Il CommentoCivile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo tra il 20 ed il 28 novembre

di Federico Ciaccafava

Anche nel corso di questa settimana si segnalano nella vasta materia processuale una serie di pronunce che risultano degne di menzione e di consequenziale massimazione. In particolare, la Corte regolatrice ha affrontato le seguenti tematiche e questioni: regime applicabile alle istanze istruttorie in caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni; oneri posti a carico della parte che intenda denunziare per cassazione la carenza di integrità del contraddittorio; raddoppio del contributo unificato e suo rapporto con il giudizio della corte d’appello adita in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina dei notai; competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato in caso di pluralità di parti convenute; criteri di applicazione del regime di proroga dei termini processuali ai termini che si computano “a ritroso”; regime, e relativi rimedi, applicabili alla domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado; individuazione, in ipotesi di cassazione della pronuncia con rinvio, della sentenza che abbia valore di titolo esecutivo; individuazione della competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale.

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PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

UDIENZA DI PRECISAZIONE DELLE CONCLUSIONI - Cassazione n. 26523

La sentenza afferma che la parte che, vistasi rigettare richieste istruttorie, abbia successivamente reiterato l’istanza di ammissione, dimostra di non prestare acquiescenza al provvedimento reiettivo conservando un persistente interesse alla prova, inconciliabile con la presunzione di abbandono: in tale ipotesi, pertanto, la mancata comparizione del procuratore della parte all’udienza di precisazione delle conclusioni comporta che debbano considerarsi confermate le conclusioni precedentemente formulate, ivi comprese quelle istruttorie reiterate dopo il provvedimento reiettivo.

LITISCONSORZIO NECESSARIO - Cassazione n. 26691

Nell’ordinanza la Suprema Corte ribadisce che, in tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell’art. 354 cod. proc. civ., in relazione all’art. 102 cod. proc. civ., ha l’onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti.

SPESE PROCESSUALI - Cassazione n. 26697

In tema di procedimento disciplinare a carico di notai, la decisione afferma che la sanzione del raddoppio del contributo unificato prevista dall’articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002 non è applicabile nel giudizio della corte d’appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina in quanto, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado.

COMPETENZA PER TERRITORIO - Cassazione n. 26883

La decisione ribadisce il principio secondo cui la competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale ed inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell’amministrazione dello Stato.

TERMINI PROCESSUALI - Cassazione n. 26900

Nell’ordinanza la Suprema Corte ribadisce che i commi 4 e 5 dell’art. 155 cod. proc. civ., i quali prorogano al primo giorno non festivo il termine che scade, rispettivamente, in un giorno festivo o nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività.

IMPUGNAZIONI/APPELLO - Cassazione n. 26926

La pronuncia consolida il principio secondo cui la domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, non costituendo domanda nuova, è ammissibile in appello; ove poi il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio.

ESECUZIONE FORZATA - Cassazione n. 26935

La Corte regolatrice, esaminando il caso di una sentenza di primo grado, contenente le statuizioni di condanna, annullata con sentenza della Corte d’appello a sua volta cassata con rinvio, afferma che, pur nella diversità tra giudizio di appello e giudizio di rinvio, il principio di integrazione extratestuale del titolo esecutivo giudiziale opera, ai fini della valutazione di conformità del titolo esecutivo al paradigma legale dell’articolo 474 del codice di procedura civile, anche per la sentenza emessa nel giudizio di rinvio.

COMPETENZA PER TERRITORIO - Cassazione n. 27161

La decisione ribadisce che la competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta.

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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Udienza di precisazione delle conclusioni - Mancata partecipazione del procuratore - Conferma istanze istruttorie reiterate dopo il rigetto dell’ammissione. (Cpc, articoli 183, 187, 188 e 189)

In caso di mancata partecipazione del procuratore di una parte all’udienza di precisazione delle conclusioni, debbono intendersi richiamate le richieste precedentemente formulate, ivi comprese le istanze istruttorie che la parte abbia reiterato dopo che ne sia stata rigettata l’ammissione (Nel caso di specie, in applicazione dell’enunciato principio, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata per non aver la corte del merito rilevato che la domanda di ammissione delle prove orali era stata dal ricorrente reiterata anche dopo il deposito della relazione peritale, all’udienza immediatamente precedente a quella fissata per la precisazione delle conclusioni, a dimostrazione della volontà di non rinunciare alle istanze istruttorie). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 maggio 2018, n. 11222; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19352; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 agosto 2016, n. 16290; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2013, n. 22360; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 ottobre 2008, n. 25157; Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 gennaio 2006, n. 409).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 20 novembre 2020, n. 26523 – Presidente Travaglino; Relatore Sestini

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 Litisconsorzio necessario - Ricorso per cassazione - Oneri di allegazione e prova. (Cpc, articoli 102, 354 e 360)
In tema di litisconsorzio necessario, la parte che denunci per cassazione la violazione dell’art. 354 cod. proc. civ., in relazione all’articolo 102 del codice di procedura civile, ha l’onere di indicare in ricorso nominativamente le persone che debbono partecipare al giudizio ai fini dell’integrità del contraddittorio, nonché di documentare i titoli che attribuiscano ai soggetti pretermessi la qualità di litisconsorti, ricadendo sul ricorrente il dubbio in ordine a queste circostanze, tale da non consentire alla Suprema corte di ravvisare la fondatezza della dedotta violazione. (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento di una comproprietà immobiliare, la Suprema Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso avendo il giudice distrettuale escluso l’esistenza di ulteriori comproprietari della particella in contesa sulla base di quanto emerso dai titoli di proprietà dedotti dalle parti, e non offrendo, sul punto, il ricorrente alcun elemento tale da giustificare una diversa valutazione dei presupposti di fatto e di diritto che escludono l’esigenza di integrazione del contraddittorio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 27 aprile 2018, n. 10168; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 marzo 2013, n. 6822).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 24 novembre 2020, n. 26691 – Presidente Lombardo; Relatore Varrone

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 Spese processuali - Procedimento disciplinare a carico di notai - Reclamo avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina -Raddoppio del contributo unificato. (Dpr n. 115/2002, articolo 13; Legge n. 89/1913, articolo 158)
L’articolo 13, comma 1-bis, del Dpr n. 115 del 2002 prevede che “Il contributo di cui al comma 1 è aumentato della metà per i giudizi di impugnazione ed è raddoppiato per i processi dinanzi alla Corte di cassazione” mentre il successivo comma 1-quater stabilisce che “Quando l’impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l’ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1–bis”. La ratio sottesa alla specifica sanzione prevista dal comma 1–quater è quella di disincentivare la proposizione di giudizi di secondo grado, o di ricorsi in Cassazione, a scopo meramente dilatorio o defatigatorio. Tanto premesso, in sede di procedimento disciplinare a carico di notai, tale maggiorazione ex articolo 13, comma 1-quater, del Dpr n. 115 del 2002 non è applicabile nel giudizio della corte d’appello in sede di reclamo avverso la decisione della Commissione regionale di disciplina in quanto, pur avendo indubbi connotati impugnatori, non è assimilabile all’appello, disciplinato dal codice di procedura civile, il quale si configura come un procedimento di secondo grado avente natura omogenea rispetto a quello di primo grado (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta fondata la doglianza con cui il ricorrente aveva denunziato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 13 del Dpr n. 115  del 2002 per aver la corte territoriale erroneamente condannato il notaio al pagamento del doppio del contributo unificato, senza tener conto del fatto che il giudizio non costituiva impugnazione in senso tecnico, ha cassato la decisione impugnata e, decidendo nel merito, eliminato la suddetta maggiorazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 12 dicembre 2017, n. 29717; Cassazione, sezione civile II, sentenza 23 gennaio 2014, n.  1437).
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 24 novembre 2020, n. 26697 – Presidente Di Virgilio; Relatore Oliva

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 Competenza per territorio - Foro erariale - Natura funzionale ed inderogabile -Qualità di litisconsorte necessario dell’amministrazione. (Cpc, articolo 25)
La competenza del foro erariale nelle cause nelle quali è parte un’amministrazione dello Stato, anche in caso di più convenuti, è funzionale ed inderogabile, trovando il foro erariale applicazione indipendentemente dalla qualità di litisconsorte necessario dell’amministrazione dello Stato, nonché prevalente, nel senso che la competenza territoriale si determina applicando i soli criteri di collegamento operanti per la domanda proposta contro tale amministrazione (Fattispecie relativa ad iscrizione anagrafica nella popolazione residente del territorio comunale da parte di cittadino non comunitario). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 luglio 2004, n. 13796)

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26883 – Presidente Acierno; Relatore Lamorgese

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 Termini - Computo - Scadenza in un giorno festivo o nella giornata del sabato - Proroga al primo giorno non festivo - Termini che si computano “a ritroso” - Operatività. (Cpc, articolo 155)
Il comma 4 dell’articolo 155 del codice di procedura civile, diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada in un giorno festivo, ed il successivo comma 5 del medesimo articolo, introdotto dall’articolo 2, comma 1, lettera f), della legge n. 263 del 2005 e diretto a prorogare al primo giorno non festivo il termine che scada nella giornata di sabato, operano anche con riguardo ai termini che si computano “a ritroso” ovvero contraddistinti dall’assegnazione di un intervallo di tempo minimo prima del quale deve essere compiuta una determinata attività. Tale operatività, peraltro, deve correlarsi alle caratteristiche proprie di siffatto tipo di termine, producendo il risultato di individuare il “dies ad quem” dello stesso nel giorno non festivo cronologicamente precedente rispetto a quello di scadenza in quanto, altrimenti, si produrrebbe l’effetto contrario di una abbreviazione dell’intervallo, in pregiudizio per le esigenze garantite dalla previsione del termine medesimo (Principio enunciato in relazione alla valutazione della tempestività del termine di costituzione per la proposizione di appello incidentale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 marzo 2020, n. 7068; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 settembre 2017, n. 21335).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26900 – Presidente Amendola; Relatore Positano

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 Impugnazioni - Appello - Domanda di restituzione di somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado - Omessa pronuncia del giudice di appello -Rimedi. (Cpc, articoli 112, 282 e 345; Cc, articolo 2909)

La domanda di restituzione delle somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado, essendo conseguente alla richiesta di modifica della decisione impugnata, non costituisce domanda nuova ed è perciò ammissibile in appello anche nel corso del giudizio, quando l’esecuzione della sentenza sia avvenuta successivamente alla proposizione dell’impugnazione. Qualora il giudice d’appello non provveda su tale domanda, la parte può alternativamente denunciare l’omissione con ricorso per cassazione o farla valere riproponendo la detta domanda restitutoria in autonomo giudizio, posto che la mancata pronuncia dà luogo ad un giudicato solo processuale e non sostanziale (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso incidentale e decidendo nel merito, la Suprema Corte ha condannato parte ricorrente alla restituzione della somma corrisposta in esecuzione della sentenza di primo grado unitamente agli interessi legali dalla proposizione della relativa domanda al saldo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 24 maggio 2010, n. 12622; Cassazione, sezione civile III, sentenza 8 luglio 2010, n. 16152; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 gennaio 2016, n. 1324; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 30 gennaio 2018, n. 2292; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 novembre 2019, n. 30495).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26926 – Presidente e relatore Graziosi

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 Esecuzione forzata - Titolo esecutivo - Sentenza - Integrazione del titolo esecutivo giudiziale con elementi extratestuali. (Cpc, articoli 132, 336, 384 e 474)

 Il titolo esecutivo giudiziale, di cui all’articolo 474, secondo comma, n. 1, codice di procedura civ., non si esaurisce nel documento in cui è consacrato l’obbligo da eseguire, essendo consentita l’integrazione del provvedimento con elementi extratestuali, purché idoneamente richiamati. Ne consegue che è ammissibile, a tal fine, l’integrazione della sentenza emessa dal giudice di appello in sede di rinvio realizzata mediante rinvio espresso alla condanna operata in primo grado, anche se contenuta in una pronuncia dichiarata nulla in sede di impugnazione (Nel caso di specie, pur rigettando il ricorso, la Suprema Corte, ha rettificato la motivazione della sentenza gravata, riconoscendo valore di titolo esecutivo alla sentenza emessa in sede di rinvio, con possibilità di integrazione extratestuale della stessa con la pronuncia di primo grado, anche se annullata dai giudici di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 2 luglio 2012, n. 11066; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 aprile 2013, n. 9161).

  • C assazione, sezione VI civile, ordinanza 26 novembre 2020, n. 26935 – Presidente Doronzo; Relatore Ponterio

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 Competenza per territorio - Condannato in stato di interdizione legale – Competenza del giudice tutelare. (Cpc, articolo 5; Cc, articoli 43, 45, 345, 424)

 La competenza del giudice tutelare nei confronti del condannato in stato d’interdizione legale – da individuare al momento del passaggio in giudicato della sentenza di condanna e destinato a non subire mutamenti in coincidenza di trasferimenti restrittivi del reo ex art. 5 cod. proc. civ.– si determina sulla base dell’ultima residenza anagrafica anteriore all’instaurazione dello stato detentivo, salvo che risulti provato, in contrario alla presunzione di coincidenza con detta residenza, un diverso domicilio, quale centro dei suoi affari ed interessi, non identificabile però in sé nel luogo in cui è stata eseguita la pena detentiva, che non viene dal medesimo prescelta. (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 gennaio 2020, n. 324; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 17 maggio 2017, n. 12453; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 gennaio 2016, 1631).

C assazione, sezione VI civile, ordinanza 27 novembre 2020, n. 27161 – Presidente e relatore Acierno

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