Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra l'8 ed il 12 marzo 2021.
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si segnalano questa settimana, tra le molteplici pronunce, quelle che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) motivazione della sentenza, sindacato in sede di legittimità e vizio di omessa pronuncia; (ii) ricorso per cassazione e improcedibilità per tardivo deposito; (iii) organo collegiale, sottoscrizione della sentenza e sua nullità; (iv) procedimento monitorio, giudizio di opposizione e regime delle domande riconvenzionali proponibili; (vi) giudizio di appello e regime delle eccezioni di merito respinte in prime cure; (vii) sospensione necessaria del processo per pregiudizialità penale; (viii) consulenza tecnica d'ufficio e limiti di ammissibilità.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 6369/2021
La decisione ribadisce che la nullità della sentenza per mancanza della motivazione quale requisito essenziale ricorre anche in caso di omessa pronuncia in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, benché non sia indispensabile che si faccia esplicita menzione della violazione dell'articolo 112 c.p.c., purché il motivo rechi univoco riferimento alla predetta nullità derivante dalla relativa omissione.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 6386/2021
Nell'ordinanza si riafferma che l'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente.
SENTENZA – Cassazione n. 6494/2021
Cassando con rinvio la decisione impugnata, la Corte ha l'occasione di affermare nuovamente che la sottoscrizione della sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non compone il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla rende nulla la pronuncia.
PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE – Cassazione n. 6579/2021
La decisione ribadisce che il ricorrente per decreto ingiuntivo riveste la posizione sostanziale di attore, sicché anche all'esito dell'introduzione del giudizio di opposizione il medesimo non può proporre domande riconvenzionali, con l'unica eccezione del caso in cui a seguito della riconvenzionale formulata dall'opponente la parte opposta si venga a trovare a sua volta in una posizione di convenuto.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 6583/2021
Nell'ordinanza si riafferma che in sede di appello, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado la devoluzione al giudice del gravame della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale.
SOSPENSIONE DEL PROCESSO – Cassazione n. 6814/2021
Con la pronuncia in epigrafe, la Corte regolatrice afferma nuovamente che la sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'articolo 295 c.p.c., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale, e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pm nei modi previsti dall'articolo 405 c.p.p.., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 6824/2021
Nella decisione si ribadisce che, nel caso di cause inscindibili, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, ma poi in relazione ad uno o alcuni di essi la notifica sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento, deve trovare applicazione l'articolo 331 c.p.c., dovendo il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio.
PROVA CIVILE – Cassazione n. 7090/2021
La pronuncia riafferma che la consulenza tecnica d'ufficio non può essere utilizzata al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con la stessa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Censure relative alla motivazione della sentenza impugnata – Vizi deducibili – Violazione del minimo costituzionale – Estremi – Individuazione – Vizio di omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni. (C ost, articolo 111; Cpc, articoli 112, 132 e 360)
Il sindacato in sede di legittimità relativo alla completezza della motivazione della sentenza di merito resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'articolo 111, comma 6, Cost., individuabile nelle ipotesi – di violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ. con conseguente nullità della sentenza – di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, la quale ricorre anche in caso di omessa pronuncia, da parte dell'impugnata sentenza, in ordine ad una delle domande o eccezioni proposte, benché non sia indispensabile che si faccia esplicita menzione della violazione dell'articolo 112 cod. proc. civ., purché il motivo rechi univoco riferimento alla nullità della decisione derivante dalla relativa omissione, posto che detta nullità si verifica ogni qual volta la decisione sia priva dell'esposizione dei motivi in diritto sui quali essa è basata (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso dell'Ufficio finanziario, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata che, nel procedere all'annullamento dell'avviso di accertamento nel suo complesso, aveva completamente omesso di pronunciarsi in ordine alla dedotta questione del recupero di Ires ed Irap per indeducibilità dei costi di avviamento commerciale in violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 12 ottobre 2017, n. 23940; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 agosto 2017, n. 19956; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 24 luglio 2103, n. 17931; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 luglio 2009, n. 15681).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 marzo 2021, n. 6369 – Presidente Greco – Relatore D'Aquino
Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Ricorso – Tardivo o omesso deposito – Improcedibilità – Sussistenza – Fondamento. (Cpc, articoli 156, 369 e 370)
L'omesso o tardivo deposito del ricorso per cassazione dopo la scadenza del ventesimo giorno dalla notifica del gravame comporta l'improcedibilità dello stesso, rilevabile anche d'ufficio e non esclusa dalla costituzione del resistente, posto che il principio – sancito dall'articolo 156 cod. proc. civ. – di non rilevabilità della nullità di un atto per mancato raggiungimento dello scopo si riferisce esclusivamente all'inosservanza di forme in senso stretto e non di termini perentori, per i quali vigano apposite e separate norme (Nel caso di specie, nel dichiarare improcedibile il ricorso proposto in applicazione dell'enunciato principio, la Suprema Corte ha aggiunto che la parte alla quale sia stato notificato un ricorso per cassazione e che abbia, a sua volta, notificato al ricorrente il controricorso, ha il potere, ove quest'ultimo abbia omesso di depositare il ricorso e gli altri atti indicati nell'articolo 369 cod. proc. civ., di richiedere l'iscrizione a ruolo per far dichiarare l'improcedibilità, essendo tale potere compreso in quello di contraddire, riconosciuto dall'articolo 370 cod. proc. civ., e trovando lo stesso giustificazione nell'interesse del controricorrente a recuperare le spese e ad evitare, mediante la dichiarazione di improcedibilità del ricorso, che il ricorrente possa riproporlo, ove non sia ancora decorso il termine per l'impugnazione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 26 ottobre 2017, n. 25453; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 maggio 2013, n. 12894).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 marzo 2021, n. 6386 – Presidente Ferro – Relatore Vella
Sentenza – Deliberazione – Organo collegiale – Sottoscrizione da parte di un giudice estraneo al collegio in luogo del giudice che doveva sottoscrivere la sentenza – Nullità ex art.161 c.p.c. – Rilievo in sede di legittimità – Rinvio allo stesso giudice – Riesame nel merito con rinnovazione anche della fase deliberativa – Necessità. (Cpc, articoli 132, 161, 354, 360 e 383)
La sottoscrizione della sentenza emessa da un organo collegiale ad opera di un magistrato che non compone il collegio giudicante, in luogo del magistrato che ne faceva parte e che avrebbe dovuto sottoscriverla, integra l'ipotesi della mancanza della sottoscrizione da parte del giudice disciplinata dall'articolo 161, secondo comma, cod. proc. civ.; il difetto di detta sottoscrizione, se rilevato nel giudizio di cassazione, determina la dichiarazione di nullità della sentenza ed il rinvio della causa, ai sensi degli articoli 354, primo comma, 360 n. 4 e 383, ultimo comma, cod. proc. civ. al medesimo giudice che ha emesso la sentenza priva di sottoscrizione, da investire del potere-dovere di riesame del merito della causa, il quale non può limitarsi alla mera rinnovazione della sentenza (Nel caso di specie, relativo ad una controversia in materia giuslavoristica, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata la quale era stata sottoscritta da un giudice diverso da quello che aveva composto il Collegio decidente così come emerso dal confronto del verbale di udienza, dal dispositivo reso al termine della camera di consiglio e dalla stessa sentenza). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 febbraio 2006, n. 3161; Cassazione, sezione civile I, sentenza 7 luglio 1999, n. 7055).
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 9 marzo 2021, n. 6494 – Presidente Balestrieri – Relatore Garri
Procedimento di ingiunzione – Giudizio di opposizione – Oggetto – Domanda riconvenzionale dell'opponente – Ammissibilità – Domande dell'opposto diverse da quelle avanzate con il ricorso monitorio – Ammissibilità – Limiti – Fondamento. (Cpc, articoli 633 e 645)
Nell'ordinario giudizio di cognizione, che si instaura a seguito dell'opposizione a decreto ingiuntivo, l'opposto, rivestendo la posizione sostanziale di attore, non può avanzare domande diverse da quelle fatte valere con il ricorso monitorio, salvo il caso in cui, per effetto di una riconvenzionale formulata dall'opponente, egli si venga a trovare, a sua volta, nella posizione processuale di convenuto, al quale non può essere negato il diritto di difesa, rispetto alla nuova o più ampia pretesa della controparte, mediante la proposizione (eventuale) di una "reconventio reconventionis" che deve, però, dipendere dal titolo dedotto in causa o da quello che già appartiene alla stessa come mezzo di eccezione ovvero di domanda riconvenzionale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta per il pagamento di somma a titolo di provvigione reclamata per la stipula di un contratto di mediazione finalizzato alla cessione di un erogando finanziamento ex lege n. 488/1992, la Suprema Corte ha ritenuto che la corte di merito nell'impugnata sentenza avesse fatto sostanzialmente corretta applicazione dell'enunciato principio, rilevando come l'originaria opponente nonché odierna controricorrente non avesse invero proposto alcuna domanda riconvenzionale e non avesse per nulla allargato l'ambito della controversia a fatti diversi da quelli già introdotti dal ricorrente come materia del decidere nella fase monitoria). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 25 febbraio 2019, n. 5415; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 25 ottobre 2018, n. 27124; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 27 dicembre 2010, n. 26128).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6579 – Presidente Sestini – Relatore Scarano
Impugnazioni – Giudizio di appello – Eccezione di merito rigettata o disattesa in primo grado – Appello incidentale e mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. – Rispettivi ambiti. (Cc, articolo 2909; Cpc, articoli 329, 342, 345, 346 e 363)
In tema di impugnazioni, qualora un'eccezione di merito sia stata respinta in primo grado, in modo espresso o attraverso un'enunciazione indiretta che ne sottenda, chiaramente ed inequivocamente, la valutazione di infondatezza, la devoluzione al giudice d'appello della sua cognizione, da parte del convenuto rimasto vittorioso quanto all'esito finale della lite, esige la proposizione del gravame incidentale, non essendone, altrimenti, possibile il rilievo officioso ex articolo 345, secondo comma, cod. proc. (per il giudicato interno formatosi ai sensi dell'articolo 329, comma 2, cod. proc. civ.), né sufficiente la mera riproposizione; la mancanza di tale riproposizione nel caso di omesso esame della eccezione rende irrilevante in appello l'eccezione, se il potere di sua rilevazione è riservato solo alla parte; se, invece, si tratta di eccezione rilevabile d'ufficio, l'articolo 345, secondo comma, cod. proc. civ. consente al giudice di valutare d'ufficio la questione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, in quanto, contrariamente a quanto ritenuto in sede di gravame, gli appellati avrebbero dovuto proporre appello incidentale avverso la statuizione di prime cure di rigetto dell'eccezione di prescrizione, sicché la corte territoriale non avrebbe potuto giudicare sull'eventuale prescrizione del diritto al risarcimento del danno, ma esaminare nel merito il primo ed il secondo motivo di appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 28 agosto 2018, n. 21264; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 12 maggio 2017, n. 11799).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 10 marzo 2021, n. 6583 – Presidente Sestini – Relatore Positano
Sospensione del processo – Pregiudizialità penale – Presupposti – Contemporanea pendenza dei due processi – Avvenuto esercizio dell'azione penale – Necessità – Sospensione disposta sulla base di una denuncia e dell'apertura delle relative indagini preliminari – Esclusione. (Cpc, articolo 295; Cpp, articoli 405 e 654; Disp, att. cpp, articolo 211)
La sospensione necessaria del processo civile per pregiudizialità penale, ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi in cui alla commissione del reato oggetto dell'imputazione penale una norma di diritto sostanziale ricolleghi un effetto sul diritto oggetto del giudizio civile, è subordinata alla condizione della contemporanea pendenza dei due processi, civile e penale e, quindi, dell'avvenuto esercizio dell'azione penale da parte del Pm nei modi previsti dall'articolo 405 cod. proc. pen., mediante la formulazione dell'imputazione o la richiesta di rinvio a giudizio, sicché tale sospensione non può essere disposta sul presupposto della mera presentazione di una denuncia e della conseguente apertura di indagini preliminari (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di compensi professionali, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata in quanto il giudice del merito, preso atto che l'odierno intimato aveva presentato una denuncia-querela alla territoriale Procura della Repubblica, aveva ordinato la sospensione della causa ai sensi dell'art. 295 cod. proc. civ. in attesa della definizione del procedimento penale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 maggio 2018, n. 11688; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 13 gennaio 2015, n. 313).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6814 – Presidente Lombardo – Relatore Fortunato
Impugnazioni – Causa inscindibile – Omessa notifica ad uno o ad alcuni dei litisconsorti – Conseguenze – Inammissibilità dell'impugnazione – Esclusione – Ordine di integrazione del contraddittorio – Necessità – Fondamento. (Cost, art. 111; Cpc, articoli 102, 111 e 331)
Nel caso di cause inscindibili, ove l'impugnazione sia stata proposta nei confronti di tutti i legittimati passivi, ma poi in relazione ad uno o alcuni di essi la notifica sia rimasta comunque inefficace (omessa o inesistente), o non ne venga dimostrato il perfezionamento, deve trovare applicazione l'articolo 331 cod. proc. civ., in ossequio al giusto processo in ordine alla regolare costituzione del contraddittorio da ritenersi di regola prevalente rispetto al principio della durata ragionevole del processo, dovendo quindi il giudice ordinare l'integrazione del contraddittorio (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata dichiarativa dell'inammissibilità dell'appello tardivamente notificato, in quanto, pur ritenendo che la notifica indirizzata al difensore della odierna controricorrente presso il vecchio studio fosse del tutto priva di efficacia, la corte territoriale avrebbe dovuto concedere termine per l'integrazione del contraddittorio ex articolo 331 cod. proc. civ.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 13 ottobre 2015, n. 20501; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 aprile 2011, n. 8727; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 giugno 2010, n. 1412 4).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 marzo 2021, n. 6824 – Presidente Lombardo – Relatore Criscuolo
Prova civile – Consulenza tecnica d'ufficio – Mezzo di prova – Esclusione – Conseguenze – Mancata disposizione della consulenza da parte del giudice – Contestazione specifica in ordine alla decisività di essa – Necessità – Indagini esplorative delegate al consulente – Ammissibilità – Esclusione – Limiti. (Cpc, articoli 61, 191 e 194)
La consulenza tecnica d'ufficio ha finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze, con la conseguenza che il suddetto mezzo di indagine non può essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume, ed è quindi legittimamente negata qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero di compiere una indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati. Al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative è consentito derogare unicamente quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto possa effettuarsi soltanto con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche, essendo in questo caso consentito al consulente tecnico d'ufficio anche di acquisire ogni elemento necessario a rispondere ai quesiti, sebbene risultante da documenti non prodotti dalle parti, sempre che si tratti di fatti accessori e rientranti nell'ambito strettamente tecnico della consulenza, e non di fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento della domanda o delle eccezioni delle parti, debbano necessariamente essere provati dalle stesse (Nel caso di specie, avente ad oggetto l'impugnazione di una sentenza che aveva confermato in sede di gravame la statuizione di condanna del ricorrente al pagamento del corrispettivo derivante da un contratto di fornitura e posa in opera di un impianto fotovoltaico, la Suprema Corte ha ritenuto inammissibile la censura di omessa motivazione mossa in merito alla mancata ammissione della Ctu in quanto il giudice distrettuale, sebbene non avesse esplicitamente vagliato la relativa richiesta, implicitamente ne aveva poi negato l'ammissione, ritenendola irrilevante, a fronte della mancata dimostrazione, da parte del ricorrente medesimo, del danno che – in ipotesi – le sarebbe derivato per effetto dell'asserito inadempimento della società controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 dicembre 2017, n. 30218; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 8 febbraio 2011, n. 3130; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 febbraio 2006, n. 3191).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 marzo 2021, n. 7090 – Presidente Lombardo – Relatore Oliva