Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 15 ed il 19 febbraio 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) vizio di costituzione della parte e giudizio di cassazione; (ii) responsabilità aggravata ed "abuso del processo"; (iii) giudizio arbitrale e formulazione eccezione di incompetenza; (iv) ordinanza pronunciata fuori udienza ed omessa comunicazione alla parte costituita; (v) giudizio di appello, domanda restitutoria ed omessa pronuncia; (vi) domanda giudiziale e condizioni e limiti della sua modificazione; (vii) giudizio di appello, parte vincitrice e domanda non esaminata in prime cure; (viii) controversie in materia di edilizia residenziale pubblica e criteri di riparto della giurisdizione; (ix) istanza di consulenza tecnica e limiti all'esercizio del potere discrezionale del giudice.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

COSTITUZIONE DELLE PARTI Cassazione n. 3826/2021
La decisione ribadisce che il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi di appello.

SPESE GIUDIZIALI Cassazione n. 3830/2021
In tema di spese giudiziali, cassando la decisione gravata relativa ad una controversia in materia di pubblico impiego contrattualizzato, l'ordinanza riafferma che l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c. esige il riscontro, quale elemento costitutivo della fattispecie, non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente.

ARBITRATO Cassazione n. 3840/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, la Suprema Corte afferma che affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall'art. 817, comma 2, c.p.c., non è sufficiente invocare una qualunque ragione di invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata.

PROVVEDIMENTICassazione n. 4020/2021
L'ordinanza in epigrafe riafferma che la mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, secondo comma, c.p.c., dell'ordinanza istruttoria pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 159 c.p.c., degli atti successivi dipendenti.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 4021/2021
Esaminando un giudizio in materia di sanzioni amministrative per violazioni al Codice della Strada, la decisione ribadisce che incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato il giudice che, accogliendo l'appello, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria.

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 4031/2021
L'ordinanza riafferma il principio secondo il quale la modificazione della domanda ammessa ex art. 183 c.p.c. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali.

IMPUGNAZIONICassazione n. 4290/2021
Dando continuità ad un principio enunciato nel 2018, la Corte afferma che anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione.

GIURISDIZIONE Cassazione n. 4366/2021
Chiamata a pronunciarsi sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal T.A.R. locale in un giudizio in materia di edilizia residenziale pubblica, la Suprema Corte, richiamando suoi precedenti arresti, dichiara la giurisdizione del giudice ordinario in riferimento alla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca dell'assegnazione di alloggio disposto da una amministrazione comunale per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali previsti dalla normativa regionale.

MEZZI DI PROVACassazione n. 4518/2021
Nella pronuncia la Corte riafferma che non è consentito al giudice del merito da un lato negare ingresso all'istanza di consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere al contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficace d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Costituzione delle parti – Vizio relativo – Nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio – Configurabilità – Esclusione – Conseguenze – Giudizio di cassazione – Denunzia di irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado – Preclusione – Limiti. (Cpc, articoli 83, 156, 157, 161 e 166)
In tema di procedimento civile, il vizio da cui sia affetta la costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio, sicché è preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione della irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado, che non sia stata già sollevata nei motivi di appello (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio volto ad ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile il motivo volto a denunziare la nullità della costituzione dell'Inps per difetto dello "ius postulandi" del difensore, non avendo parte ricorrente precisato di aver tempestivamente eccepito la relativa questione nel precedente grado del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2017, n. 12461; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 settembre 2013, n. 20 180).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3826 – Presidente Manna – Relatore D'Antonio

Spese processuali – Responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.c. – Applicabilità – Elementi costitutivi – "Abuso del processo" – Necessità – Principio enunciato nel quadro di una controversia in materia di impiego pubblico contrattualizzato. (Cpc, articolo 96)
L'art. 96, comma 3, cod. proc. civ., prevede una sanzione di carattere pubblicistico, autonoma ed indipendente rispetto alle ipotesi di responsabilità aggravata previste dai commi 1 e 2 dello stesso articolo volta alla repressione dell'abuso dello strumento processuale. La sua applicazione, pertanto, richiede, quale elemento costitutivo della fattispecie, il riscontro non dell'elemento soggettivo del dolo o della colpa grave, bensì di una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", quale l'avere agito o resistito pretestuosamente (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento del diritto delle ricorrenti ad essere inserite nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo preordinato all'assunzione a tempo indeterminato nell'ambito del piano straordinario di immissione in ruolo, il giudice di legittimità, accogliendo il motivo di ricorso, ha cassato la pronuncia impugnata e, decidendo nel merito, rigettato la domanda di condanna ex 96, comma 3, cod. proc. civ. portata da un capo della decisione gravata; in particolare, a giudizio della Corte, l'abuso riscontrato dalla corte territoriale non è ravvisabile nella fattispecie in esame, in quanto al momento della censurata proposizione dei ricorsi – l'uno dinanzi al giudice ordinario e l'altro avanti al giudice amministrativo – la questione doveva ritenersi ancora controversa, non solo nel merito, ma anche in relazione proprio alla giurisdizione, il cui discrimine è stato individuato solo successivamente per effetto di pronunce rese dalle Sezioni Unite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 settembre 2020, n. 20018; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 18 novembre 2019, n. 29812).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3830 – Presidente Tria – Relatore Di Paolantonio

Arbitrato – Procedimento – Eccezione di incompetenza degli arbitri – Tempestiva formulazione – Condizioni e modalità – Illustrazione delle ragioni poste a fondamento – Necessità – Fondamento. (Cpc, articolo 8 17)
In tema di arbitrato rituale, affinché l'eccezione di incompetenza degli arbitri (per inesistenza, invalidità o inefficacia della convenzione d'arbitrato) possa ritenersi tempestivamente sollevata nella prima difesa utile successiva all'accettazione dell'incarico da parte degli arbitri, come richiesto dall'art. 817, comma 2, cod. proc. civ., non è sufficiente invocare una qualunque ragione invalidità della convenzione arbitrale, ossia svolta indipendentemente dal profilo giuridico in base al quale la contestazione viene formulata, atteso che è proprio l'illustrazione delle ragioni poste a fondamento della dedotta invalidità a qualificare la questione fatta valere ed a distinguerla da altre possibili che possono risultare non fondate o inammissibili (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra quattro professionisti ed una amministrazione provinciale in merito al pagamento di compensi professionali, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata dichiarativa della nullità del lodo arbitrale, in quanto l'eccezione del difetto della "potestas iudicandi" degli arbitri, per effetto della invalidità della convenzione di arbitrato, in quanto contenuta in un contratto nullo per essere stato sottoscritto da un soggetto non legittimato - il dirigente dell'ente in luogo del presidente- , era stata sollevata non già ritualmente con la memoria di costituzione della controricorrente amministrazione, bensì solo all'udienza di discussione, quando tutti i termini dovevano ormai ritenersi scaduti).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 15 febbraio 2021, n. 3840 – Presidente Genovese – Relatore Fidanzia

Provvedimenti – Ordinanza pronunciata fuori udienza – Omessa comunicazione alla parte costituita – Nullità – Estensione agli atti conseguenti – Sussistenza. (Cpc, articoli 101, 134, 156, 159, 176, 181 e 305)
La mancata comunicazione alla parte costituita, a cura del cancelliere, ai sensi dell'art. 176, comma 2, cod. proc. civ. dell'ordinanza pronunciata dal giudice fuori udienza provoca la nullità dell'ordinanza stessa, per difetto dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo, nonché la conseguente nullità, ai sensi dell'art. 159 cod. proc. civ., degli atti successivi dipendenti del processo e della sentenza che lo conclude, per violazione del principio del contraddittorio di cui all'art. 101 cod. proc. civ., riferibile ad ogni atto o provvedimento ordinatorio dello svolgimento del processo (Nel caso di specie, accogliendo il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato la mancata comunicazione dell'ordinanza pronunciata fuori udienza di fissazione della successiva, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il provvedimento impugnato con cui il tribunale, adito in sede di appello, rilevata la mancata comparizione delle parti alla predetta udienza fissata ex art. 309 cod. proc. civ., aveva ordinato la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarato l'estinzione del giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 luglio 2017, n. 17847; Cassazione, sezione civile III, sentenza 2 aprile 2009, n. 8002).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4020 – Presidente Lombardo – Relatore Scarpa

Impugnazioni – Giudizio di appello – Riforma pronuncia di primo grado – Domanda di restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata – Omessa pronuncia – Violazione principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato – Sussistenza – Principio espresso in tema di sanzioni amministrative per violazione del Codice della Strada. (Cpc, articoli 112, 336; Dlgs, n. 285/1992, articolo 158)
Incorre nella violazione del principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato ex art. 112 cod. proc. civ. il giudice che, accogliendo l'appello, ometta di ordinare la restituzione di quanto corrisposto in forza della decisione riformata, pur essendo stata ritualmente introdotta con l'atto di impugnazione la relativa domanda restitutoria (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con cui il giudice d'appello, nel disporre l'annullamento del verbale contravvenzionale elevato per violazione dell'art. 158 del Codice della Strada, aveva omesso di pronunciarsi sulla domanda restitutoria della somma versata dal ricorrente in ottemperanza al verbale medesimo; infatti, specifica il giudice di legittimità, la sentenza d'appello che, in riforma quella di primo grado, annulli una sanzione amministrativa non fa sorgere il diritto alla restituzione degli importi pagati in adempimento della stessa e non costituisce, in mancanza di un'espressa statuizione di condanna alla ripetizione di dette somme, titolo esecutivo, occorrendo all'uopo che il "solvens" formuli un'apposita domanda in tal senso) (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 maggio 2016, n. 8639; Cassazione, sezione civile III, sentenza 5 febbraio 2013, n. 2662).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4021 – Presidente Lombardo – Relatore Scarpa

Domanda giudiziale – Modificazioni – Modificazione della domanda ex art. 183 c.p.c. – Ammissibilità – Condizioni e limiti – Principio espresso in tema di responsabilità dovuta a contagio da infezione trasfusionale (Cpc, articoli 116 e 183)
La modificazione della domanda ammessa ex art. 183 cod. proc. civ. può riguardare anche uno o entrambi gli elementi oggettivi della stessa ("petitum" e "causa petendi"), sempre che la domanda così modificata risulti comunque connessa alla vicenda sostanziale dedotta in giudizio e senza che, perciò solo, si determini la compromissione delle potenzialità difensive della controparte, ovvero l'allungamento dei tempi processuali. Infatti, ad opinare diversamente, assumendo cioè un'interpretazione restrittiva dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ., si giungerebbe a costringere la parte che abbia meglio messo a fuoco il proprio interesse ed i propri intendimenti in relazione ad una determinata vicenda sostanziale a rinunciare alla domanda già proposta per proporne una nuova in un altro giudizio, in contrasto con i principi di conservazione degli atti e di economia processuale ovvero a continuare il processo perseguendo un risultato non perfettamente rispondente ai propri interessi. (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto l'azione risarcitoria introdotta a motivo di un'infezione contratta a seguito ad un ricovero presso una struttura sanitaria per l'esecuzione di un intervento chirurgico, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale erroneamente confermato la pronuncia di primo grado anche in punto di inammissibilità per "mutatio" libelli" della domanda – da ritenersi invece connessa e quindi ammissibile rispetto a quella originaria di risarcimento danni per trasmissione del virus tramite trasfusione – formulata dal ricorrente nei termini dell'art. 183, comma 6, cod. proc. civ. e diretta ad ottenere l'accertamento della responsabilità della struttura sanitaria per il contagio in ragione di fattori diversi dalla trasfusione, quali, ad esempio, le cattive condizioni di sterilizzazione degli strumenti o della sala operatoria; in particolare, osserva il giudice di legittimità, la corte del merito, lungi dal trincerarsi dietro l'inammissibilità, avrebbe dovuto pronunciarsi sull'ipotesi del nesso eziologico dell'infezione con fattori diversi, avuto anche riguardo alle risultanze della disposta C.T.U. che aveva espressamente riconosciuto l'infezione come contratta proprio in occasione del ricovero). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 novembre 2019, n. 31078; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 14 febbraio 2019, n. 4322; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 maggio 2018, n. 13091; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 giugno 2015, n. 12310).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 16 febbraio 2021, n. 4031 – Presidente Travaglino – Relatore Moscarini

Impugnazioni – Giudizio di appello – Vizio di omessa pronuncia – Domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande – Devoluzione al giudice di appello della domanda non esaminata – Mera riproposizione della questione – Inammissibilità – Fondamento – Principio espresso in un giudizio di responsabilità risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa. (Cpc, articoli 112, 229 e 346)
In tema di impugnazioni, anche il vizio di omessa pronuncia su una domanda della parte vincitrice in relazione ad altre domande deve costituire oggetto di un puntuale motivo di appello incidentale, con il quale si segnali l'errore commesso dal giudice di primo grado, sebbene la specificazione delle ragioni poste a fondamento del motivo possa esaurirsi nell'evidenziare la mancata adozione in sentenza di una decisione sulla domanda ritualmente proposta; sicché deve reputarsi inammissibile la mera riproposizione in sede di gravame della relativa questione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità risarcitoria per diffamazione a mezzo stampa, la Suprema ha accolto il ricorso, essendo la sentenza impugnata incorsa nel denunziato vizio di extrapetizione in quanto gli appellati danneggiati non avevano proposto appello incidentale avverso l'implicito rigetto della domanda di condanna della convenuta alla riparazione pecuniaria ex art. 12 della legge n. 47 del 1948, non risultando all'uopo sufficiente la riproposizione ex art. 346 cod. proc. civ. della domanda non esaminata e, quindi, rigettata dal primo giudice; di conseguenza, il giudice di legittimità, non essendo necessari accertamenti in fatto, ha cassato la decisione gravata e, decidendo nel merito, eliminato la condanna inflitta alla ricorrente ai sensi della richiamata disposizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 9 agosto 2018, n. 20690).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4290 – Presidente Amendola – Relatore Scrima

Giurisdizione – Edilizia residenziale pubblica – Fase successiva al provvedimento di assegnazione – Controversie relative – Giurisdizione del giudice ordinario – Fondamento – Controversia avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio per superamento da parte del nucleo familiare dei limiti reddituali legali – Giurisdizione del giudice ordinario – Devoluzione. (Cpc, articolo 367; Legge, n. 69/2009, articolo 59; D.lgs, n. 104/2010, articoli 10 e 11)
In materia di edilizia residenziale pubblica, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 204 del 2004 [che ha dichiarato la parziale incostituzionalità dell'art. 33 d.lgs. 31 marzo 1998, n. 80, come sostituito dall'art. 7, lettera a), della legge 21 luglio 2000, n. 205] è necessario tenere distinta la prima fase, antecedente all'assegnazione dell'alloggio, di natura pubblicistica, da quella successiva all'assegnazione, di natura privatistica, nella quale la posizione dell'assegnatario assume natura di diritto soggettivo, dovendosi attribuire alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Ne consegue che appartiene pertanto alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge per il diritto alla conservazione dell'alloggio, e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico (Nel caso di specie, la Suprema Corte, chiamata a pronunciarsi sul conflitto negativo di giurisdizione sollevato d'ufficio dal Tar Campania, ha dichiarato la giurisdizione del giudice ordinario nella controversia in esame avente ad oggetto la revoca dell'assegnazione di alloggio disposta da una amministrazione comunale per avere il nucleo familiare dell'assegnatario superato i limiti reddituali previsti dalla normativa regionale campana; infatti, specifica la pronuncia, rispetto alla predetta revoca la posizione dell'assegnatario è da ritenere di diritto soggettivo, riguardando il provvedimento relativo un aspetto dello svolgimento del rapporto nel quale la Pa non è chiamata ad effettuare valutazioni di carattere discrezionale, bensì solo a verificare la ricorrenza di una causa sopravvenuta di decadenza dall'assegnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 28 dicembre 2011, n. 29095; Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 16 gennaio 2007, n. 758).
Cassazione, sezioni unite civili, ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4366 – Presidente Travaglino – Relatore Scarano

Mezzi di prova – Consulenza tecnica – Istanza relativa – Potere discrezionale del giudice di merito – Esercizio – Condizioni e limiti – Principio enunciato in materia testamentaria (Cc, articolo 591 e 2697; Cpc, articoli 61 e 360)
L'ammissione della consulenza tecnica, costituisce esercizio di un potere discrezionale del giudice di merito; ciò, tuttavia, non toglie che il giudice non possa, da un lato, negare ingresso all'istanza di consulenza tecnica e, dall'altro, ritenere al contempo indimostrati i fatti che, per effetto della consulenza stessa, si sarebbero potuti invece, provare specie quando oggetto dell'accertamento risultino elementi rispetto ai quali la consulenza si presenta come lo strumento più efficace d'indagine e la parte si trovi, se non nell'impossibilità, quanto meno nella pratica difficoltà di offrire adeguati parametri di valutazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, in sede di gravame, aveva confermato il rigetto della domanda con la quale la ricorrente, istituita erede con testamento olografo, aveva impugnato un testamento pubblico posteriore che, nel revocare il primo, aveva istituito erede la dante causa degli eredi controricorrenti, adducendo che, nel momento della sua redazione, la defunta, a causa di varie patologie, era incapace di intendere di volere; la ricorrente, denunziando violazione e falsa applicazione dell'art. 61 cod. proc. civ. e dell'art. 2697 cod. civ. ed omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, aveva censurato la valutazione operata dalla corte d'appello che, investita con apposito motivo di gravame volto a censurare la mancata ammissione del consulente tecnico medico-legale oggetto di reiterata richiesta in prime cure, aveva omesso di pronunciarsi sullo specifico punto in tutto il contesto della sentenza, impedendo in tal modo di fatto all'appellante di fornire la prova relativa allo stato di capacità della defunta al momento della redazione del testamento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 8 gennaio 2003, n. 87; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 febbraio 1998, n. 1783).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4518 – Presidente Di Virgilio – Relatore Tedesco

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