Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 16 ed il 20 maggio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di appello, notifica atto di impugnazione e limiti alla scusabilità dell'errore; (ii) spese processuali, uso indebito dell'impugnazione e condanna per responsabilità aggravata; (iii) spese processuali, giudizi trattati dall'Avvocatura dello Stato ed esazione competenze; (iv) eccezione di pagamento, natura e rilevabilità officiosa; (v) esecuzione esattoriale, procedura espropriativa presso terzi, e litisconsorzio necessario; (vi) rimessione in termini, presupposti di applicazione e limiti al sindacato in sede di legittimità; (vii) giudizio di appello, divieto di "reformatio in peius" e vizio di extrapetizione; (viii) giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo innanzi a giudice di pace e riconvenzionale eccedente i limiti di valore della sua competenza.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

POTERI DEL GIUDICE Cassazione n. 15564/2022
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che ove la notificazione dell'atto di appello in forma non elettronica eseguita presso lo studio risultante dall'albo professionale non raggiunga il destinatario, se quest'ultimo ha indicato un domicilio eletto diverso dallo studio del proprio procuratore, e tale diverso indirizzo risulti dagli atti del giudizio, non si può configurare alcun errore scusabile in capo alla parte notificante, la quale ha consapevolmente scelto di assumersi il rischio di eseguire la notificazione presso un indirizzo diverso da quello eletto dal destinatario.

SPESE PROCESSUAL I Cassazione n. 15772/2022
La decisione riafferma, , in tema di spese processuali, che la condanna per responsabilità aggravata ex articolo 96, comma 3, c.p.c. è ravvisabile, nell'ipotesi di uso indebito dell'impugnazione, nei casi o di vera e propria giuridica insostenibilità del mezzo, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate con lo stesso, ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, e suscettibili, come tali, di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 15773/2022
La pronuncia afferma che ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, l'Avvocatura Generale e quella distrettuale dello Stato per i giudizi da essi trattati provvedono all'esazione delle "competenze" nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore dei loro patrocinati e, dunque, senza necessità alcuna della spendita del loro nome.

ECCEZIONI Cassazione n. 16016/2022
Cassando la decisione gravata, la pronuncia ribadisce che l'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti.

ESECUZIONE FORZATA Cassazione n. 16236/2022
Enunciando il principio di diritto, l'ordinanza afferma che in tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'articolo 72-bis del Dpr n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione "esattoriale"), il debitore ed il terzo pignorato, nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto.

REMISSIONE IN TERMINI Cassazione n. 16238/2022
La decisione riafferma che l'istituto della rimessione in termini, previsto dall'articolo 153, comma 2, c.p.c., presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà.

IMPUGNAZIONICassazione n. 16324/2022
Cassando con rinvio la decisione gravata, la pronuncia riafferma che per il divieto della "reformatio in peius" in appello, la parte appellata, per i limiti posti dagli articoli 329 e 342 c.p.c. non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto.

PROCEDIMENTO MONITORIO Cassazione n. 16329/2022
L'ordinanza ribadisce che nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della sua competenza, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale, in difetto, qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'articolo 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Atto di appello – Notificazione – Domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado – Prevalenza sulle diverse risultanze dell'albo professionale – Notifica atto di impugnazione presso lo studio del procuratore di controparte risultante dall'albo professionale – Esito negativo – Tempestiva riattivazione del procedimento notificatorio – Ammissibilità – Esclusione – Fondamento.
(Cpc, articoli 153 e 325)
Al di fuori delle ipotesi di notificazione dell'atto processuale (nella specie, dell'atto di appello) in forma telematica, per la quale vale il criterio dell'esclusività del cosiddetto domicilio digitale del procuratore della parte avversa, anche in difetto di sua indicazione negli atti del giudizio, l'indicazione del domicilio eletto risultante dagli atti del giudizio di primo grado prevale sulle diverse risultanze dell'albo professionale, poiché né la parte, né il suo procuratore, sono vincolati ad eleggere domicilio presso lo studio professionale del secondo. Di conseguenza, se l'appellante sceglie di notificare l'atto di impugnazione presso lo studio del procuratore della parte avversa risultante dall'albo professionale, anziché presso l'indirizzo risultante dagli atti di primo grado, l'eventuale esito negativo di tale tentativo non autorizza la riattivazione tempestiva del procedimento di notificazione, ancorché nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 14594/2016, non potendosi ravvisare, in tale specifica ipotesi, la scusabilità dell'errore, né sotto il profilo oggettivo, in assenza di una situazione di incertezza dipendente dalla condotta della parte avversa, né sotto quello soggettivo, in presenza di una scelta consapevole della parte notificante (Nel caso di specie, la Suprema Corte, affermando l'enunciato principio di diritto, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, nel dichiarare inammissibile il gravame perché introdotto con atto notificato dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 325 cod. proc. civ., aveva ritenuto insussistenti nella circostanza i presupposti per ravvisare la scusabilità dell'errore di parte ricorrente, in quanto, nel corso del giudizio di primo grado, vi era stata una variazione dell'indirizzo del procuratore della parte destinataria della notificazione, debitamente comunicata in atti del giudizio e risultante dalla stessa sentenza appellata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 16 maggio 2022, n. 15564 – Presidente Manna – Relatore Oliva

Procedimento civile – Spese processuali – Condanna per responsabilità aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Finalità – "Abuso del processo" – Uso indebito dell'impugnazione – Configurabilità – Presupposti e limiti. (Cpc, articolo 96)
In tema di responsabilità aggravata, lo scopo di cui all'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" e, dunque, nei gradi di giudizio successivi al primo, di uso indebito dell'impugnazione. Siffatta evenienza è tuttavia ravvisabile nei casi o di vera e propria giuridica insostenibilità del mezzo, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate con lo stesso, ovvero in presenza di altre condotte processuali al pari indicative dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, e suscettibili, come tali, di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso, così ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo il giudice del merito inflitto la condanna al ricorrente motivando unicamente sulla base di un non meglio precisato "…tenore del gravame…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 16 settembre 2021, n. 25041; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 4 agosto 2021, n. 22208; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10327; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 marzo 2018, n. 7901; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2017, n. 27623; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20732).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15772 – Presidente Amendola – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Spese processuali – Patrocinio legale della P.A. – Avvocatura Generale e distrettuale dello Stato – Esazione spese giudiziali poste a carico delle controparti – Spendita del nome dei soggetti patrocinati – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 91, 474 e 475; Rd, n. 1611/1933, articolo 21)
Ai sensi dell'articolo 21 del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, come modificato dall'articolo 27 della legge 3 aprile 1979, n. 103, l'Avvocatura Generale e quella distrettuale dello Stato per i giudizi da essi trattati provvedono all'esazione delle "competenze" nei confronti delle controparti, cui siano state poste a carico da sentenza, ordinanza, rinuncia o transazione, senza che dal chiaro tenore della disposizione si possano dedurre limiti all'indicato potere dell'Avvocatura di Stato in presenza di una condanna in favore dei loro patrocinati e, dunque, senza necessità alcuna della spendita del loro nome (Nel caso di specie, confermando la sentenza impugnata, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo con cui parte ricorrente, ribadendo la tesi già posta alla base dell'opposizione di merito, aveva lamentato che era onere dell'Avvocatura distrettuale, nel curare l'esazione delle somme dovute alla Prefettura di Livorno, quello "…di spendere e palesare il nominativo della stessa…").(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 23 maggio 2000, n. 6723)
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 maggio 2022, n. 15773 – Presidente Amendola – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Eccezioni – Eccezione di pagamento – Natura di eccezione in senso lato – Rilevabilità d'ufficio – Sussistenza. (Cc, articolo 2697; Cpc, articolo 112)
L'eccezione di pagamento ha efficacia estintiva di un rapporto giuridico indipendentemente dal tramite di una manifestazione di volontà della parte, sicché integra un'eccezione in senso lato, rilevabile d'ufficio dal giudice sulla base degli elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale, ha cassato la decisione gravata detraendo di conseguenza l'importo dalla statuizione di condanna e rimarcando altresì che la produzione di nuovi documenti può avvenire anche in grado di appello ove ritenuti dal giudice indispensabili ai fini della decisione della causa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 24 dicembre 2021, n. 41474).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 18 maggio 2022, n. 16016 – Presidente Scotti – Relatore Caiazzo

Procedimento civile – Esecuzione forzata – Agente della riscossione – Speciale procedura espropriativa presso terzi – Giudizi di opposizione esecutiva – Litisconsorzio necessario fra creditore, debitore diretto e terzo pignorato – Sussistenza. (Cpc, articoli 102, 354, 383 e 615; Dpr, n. 602/1973, articoli 49 e 72-bis)
In tema di espropriazione presso terzi, anche se compiuta con le forme del pignoramento dei crediti verso terzi ai sensi dell'articolo 72-bis Dpr n. 602 del 1973, nei giudizi di opposizione esecutiva si configura sempre litisconsorzio necessario fra il creditore (l'agente della riscossione nell'esecuzione "esattoriale"), il debitore ed il terzo pignorato, nella specie, il destinatario dell'ordine di pagamento diretto (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevata d'ufficio la nullità processuale, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata in applicazione dell'enunciato principio di diritto, non risultando nella controversia che il terzo pignorato, ovvero il predetto destinatario dell'ordine – il cui nominativo non neppure figurava nel ricorso, nel controricorso e nella stessa sentenza – impartito dall'agente della riscossione, fosse mai stato coinvolto nell'opposizione esecutiva promossa da parte ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 12 aprile 2022, n. 11851; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2021, n. 26549; Cassazione, sezione civile III, sentenza 18 maggio 2021, n. 13533; Cassazione, sezione civile III, sentenza 13 febbraio 2015, n. 2857; Cassazione, sezione civile III, sentenza 4 ottobre 2011, n. 2 0294).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16236 – Presidente Rubino – Relatore Fanticini

Procedimento civile – Atti processuali – Termini – Rimessione in termini – Operatività – Presupposti – Sindacato in sede di legittimità – Esclusione – Limiti. (Cpc, articolo 1 53)
L'istituto della rimessione in termini, previsto dall'articolo 153, comma 2, cod. proc. civ. presuppone la sussistenza in concreto di una causa non imputabile, riferibile ad un evento che presenti il carattere dell'assolutezza, e non già un'impossibilità relativa, né tantomeno una mera difficoltà. L'accertamento sulla sussistenza o insussistenza di un evento di carattere assoluto e non già di una mera difficoltà – e, cioè, del presupposto fattuale idoneo ad integrare i giustificati motivi per la rimessione in termini ai sensi della evocata disposizione – costituisce espressione di un apprezzamento in fatto, non sindacabile in sede di legittimità se non sub specie di vizio della motivazione e nei ristretti limiti a riguardo individuati da consolidata giurisprudenza (Nel caso di specie, relativo ad una procedura esecutiva immobiliare, nel dichiarare inammissibile il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto che il giudice del merito avesse spiegato che il fatto ostativo esterno alla volontà della parte – soppressione/frazionamento di un mappale; erroneità della perizia – non fosse insuperabile ed assoluto, potendo determinare in concreto, casomai, una mera difficoltà, avuto riguardo, in particolare, alla circostanza che la documentazione ipocatastale si trovava agli atti del processo e che gli stessi controlli poi eseguiti ben potevano e dovevano essere compiuti dal creditore nel corso della procedura e prima dell'approvazione dei progetti di distribuzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 febbraio 2021, n. 2610; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 4 dicembre 2020, n. 27773).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 19 maggio 2022, n. 16238 – Presidente Rubino – Relatore Fanticini

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Divieto della "reformatio in peius" – Portata fondamento e limiti. (Cc, articoli 2043, 2051 2909; Cpc, articoli 112, 115, 329 e 342)
Per il divieto della "reformatio in peius" in appello, la parte appellata, per i limiti posti dagli articoli 329 e 342 cod. proc. civ., non può giovarsi di un esito positivo dell'appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della responsabilità del concessionario per omessa manutenzione della sede stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte del merito, pronunciandosi oltre i limiti della domanda, era incorsa nel vizio di extrapetizione: infatti, nella circostanza, dopo che un primo giudizio si era concluso con una sentenza di condanna, passata in giudicato, per il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente, ai giudici del gravame, nel respingere la domanda risarcitoria successivamente formulata con riferimento ai danni alla persona, era precluso svolgere un nuovo accertamento sulla esistenza del nesso causale che, per le parti, era invece pacifico, ed in relazione al quale nessuna di esse aveva inteso formulare un motivo di gravame, non avendo in particolare la società odierna intimata svolto alcun appello incidentale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 novembre 2020, n. 25877; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21504).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 maggio 2022, n. 16324 – Presidente Scoditti – Relatore Moscarini

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Giudizio di opposizione – Giudice di pace – Competenza – Carattere funzionale ed inderogabile – Domanda riconvenzionale eccedente la competenza del giudice di pace – Separazione delle cause – Necessità – Rimessione al giudice superiore della sola causa relativa alla domanda riconvenzionale – Necessità – Conseguenze – R imessione dell'intera causa al giudice superiore – Conflitto di competenza – Ammissibilità. (Cpc, articoli 38, 45, 645)
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall'articolo 645 cod. proc. civ. all'ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l'opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all'opposizione e rimettendo l'altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l'intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall'articolo 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex articolo 45 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento, ha dichiarato la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace quanto all'opposizione al decreto ingiuntivo, mentre ha confermato la competenza per valore del tribunale solo per la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dall'opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18863; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2015, n. 272; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3870; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 febbraio 2009, n. 4751).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 maggio 2022, n. 16329 – Presidente Scoditti – Relatore Moscarini

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