Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 1° ed il 5 marzo 2021

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di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, contumacia della parte e regime della compensazione delle spese processuali; (ii) sospensione del processo e ricorso straordinario per cassazione; (iii) procedura di correzione di errore materiale e ricorso per cassazione; (iv) processo penale e regime della sospensione del giudizio civile per pregiudizialità; (v) costituzione in giudizio, procura e regime della sanatoria; (vi) spese di giudizio e condanna per responsabilità aggravata; (vii) competenza territoriale ed obbligazione restitutoria del pagamento indebito; (viii) notificazione presso il procuratore costituito e termine di impugnazione.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

SPESE PROCESSUALICassazione n. 5561/2021
La Corte afferma che nel giudizio di opposizione a sanzione amministrativa, ove la decisione sia favorevole all'attore, la mancata opposizione dell'amministrazione all'impugnazione proposta nei suoi confronti non giustifica, di per sé, al pari della sua contumacia, la compensazione delle corrispondenti spese processuali in quanto comunque l'istante è stato costretto ad adire il giudice per ottenere il riconoscimento del suo diritto.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 5807 /2021
Nell'ordinanza si ribadisce che, in relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. e sino alla definizione di altro processo, il provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza, essendo privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione.

PROCEDIMENTO DI CORREZIONE Cassazione n. 5811 /2021
Nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto, la decisione riafferma che il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall'articolo 369, primo comma, c.p.c., si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 5877/2021
La decisione riafferma che l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'articolo 75 c.p.p., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità.

COSTITUZIONE DELLE PARTI Cassazione n. 5985/2021
Scrutinando una controversia in materia fallimentare, la pronuncia, pur registrando l'esistenza di un orientamento di segno opposto, considera la sanatoria prevista dall'articolo 182, comma 2, c.p.c., applicabile nelle ipotesi di nullità e non già, come nel caso esaminato, di originaria inesistenza della procura.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 6069/2021
Disponendo la condanna d'ufficio al pagamento della somma equitativamente determinata, la Suprema Corte ribadisce che incorre nella responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c. la parte che abbia azionato la propria pretesa con la coscienza dell'infondatezza della domanda ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione.

COMPETENZA – Cassazione n. 6190/2021
Cassando con rinvio la decisione impugnata la Corte riafferma che in tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'articolo 1182, terzo comma cod. civ., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata ed il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 6200/2021
La decisione dà continuità al principio secondo il quale la notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Spese processuali – Riparto – Principio della Soccombenza – Criterio rivelatore – Condotta della parte tale da aver dato causa al giudizio – Rilevanza – Contumacia del soccombente – Irrilevanza – Fattispecie in tema di giudizio di opposizione a sanzioni amministrative. (Cpc, articoli 91 e 92)
Poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a sanzioni amministrative, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato – decidendo nel merito – la decisione gravata, in quanto il tribunale adito in sede di gravame, nel riformare la decisione di prime cure, aveva pronunciato la condanna dell'intimata prefettura al pagamento delle spese del giudizio di primo grado in favore del ricorrente, ma disposto la compensazione di quelle relative al giudizio d'appello sul rilievo che "…la parte convenuta è rimasta contumace in entrambi i gradi di giudizio, sicché in alcun modo ha influito sulla decisione del giudice di prime cure di compensare le spese di lite..") (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2018, n. 13498).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 1° marzo 2021, n. 5561 – Presidente Lombardo – Relatore Dongiacomo

Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Sospensione del processo in attesa della definizione di altro processo – Provvedimenti occorrenti per la prosecuzione del giudizio sospeso – Impugnazione – Ricorso straordinario per cassazione – Inammissibilità. (Cost, articolo 111; Cpc, articolo 295)
In relazione ad un procedimento del quale sia stata disposta la sospensione, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. e sino alla definizione di altro processo, il provvedimento reso dal giudice in forma di ordinanza, essendo privo del carattere della decisorietà, non è impugnabile con il ricorso straordinario per cassazione. Il difetto del carattere della decisorietà sussiste anche se il rigetto della istanza di riassunzione sia fondato, sulla mancata formazione del giudicato nel diverso processo (Nel caso di specie, il giudice di legittimità ha dichiarato inammissibile il ricorso straordinario per cassazione proposto contro il decreto che, in un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, richiesto ed ottenuto nei confronti dei ricorrenti, aveva rifiutato di dare i provvedimenti occorrenti per la prosecuzione del giudizio sospeso, in assenza del presupposto del passaggio in giudicato della sentenza che aveva definito la causa pregiudicante). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 dicembre 2001, n. 16149; Cassazione, sezione civile L, sentenza 15 novembre 2001, n. 14209; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 gennaio 1998, n. 708; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 ottobre 1984, n. 5490)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 marzo 2021, n. 5807 – Presidente Lombardo – Relatore Tedesco

Procedimento di correzione – Ambito di applicazione – Sentenza di cassazione – Proposizione con ricorso ex art. 391-bis, primo comma, cod. proc. civ. – Termine perentorio ex art. 369, comma 1, cod. proc. civ. – Applicabilità – Fondamento. (Cpc, articoli 365, 369 e 391-bis)
Il termine perentorio per il deposito del ricorso, previsto dall'articolo 369, primo comma, cod. proc. civ., si applica anche alla procedura di correzione di errore materiale delle sentenze della Corte di Cassazione, poiché anche tale procedimento, secondo quanto stabilito dall'articolo 391-bis, primo comma, cod. proc. civ., va proposto con ricorso ai sensi degli articoli 365 e seguenti del cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare improcedibile il ricorso, nulla ha disposto in ordine alle spese di giudizio in ragione della natura amministrativa del procedimento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 giugno 2020, n. 12184; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 luglio 2011, n. 15346).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 3 marzo 2021, n. 5811 – Presidente e relatore Lombardo

Sospensione del processo – Rapporti tra giudizio civile e giudizio penale – Art. 75 c.p.p. – Sospensione necessaria – Eccezione al principio generale di autonomia e separazione tra i due giudizi – Ambito applicativo – Limiti – Azione civile esercitata dopo la costituzione di parte civile nel processo penale. (Cpc, articoli 46 e 295; Cpp, articolo 75)
Nell'ordinamento processuale vigente, l'unico mezzo preventivo di coordinamento tra il processo civile e quello penale è costituito dall'articolo 75 cod. proc. pen., il quale esaurisce ogni possibile ipotesi di sospensione del giudizio civile per pregiudizialità, ponendosi come eccezione al principio generale di autonomia, al quale s'ispirano i rapporti tra i due processi, con il duplice corollario della prosecuzione parallela del giudizio civile e di quello penale, senza alcuna possibilità di influenza del secondo sul primo, e dell'obbligo del giudice civile di accertare autonomamente i fatti. La sospensione necessaria del giudizio civile è pertanto limitata all'ipotesi in cui l'azione in sede civile sia stata proposta dopo la costituzione di parte civile nel processo penale, prevedendosi, nel caso inverso, la facoltà di trasferire l'azione civile nel processo penale, il cui esercizio comporta la rinuncia "ex lege" agli atti del giudizio civile, ovvero la prosecuzione separata dei due giudizi (Nel caso di specie, relativo ad un'impugnazione mediante regolamento di competenza avverso l'ordinanza pronunciata dal giudice di pace che aveva disposto la sospensione della causa per pregiudizialità penale, ex articolo 295 cod. proc. civ., la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato l'impugnato provvedimento e disposto la prosecuzione del giudizio, non ravvisando la sussistenza del richiamato indefettibile presupposto (costituzione di parte civile nel processo penale) la quale, lungi dall'essere stata accertata ed affermata a fondamento della ordinanza impugnata, non risultava nemmeno dedotta da alcuna delle parti). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 luglio 2019, n. 18918; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 dicembre 2016, n. 26863; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 marzo 2009, n. 6185; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 giugno 2006, n. 13544).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 marzo 2021, n. 5877 – Presidente Scoditti – Relatore Iannello

Costituzione delle parti – Difetto di rappresentanza processuale – Originaria inesistenza della procura – Sanatoria ex art. 182, comma 2, c.p.c. – Operatività – Esclusione – Fattispecie relativa a ricorso proposto personalmente dal curatore nel procedimento per dichiarazione di fallimento in estensione. (Cpc, articoli 83, 86 e 182; Rd, n. 267/1942, articoli 31 e 147)
La sanatoria prevista dall'articolo 182, comma 2, cod. proc. civ., presupponendo che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto da un difensore, si applica nelle ipotesi di nullità, ma non di originaria inesistenza della procura. Tale norma, infatti, nel consentire la sanatoria con effetti ex tunc in caso di invalidità della procura o quando questa sia mancante, presuppone che l'atto di costituzione in giudizio sia stato comunque redatto dal difensore e non trova perciò, applicazione nella diversa fattispecie in cui l'atto processuale sia stato redatto e proposto personalmente dalla parte (non abilitata nemmeno ai sensi dell'art. 86 cod. proc. civ.) e solo successivamente sia stato ratificato da un difensore al quale la procura sia stata conferita posteriormente alla formulazione dell'atto processuale di riferimento, allorquando il termine perentorio per il suo legittimo compimento sia già spirato, con la conseguente configurazione del corrispondente effetto decadenziale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, revocato il fallimento di una società di fatto intervenuta tra una s.r.l. ed una s.n.c. nonché degli stessi soci illimitatamente responsabili, in quanto il curatore aveva agito proponendo istanza ex articolo 147, comma 5, della legge fallimentare personalmente, con conseguente nullità della domanda e di tutti gli atti successivi, compresa la sentenza di fallimento, senza possibilità di sanatoria ex articolo 182 cod. proc. civ. come invece erroneamente ritenuto dalla corte territoriale adita in sede di reclamo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 ottobre 2018, n. 24257; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 maggio 2018, n. 10885; Cassazione, sezione civile I, sentenza 6 marzo 2018, n. 5259; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 aprile 2017, n. 10414).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 4 marzo 2021, n. 5985 – Presidente Cristiano – Relatore Vella

Spese processuali – Condanna per responsabilità aggravata – Colpa grave – Configurabilità – Estremi. (Cpc, articolo 96)
In tema di spese giudiziali, ai fini dell'applicazione dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ., agire o resistere in giudizio con mala fede o colpa grave vuol dire azionare la propria pretesa, o resistere a quella avversa, con la coscienza dell'infondatezza della domanda o dell'eccezione, ovvero senza aver adoperato la normale diligenza per acquisire la coscienza dell'infondatezza della propria posizione (Nel caso di specie, il giudice di legittimità, nel rigettare il ricorso, ha disposto d'ufficio, ai sensi della richiamata disposizione, anche la condanna del ricorrente al pagamento, in favore della controparte, in aggiunta alle spese di lite, d'una somma equitativamente determinata a titolo di risarcimento del danno, assumendo a parametro di riferimento l'importo delle spese dovute alla parte vittoriosa per il grado di giudizio; infatti, il predetto ricorrente aveva proposto ricorso sostenendo una tesi ardita, cui già si era in diritto risposto in due distinte decisioni di merito, contraria ai principi giuridici diffusi e risalenti, tanto costituire almeno un'ipotesi di colpa grave, consistente nel non "intelligere quod omnes intelligunt").
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 4 marzo 2021, n. 6069 – Presidente Scotti – Relatore Nazzicone

Competenza – Per territorio – Diritti di obbligazione – "Forum destinatae solutionis" – Obbligazione di restituzione di indebito collegata a contestazione di altra obbligazione – Articolo 1182, comma 3, cod. civ. – Applicabilità – Esclusione. (Cc, articolo 1182 e 2033; Cpc, articoli 19 e 20)
In tema di competenza per territorio, il criterio di cui all'articolo 1182, terzo comma, cod. civ., non trova applicazione rispetto all'obbligazione di restituzione di ciò che sia stato pagato indebitamente, quando la stessa discenda da una contestazione relativamente al rapporto cui è collegata ed il relativo credito sia, pertanto, allo stato, illiquido (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra due società di capitali per l'annullamento di un contratto a causa di dolo ex art. 1439 cod. civ., accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito ritenuto che ove l'obbligazione dedotta in giudizio abbia per oggetto una somma di denaro, l'articolo 20 cod. proc. civ. deve interpretarsi in combinato disposto con l'articolo 1182, comma 3, cod. civ., secondo cui l'obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del creditore, trovando tale criterio applicazione con riferimento a qualsiasi obbligazione di pagamento in denaro e, quindi, anche in relazione alle obbligazioni di restituzione di ciò che era stato indebitamente pagato; a giudizio della Corte, invece, quando l'azione di ripetizione di indebito viene esercitata, postulandosi la richiesta di accertamento dell'inesistenza oggettiva o soggettiva del rapporto obbligatorio, in esecuzione del quale venne eseguita la prestazione di cui si chiede la restituzione, poiché l'oggetto della domanda è complesso – inerendo in primo luogo all'accertamento di tale inesistenza e soltanto consequenzialmente all'accertamento della esistenza dell'obbligazione restitutoria ed alla condanna alla prestazione di restituzione – l'applicazione dei fori concorrenti di cui all'articolo 20 cod. proc. civ., cioè del foro dell'insorgenza dell'obbligazione e del "forum destinatae solutionis" e, quindi, delle norme sostanziali che a tale fine vengono in rilievo (come il citato articolo 1182 cod. civ. per il luogo di adempimento dell'obbligazione), va svolta riferendosi non già all'obbligazione di restituzione dell'indebito in quanto tale, bensì all'obbligazione in esecuzione della quale venne eseguita la prestazione indebita e, pertanto, il foro dell'insorgenza è quello in cui sorse il rapporto obbligatorio, la cui inesistenza oggettiva o soggettiva si chiede di accertare, mentre il foro dell'adempimento è quello in cui avrebbe dovuto essere adempiuta l'obbligazione che si assume indebita in quanto eseguita in esecuzione di quel rapporto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 2 aprile 2007, n. 8203)
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 marzo 2021, n. 6190 – Presidente Di Virgilio – Relatore Varrone

Impugnazioni – Termini – Decorrenza – Notificazione della sentenza in forma esecutiva – Consegna alla parte presso il procuratore – Decorrenza del termine breve di impugnazione – Idoneità – Amministrazione dello Stato – Notifica presso l'Avvocatura – Irrilevanza. (Rd, n. 1611/1933, articolo 11; Cpc, articoli 144, 170, 285, 325, 326, 360 e 479)
La notificazione della sentenza in forma esecutiva alla parte presso il procuratore costituito è equivalente a quella eseguita al procuratore stesso, sicché essa è idonea a far decorrere il termine breve di impugnazione sia per il destinatario della notifica che per il notificante. Né assume rilievo che la notifica sia indirizzata ad una Pa presso l'Avvocatura dello Stato in quanto la funzione di rappresentanza e domiciliazione legale delle Amministrazioni dello Stato da parte dell'Avvocatura è circoscritta alla sola attività giudiziaria (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra una professionista ed il Ministero della Giustizia in ordine al pagamento delle competenze spettanti alla prima per l'attività di rappresentanza ed assistenza svolta in favore di una persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato, la Suprema Corte, a fronte dell'impugnata ordinanza notificata presso la distrettuale Avvocatura in forma esecutiva, ha dichiarato inammissibile il ricorso notificato ben oltre lo scadere del perentorio termine previsto dalla legge). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 marzo 2015, n. 4260; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 aprile 2009, n. 8071).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 5 marzo 2021, n. 6200 – Presidente Gorjan – Relatore Grasso

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