Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra l'11 ed il 15 di ottobre 2021
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale e criteri di interpretazione e qualificazione giuridica; (ii) sospensione discrezionale del processo e relative condizioni di ammissibilità; (iii) giudizio di appello, sanzione d'inammissibilità e regime della specificità dei motivi di impugnazione; (iv) contenzioso tributario, redditi da partecipazione societaria e litisconsorzio necessario; (v) consulenza tecnica cosiddetta "percipiente" e poteri-doveri del giudice; (vi) sentenza, formulazione giudizio equitativo e motivazione del giudice; (vii) procura alle liti rilasciata all'estero e vizi di nullità; (viii) distrazione delle spese, omessa pronuncia e rimedio esperibile; (ix) pronunce della Consulta, efficacia retroattiva e limite delle situazioni giuridiche "consolidate"; (x) responsabilità processuale aggravata, abuso del diritto di impugnazione e giudizio di legittimità.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
DOMANDA GIUDIZIALE – Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28075 – Presidente Gorjan – Relatore Grasso
Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti rilasciata all'estero – Autenticità – Accertamento – Requisiti – Mancanza – Conseguenze. (Rd, n. 1726/1925, articolo 1; Legge, n. 218/1995, articolo 12; Cpc, articoli 83, 122 e 123)
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cosiddetta "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'articolo 12 della legge n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso un verbale di contravvenzione al Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dall'amministrazione comunale a causa della nullità della procura utilizzata dal ricorrente per costituirsi in grado di appello in quanto recante un'autenticazione della sottoscrizione redatta in lingua tedesca, senza traduzione in italiano, ha cassato la decisione impugnata senza rinvio per improcedibilità dell'appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8174; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11165).
• Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28079 – Presidente Orilia – Relatore Oliva
Procedimento civile – Spese processuali – Omessa pronuncia – Rimedi esperibili – Procedimento di correzione – Ammissibilità – Legittimazione del difensore – Condizioni – Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 93, 287 e 288)
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del difensore, ha disposto la correzione dell'ordinanza che, nel definire il giudizio nel quale il difensore medesimo si era costituito per il controricorrente, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, aveva omesso la distrazione in suo favore delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 27 novembre 2019, n.31033).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28227 – Presidente Orilia – Relatore Abete
Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Corte Costituzionale – Pronunce di accoglimento – Efficacia retroattiva – Sussistenza – Limiti – Situazioni giuridiche "consolidate" – Intangibilità – Principio espresso in fattispecie riguardante la materia del lavoro irregolare in riferimento ad omessa riassunzione del giudizio in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione. (Dl, n. 12/2002, articolo 3; Cpc, articoli 307, 310, 324, 615 e 618)
Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva ritenuto ininfluente che la commissione tributaria regionale, preso atto di una pronuncia della Corte costituzionale (n. 130/2008), avesse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e che la società intimata non avesse riassunto il giudizio innanzi al giudice ordinario; tale società, osserva il giudice di legittimità, non riassumendo il giudizio e, pertanto, non proseguendo lo stesso per ottenere l'esame della fattispecie da parte del giudice competente, aveva "…determinato il consolidarsi della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione…"; tale consolidamento riguarda tanto l'esistenza dei presupposti in fatto ed in diritto della pretesa, come la qualificazione del credito a titolo sanzionatorio: consolidamento, specifica e conclude la Suprema Corte, che è conseguenza diretta della mancata contestazione della sanzione, in tutti i suoi elementi, nel giudizio che la parte non ha riassunto e che, sotto il profilo del "quantum" non è suscettibile di essere messo in discussione nella fase esecutiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2008, n. 130; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 luglio 1997, n. 7057).
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28355 – Presidente Berrino – Relatore Negri della Torre
Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità processuale aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Abuso del diritto di impugnazione – Giudizio di legittimità – Configurabilità – Presupposti (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articolo 96)
In tema di responsabilità processuale aggravata, lo scopo dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" e, dunque, nel giudizio di legittimità, di uso indebito dello strumento impugnatorio. Siffatta evenienza, tuttavia, ricorre in casi o di vera e propria giuridica insostenibilità del ricorso, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate con lo stesso, ovvero in presenza di altre condotte processuali – al pari indicative dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, e suscettibili, come tali, di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso, così ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione – quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'articolo 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l'invocabilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria penale ex articolo 192 cod. pen., la Suprema Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. risultando i primi due motivi di ricorso, per le esposte ragioni, privi di giuridica sostenibilità, e risolvendosi il terzo ed il quarto in un mero tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10327; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 marzo 2018, n. 7901; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2017, n. 27623; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20732).
• Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28426 – Presidente Vivaldi – Relatore Guizzi