario competente per la celebrazione del giudizio di primo grado nei confronti di tutti i litisconsorzi necessari, provvedendo al contempo quest’ultimo a disporre l’integrazione del contraddittorio ed a regolare le spese di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 luglio 2020, n. 14227; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 ottobre 2018, n. 24025; Cassazione, sezione civile I, sentenza 4 gennaio 2005, n. 121).
Cassazione, sezione V civile, ordinanza 19 gennaio 2021, n. 740 – Presidente Sorrentino – Relatore Giudicepietro

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  Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Ordinanza di inammissibilità dell'appello ex articolo 348-bis - Ricorribilità in cassazione - Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 348-bis, 348-ter e 360)
L'ordinanza di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis cod. proc. civ. non è impugnabile con ricorso per cassazione quando confermi le statuizioni di primo grado, salvo che nelle ipotesi e nei limiti in cui, per il percorso argomentativo diverso da quello seguito nella pronuncia impugnata, configuri una decisione fondata su una autonoma “ratio decidendi” sostanziale o processuale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso l’ordinanza-ingiunzione emessa dal Presidente di una amministrazione regionale per la restituzione dell’importo anticipato a titolo di indennizzo alla società ricorrente in conseguenza di danni subiti riconducibili ad eventi alluvionali, la Suprema Corte, rilevato che i motivi di ricorso non attingevano direttamente la decisione di primo grado e non provvedevano, in ogni caso, ad evidenziare, nel recare indistinta contestazione al provvedimento impugnato, quali parti della motivazione di appello godessero di autonomia rispetto al provvedimento impugnato di primo grado, così da integrare distinte e censurabili ragioni della decisione, ha dichiarato inammissibile il ricorso, condannando parte ricorrente a rifondere le spese di lite in favore di controparte). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 19 settembre 2019, n. 23334; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 maggio 2019, n. 13835).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 20 gennaio 2021, n. 991 – Presidente Genovese – Relatore Scalia

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  Mezzi di prova - Querela di falso - Forma - Proposizione querela incidentale - Procura rilasciata al difensore - Idoneità - Condizioni - Espressa indicazione dell’attribuzione di tale potere - Necessità - Principio enunciato in giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento. (Cpc, articoli 83, 84 e 221)
L’articolo 221 cod. proc. civ. pone un’eccezione alla regola, prevista dall’art. 84, comma 1, cod. proc. civ., secondo la quale il difensore, abilitato in virtù di procura alle liti generale o speciale, può compiere tutti gli atti del processo: tale eccezione, in particolare, si estrinseca nel fatto che la procura speciale alle liti conferita ex art. 83, comma 3, cod. proc. civ., che pure di regola permette al difensore di compiere ogni atto del processo, non abiliti il medesimo alla proposizione della querela di falso, salvo che questo potere non sia stato espressamente conferito. Ciò determina che la procura alle liti, conferita a margine dell’atto di citazione per l’instaurazione di una determinata controversia, è certo “speciale” e, in quanto tale, astrattamente idonea a conferire anche il potere di proporre querela di falso ed a far ritenere osservato l’art. 221 cod. proc. civ., purché dalla stessa sia desumibile che tale potere sia stato attribuito, risolvendosi la questione, in buona sostanza, nell’interpretazione della procura e richiedendosi pertanto di accertare se con la stessa la parte abbia inteso conferire il potere di proporre querela (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso della società debitrice, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale ritenuto necessario, ai fini della proposizione di querela incidentale riguardante la relata di notifica dell’istanza, una procura speciale autenticata da pubblico ufficiale munito di idonei poteri certificativi, non ritenendo idonea a tale scopo la procura rilasciata al difensore, ai sensi dell’art. 83, comma 3, cod. proc. civ., nonostante la stessa recasse al suo interno anche lo specifico mandato a proporre querela di falso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 settembre 2013, n. 21941; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 2006, n. 20415; Cassazione, sezione civile II, sentenza 28 marzo 1997, n. 2773).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1058 – Presidente Scaldaferri – Relatore Pazzi

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  Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Atto di precetto - Omessa notificazione del titolo esecutivo - Nullità. (Cpc, articoli 479, 480 e 617)
Il processo esecutivo, che sia iniziato senza essere preceduto dalla notificazione o dalla valida notificazione del titolo esecutivo e/o dell’atto di precetto, è viziato da nullità formale, che può essere fatta valere con il rimedio dell’opposizione agli atti esecutivi (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso e decidendo nel merito, la Suprema Corte ha dichiarato la nullità dell’atto di precetto, rispetto al quale i ricorrenti, in veste di debitori precettati, avevano proposto opposizione dolendosi della omessa previa notificazione del titolo esecutivo; il giudice adito aveva tuttavia rigettato l’opposizione osservando che la mera contestazione formale della mancata notificazione del titolo esecutivo, non accompagnata dalla specifica lesione dei diritti di difesa derivata da tale vizio, era tale da determinare l’irrilevanza del vizio dedotto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 ottobre 2013, n. 24662; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 2006, n. 20415).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1096 – Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo

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  Esecuzione forzata - Opposizione agli atti esecutivi - Pignoramento presso terzi – Cessazione materia del contendere - Liquidazione spese processuali sulla base del criterio della soccombenza virtuale - Interesse del debitore esecutato - Sussistenza - Fondamento. (Cpc, articoli 91, 100, 543 e 617)
Il debitore esecutato ha sempre interesse ex art. 100 cod. proc. civ. a contestare la regolarità formale di un pignoramento presso terzi, anche nel caso in cui i terzi pignorati abbiano reso dichiarazione negativa, ovvero quando – come nel caso di specie – il mezzo di espropriazione non è quello previsto dalla legge per il tipo di bene aggredito. Infatti, è proprio mediante opposizione agli atti esecutivi che il debitore fa valere il vizio della procedura ed impedisce che la stessa, ancorché viziata, giunga egualmente a compimento, con l’attribuzione al creditore di un bene – un credito, un titolo cambiario o una somma di denaro – che egli non avrebbe avuto diritto a conseguire per il tramite dell’espropriazione illegittimamente intrapresa. Né, a tali fini, può assumere rilievo la circostanza che, una volta proposta l’opposizione, il creditore non abbia poi iscritto a ruolo il pignoramento.  Infatti, la liquidazione delle spese processuali per ottenere la quale il debitore esecutato coltiva il giudizio di merito, deve farsi sulla base della c.d. soccombenza virtuale, ossia tenendo in considerazione la fondatezza delle prospettazioni iniziali delle parti, a prescindere dal fatto sopravvenuto che ha determinato la cessazione della materia del contendere. Ne consegue che, ai fini dell’accertamento della predetta soccombenza virtuale, occorre far riferimento all’esistenza di un interesse ad agire al tempo in cui è stato proposta l’opposizione, risultando irrilevante il fatto che la stessa sia stata successivamente dichiarata estinta (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione agli atti esecutivi nei confronti di un pignoramento presso terzi, la società ricorrente, aveva introdotto il giudizio di merito per chiedere la condanna del creditore al pagamento delle spese processuali  secondo il principio della soccombenza virtuale; il tribunale adito, con sentenza, ora cassata con rinvio dalla Suprema Corte, aveva però rigettato la domanda affermando che l’opposizione de qua era inammissibile in quanto la società non aveva interesse ad agire “…atteso che ogni eventuale epilogo dello stesso non avrebbe comportato alcuna conseguenza dannosa nei suoi confronti…”).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1098 – Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo

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  Sospensione del processo - Giudizio pregiudicante - Sentenza di primo grado non passata in giudicato - Sospensione del giudizio pregiudicato - Necessità - Esclusione - Sospensione facoltativa - Art. 337 c.p.c. - Applicabilità -Fondamento. (Cpc, articoli 282, 295 e 337)
Salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità, e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è doverosa, ma può essere disposta, ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., come si desume dall'interpretazione sistematica della disciplina del processo, in cui un ruolo decisivo riveste l'art. 282 cod. proc. civ.; il diritto pronunciato dal giudice di primo grado, infatti, qualifica la posizione delle parti in modo diverso rispetto allo stato iniziale della lite, giustificando sia l'esecuzione provvisoria, sia l'autorità della sentenza di primo grado (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, la Suprema Corte, censurando l’ordinanza impugnata laddove aveva ritenuto il ricorso in riassunzione inammissibile sulla sola scorta del fatto che la sentenza pronunciata nella causa pregiudicante fosse stata appellata, ha rimesso il procedimento innanzi al tribunale adito affinché quest’ultimo valuti, sotto il diverso profilo dell’art. 337 cod. proc. civ., se ricorrano i presupposti per disporre la prosecuzione del giudizio ovvero debba essere mantenuta la sospensione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 4 gennaio 2019, n. 80; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 novembre 2017, n. 26251).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1103 – Presidente Amendola – Relatore D’Arrigo

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Spese processuali - Principio della soccombenza - Parte vittoriosa - Compensazione - Potere discrezionale del giudice di merito - Contenuto - Sindacato di legittimità - Limiti. (Cpc, articoli 91 e 92)
 
In tema di condanna alle spese processuali, il principio della soccombenza va inteso nel senso che soltanto la parte interamente vittoriosa non può essere condannata, nemmeno per una minima quota, al pagamento delle spese stesse. Con riferimento al regolamento delle spese, il sindacato della Corte di cassazione è pertanto limitato ad accertare che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa, con la conseguenza che esula da tale sindacato, e rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, sia la valutazione dell’opportunità di compensare in tutto o in parte le spese di lite, tanto nell’ipotesi di soccombenza reciproca, quanto nell’ipotesi di concorso con altri giusti motivi, sia provvedere alla loro quantificazione, senza eccedere i limiti, minimi ove previsti e massimi fissati dalle tabelle vigenti (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la pronuncia impugnata di integrale compensazione tra le parti delle spese di lite, in quanto il giudice di merito, con adeguata motivazione, ne aveva posto a fondamento l’accertamento del requisito sanitario da epoca successiva rispetto a quella di presentazione della domanda amministrativa, esprimendo, in tal modo, una valutazione di merito non più sindacabile in sede di legittimità. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 4 agosto 2017, n. 19613; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 febbraio 2015, n. 1997; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 dicembre 2010, n. 24531; Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 gennaio 2006, n. 1422).

  Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1374 – Presidente Esposito – Relatore Leone

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Sospensione del processo – Sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c. – Condizioni di esercizio – Obbligo di motivazione del giudice – Necessità – Contenuto. (Cpc, articoli 295 e 337)
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex art. 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Nel caso di specie, accogliendo l’istanza per regolamento di competenza, la Suprema Corte ha cassato l’ordinanza impugnata avendo il tribunale adito, innanzi al quale dovrà proseguire il giudizio, disposto ex art. 295 cod. proc. civ., la sospensione del giudizio tra le parti, avente ad oggetto il rilascio di un immobile concesso in comodato, in attesa del giudizio di usucapione tra l’odierna intimata ed il ricorrente definito in primo grado con il rigetto della domanda, rilevando un asserito rapporto di pregiudizialità necessaria, senza tuttavia confrontarsi con il contenuto della sentenza emessa in appello, come previsto in tema di sospensione facoltativa; la decisione impugnata, specifica la Corte, non solo è quindi errata in diritto, in quanto l’unica ipotesi di sospensione del processo applicabile era quella prevista dal citato art. 337 cod. proc. civ., ma anche contraria alla giurisprudenza di legittimità incline a non ravvisare un rapporto di pregiudizialità nell’ipotesi in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell’immobile ed il comodatario abbia, a sua volta, promosso un giudizio volto all’accertamento dell’acquisto a suo favore della proprietà dell’immobile per usucapione).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14738; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 novembre 2014, n. 24046).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 22 gennaio 2021, n. 1415 – Presidente Lombardo – Relatore Giannaccari

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