Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra l'11 ed il 15 di ottobre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale e criteri di interpretazione e qualificazione giuridica; (ii) sospensione discrezionale del processo e relative condizioni di ammissibilità; (iii) giudizio di appello, sanzione d'inammissibilità e regime della specificità dei motivi di impugnazione; (iv) contenzioso tributario, redditi da partecipazione societaria e litisconsorzio necessario; (v) consulenza tecnica cosiddetta "percipiente" e poteri-doveri del giudice; (vi) sentenza, formulazione giudizio equitativo e motivazione del giudice; (vii) procura alle liti rilasciata all'estero e vizi di nullità; (viii) distrazione delle spese, omessa pronuncia e rimedio esperibile; (ix) pronunce della Consulta, efficacia retroattiva e limite delle situazioni giuridiche "consolidate"; (x) responsabilità processuale aggravata, abuso del diritto di impugnazione e giudizio di legittimità.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

DOMANDA GIUDIZIALE Cassazione n. 27573/2021
In tema d'interpretazione della domanda, la decisione ribadisce che il giudice di merito, dovendo valutare il contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio ed a prescindere dalle formule adottate, è tenuto a considerare anche le domande le quali risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 27838/2021
L'ordinanza riafferma che, in applicazione dell'articolo 337, comma 2, c.p.c., la sospensione discrezionale del processo è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 27863/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, la decisione, pronunciandosi nuovamente sul requisito della specificità dei motivi di appello, ribadisce che l'articolo 342 c.p.c. deve interpretarsi nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, ovvero la trascrizione totale o parziale della sentenza appellata.

LITISCONSORZIO NECESSARIOCassazione n. 27944/2021
L'ordinanza riafferma che, in tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 14 del Dlgs n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d'ufficio – in ogni stato e grado del processo.

PROVA CIVILECassazione n. 28043/2021
La sentenza riafferma che il giudice il quale abbia disposto una consulenza tecnica cosiddetta "percipiente" può anche disattenderne le risultanze, ma a condizione che motivi in ordine agli elementi di valutazione adottati ed a quelli probatori utilizzati per addivenire alla decisione, specificando le ragioni per le quali ha ritenuto di discostarsi dalle conclusioni del Ctu.

SENTENZACassazione n. 28075/2021
Chiamata a pronunciarsi in merito ad una controversia insorta in seguito allo scioglimento di un contratto di agenzia, la S.C., enunciando espressamente il principio di diritto cui dovrà attenersi il giudice del rinvio, ha affermato che l'evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato; i predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione; libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi ad un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l'intelaiatura di legittimità.

DIFENSORICassazione n. 28079/2021
L'ordinanza dà continuità al principio secondo cui la procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cosiddetta "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'articolo 12 della legge n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 28227/2021
La pronuncia riafferma che, in caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

SENTENZA Cassazione n. 28355/2021
Nella decisione la Corte regolatrice riafferma che le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e la efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 28426/2021
L'ordinanza riafferma, in tema di responsabilità processuale aggravata, che lo scopo dell'articolo 96, comma 3, c.p.c. è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo", evenienza che, nel giudizio di legittimità, quale uso indebito dello strumento impugnatorio, ricorre anche nel caso di vera e propria giuridica insostenibilità del ricorso proposto.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Domanda giudiziale – Interpretazione e qualificazione giuridica della domanda – Poteri del giudice di merito – Criteri e limiti – Contenuto sostanziale – Inclusione dell'istanza implicita, connessa con la "causa petendi" ed il "petitum" – Esame – Ammissibilità – Fattispecie concernente domanda di conversione di contratti di lavoro a termine in un contratto a tempo indeterminato. (Cpc, articoli 99 e 112; Legge n. 183/2010, articolo 32; Dlgs, n. 165/2001, articolo 36)
In tema d'interpretazione della domanda, il giudice di merito è tenuto a valutare il contenuto sostanziale della pretesa alla luce dei fatti dedotti in giudizio ed a prescindere dalle formule adottate; da ciò consegue che è necessario, a questo fine, tener conto anche delle domande che risultino implicitamente proposte o necessariamente presupposte, in modo da ricostruire il contenuto e l'ampiezza della pretesa secondo criteri logici che permettano di rilevare l'effettiva volontà della parte in relazione alle finalità concretamente perseguite dalla stessa. In particolare, il giudice di merito, nell'indagine diretta all'individuazione del contenuto e della portata delle domande sottoposte alla sua cognizione, non è tenuto ad uniformarsi al tenore meramente letterale degli atti nei quali le domande medesime risultino contenute, dovendo, per converso, aver riguardo al contenuto sostanziale della pretesa fatta valere ("petitum" sostanziale), sì come desumibile dalla natura delle vicende dedotte e rappresentate dalla parte istante; in particolare, il giudice non può prescindere dal considerare che anche un'istanza non espressa può ritenersi implicitamente formulata se in rapporto di connessione con il "petitum" e la "causa petendi" (Nel caso di specie, in cui in sede di gravame la corte territoriale aveva confermato la pronuncia del giudice di prime cure che aveva respinto la domanda proposta dal ricorrente per conseguire la conversione in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, di una serie di contratti a termine stipulati, con gli effetti risarcitori connessi alla nullità del termine apposto, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha in particolare censurato la statuizione di rigetto della domanda di risarcimento del cosiddetto "danno comunitario" in quanto formulata per la prima volta in sede di gravame, nonostante il ricorrente avesse proposto domanda risarcitoria, da parametrare all'ammontare delle retribuzioni rivendicate dalla scadenza dell'ultimo contratto sino alla riammissione in servizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 26 settembre 2011, n. 19630; Cassazione, sezione civile L, sentenza 10 febbraio 2010, n. 3012).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 11 ottobre 2021, n. 27573 – Presidente Tria – Relatore Lorito

Procedimento civile – Sospensione del processo – Sospensione discrezionale ex art. 337 c.p.c. – Condizioni di esercizio – Obbligo di motivazione del giudice – Necessità – Contenuto. (Cpc, articolo 337)
Ai fini del legittimo esercizio del potere di sospensione discrezionale del processo ex articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., è indispensabile un'espressa valutazione di plausibile controvertibilità della decisione di cui venga invocata l'autorità in quel processo, sulla base di un confronto tra la decisione stessa e la critica che ne è stata fatta. Ne consegue che la sospensione discrezionale in parola è ammessa ove il giudice del secondo giudizio motivi esplicitamente le ragioni per le quali non intende riconoscere l'autorità della prima sentenza, già intervenuta sulla questione ritenuta pregiudicante, chiarendo perché non ne condivide il merito o le ragioni giustificatrici (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato l'ordinanza impugnata disponendo la prosecuzione del giudizio innanzi al giudice adito essendosi quest'ultimo limitato ad osservare che l'articolo 337, comma 2, cod. proc. civ. trova applicazione quando nel giudizio "…venga invocata l'autorità di una sentenza, resa in un altro giudizio, che sia stata impugnata e che in qualche modo pregiudichi l'esito del processo in cui viene invocata…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 29 maggio 2019, n. 14738).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27838 – Presidente Lombardo – Relatore Besso Marcheis

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Motivi – Specificità – Condizioni – Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso – Sufficienza – – Fattispecie relativa a giudizio di responsabilità per danni da sinistro autostradale. (Cc, articolo 2051; Cpc, articolo 342)
L'articolo 342 cod. proc. civ. deve essere interpretato nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, non occorrendo tuttavia l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata. In particolare, il richiamo, contenuto nella norma in esame, alla motivazione dell'atto di appello non implica che il legislatore abbia inteso porre a carico delle parti un onere paragonabile a quello del giudice nella stesura della motivazione di un provvedimento decisorio, giacché, quanto viene richiesto – in nome del criterio della razionalizzazione del processo civile, che è in funzione del rispetto del principio costituzionale della ragionevole durata – è che la parte appellante ponga il giudice superiore in condizione di comprendere con chiarezza qual è il contenuto della censura proposta, dimostrando di aver compreso le ragioni del primo giudice ed indicando il perché queste siano censurabili (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità pronunciato ai sensi dell'articolo 2051 cod. civ. nei confronti della società concessionaria, in relazione a danni subiti alla vettura da parte di un automobilista in conseguenza di un sinistro autostradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione del giudice d'appello la quale aveva dichiarato inammissibile il gravame ex articolo 342 cod. proc. civ.; nella circostanza, infatti, la decisione impugnata, osserva il giudice di legittimità, non ha fatto corretta applicazione dell'articolo 342 cod. proc. civ., affermando l'esistenza di un onere, a carico della parte appellante, in forza del quale essa, "…in relazione ai singoli passi della sentenza impugnata non condivisi…", non solo "…indichi con inequivocabile nettezza i motivi dell'evidenziato dissenso…", ma proponga pure "…un ragionato progetto alternativo di decisione fondato su precise censure rivolte alla sentenza di primo grado…"). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3° maggio 2018, n. 13535; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 ottobre 2021, n. 27863 – Presidente Scoditti – Relatore Guizzi

Procedimento civile – Litisconsorzio necessario – Contenzioso tributario – Avviso di accertamento emesso nei confronti di un socio di una società di persone – Impugnazione – Litisconsorzio necessario – Sussistenza – Fondamento – Conseguenze. (Dpr, n. 917/1986, articolo 5; Dlgs, n. 546/1992, articolo 14; Cpc, articolo 102)
In tema di contenzioso tributario, l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi della società di persone e di quelle dei singoli soci comporta, in linea di principio, la configurabilità di un litisconsorzio necessario, con il conseguente obbligo per il giudice, investito dal ricorso proposto da uno soltanto dei soggetti interessati, di procedere all'integrazione del contraddittorio, ai sensi dell'articolo 14 del Dgs n. 546 del 1992, pena la nullità assoluta del giudizio stesso, rilevabile – anche d'ufficio – in ogni stato e grado del processo (Nel caso di specie, in cui, in sede di appello, era stata confermata la declaratoria di nullità di un avviso di accertamento emesso nei confronti del socio di una società in nome collettivo avente ad oggetto il recupero a tassazione del maggior reddito di partecipazione nella suddetta società, la Suprema Corte, rilevata la mancata partecipazione al procedimento dell'altro socio, ha dichiarato la nullità dell'intero giudizio in virtù del litisconsorzio necessario tra i due soggetti, cassando la sentenza impugnata e disponendo la rimessione della causa alla commissione tributaria provinciale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 giugno 2018, n. 16730).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 ottobre 2021, n. 27944 – Presidente Luciotti – Relatore Delli Priscoli

Procedimento civile – Prova civile – Consulenza tecnica di ufficio – Natura e qualificazione – Consulente deducente e consulente percipiente – Consulenza c.d. percipiente – Possibilità per il giudice di disattenderne le conclusioni – Ammissibilità – Limiti – Fattispecie in tema di responsabilità medico-sanitaria. (Cpc, articoli 61, 62, 116 e 194)
La consulenza tecnica di ufficio, non essendo qualificabile come mezzo di prova in senso proprio, perché volta ad aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni necessitanti specifiche conoscenze, è sottratta alla disponibilità delle parti ed affidata al prudente apprezzamento del giudice di merito. Questi, può affidare al consulente non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente), ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente), ed in tal caso, è necessario e sufficiente che la parte deduca il fatto che pone a fondamento del suo diritto e che il giudice ritenga che l'accertamento richieda specifiche cognizioni tecniche. In particolare, quando la consulenza è di tipo percipiente, essa non può essere disattesa in modo criptico e sostanzialmente avalutativo del complesso delle circostanze da esse emergenti, ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra, diversa e convincente valutazione a sua volta fondata su dati tecnico-scientifici (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di responsabilità sanitaria incardinato dagli eredi di un paziente deceduto a causa di causa di uno shock emorragico, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso in applicazione degli enunciati principi, ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte distrettuale, accogliendo l'appello, aveva rigettato la domanda attorea , non ritenendo raggiunta la prova del nesso di causalità tra la condotta dei sanitari ed il decesso del paziente; in particolare, nella circostanza, censura il giudice di legittimità, la consulenza, essendo di tipo percipiente, non poteva essere disattesa in modo criptico, ma solo sostituendo alla valutazione tecnica non condivisa altra e diversa valutazione tecnica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 11 gennaio 2021, n. 200; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3717).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 14 ottobre 2021, n. 28043 – Presidente Travaglino – Relatore Pellecchia

Procedimento civile – Sentenza – Contenuto – Motivazione – Formulazione giudizio equitativo – Condizioni e limiti – Fattispecie relativa a controversia insorta a seguito dello scioglimento di contratto di agenzia. (Cc, articolo 1751; Cpc, articoli 132 e 360; Disp. att. c.p.c., articolo 118)
L'evocazione in sé del giudizio equitativo non solleva il giudice dal dovere di rendere compiuta motivazione, dalla quale sia dato trarre i parametri sulla base dei quali egli si è orientato. I predetti parametri sono costituiti da criteri valutativi collegati ad emergenze verificabili, o per lo meno logicamente apprezzabili e, comunque, sempre ragionevoli e pertinenti al tema della decisione. Libero il giudizio finale equitativo, esso, non potendo ridursi ad un asserto arbitrario, deve trovare necessaria giustificazione nei criteri e nei parametri, previamente individuati dal giudice, che ne costituiscono l'intelaiatura di legittimità (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito allo scioglimento di un rapporto agenziale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata in quanto la corte del merito, dopo aver condiviso con il giudice di prime cure i positivi e specifici apprezzamenti sull'operato dell'agente, tratti dalla relazione del consulente tecnico d'ufficio, con un mero, anodino e nudo richiamo all'equità, in netto contrasto con l'accertamento peritale posto a base del giudizio estimativo pronunciato in primo grado, aveva poi ridotto, drasticamente ed immotivatamente, l'ammontare dovuto ex articolo 1751 cod. civ. a titolo d'indennità di scioglimento del contratto, di clientela e meritocratica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 giugno 2020, n. 13248; Cassazione, sezione civile L, sentenza 5 agosto 2019, n. 20921; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 aprile 2017, n. 9105).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28075 – Presidente Gorjan – Relatore Grasso

Procedimento civile – Difensori – Procura alle liti rilasciata all'estero – Autenticità – Accertamento – Requisiti – Mancanza – Conseguenze. (Rd, n. 1726/1925, articolo 1; Legge, n. 218/1995, articolo 12; Cpc, articoli 83, 122 e 123)
La procura speciale alle liti rilasciata all'estero, sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cosiddetta "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'articolo 12 della legge n. 218 del 1995, ove non sia allegata la sua traduzione e quella relativa all'attività certificativa svolta dal notaio afferente all'attestazione che la firma è stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, applicandosi agli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso un verbale di contravvenzione al Codice della Strada, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso incidentale proposto dall'amministrazione comunale a causa della nullità della procura utilizzata dal ricorrente per costituirsi in grado di appello in quanto recante un'autenticazione della sottoscrizione redatta in lingua tedesca, senza traduzione in italiano, ha cassato la decisione impugnata senza rinvio per improcedibilità dell'appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 aprile 2018, n. 8174; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2015, n. 11165).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28079 – Presidente Orilia – Relatore Oliva

Procedimento civile – Spese processuali – Omessa pronuncia – Rimedi esperibili – Procedimento di correzione – Ammissibilità – Legittimazione del difensore – Condizioni – Dichiarazione espressa dell'avvenuta anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari – Necessità – Esclusione. (Cpc, articoli 93, 287 e 288)
In caso di omessa pronuncia sull'istanza di distrazione delle spese il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre il relativo ricorso se nel corso del giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso in cui manchi l'esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest'ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso del difensore, ha disposto la correzione dell'ordinanza che, nel definire il giudizio nel quale il difensore medesimo si era costituito per il controricorrente, dichiarando di aver anticipato le spese e di non aver riscosso gli onorari, aveva omesso la distrazione in suo favore delle spese di lite). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, ordinanza 27 novembre 2019, n.31033).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 ottobre 2021, n. 28227 – Presidente Orilia – Relatore Abete

Procedimento civile – Sentenza – Cosa giudicata – Corte Costituzionale – Pronunce di accoglimento – Efficacia retroattiva – Sussistenza – Limiti – Situazioni giuridiche "consolidate" – Intangibilità – Principio espresso in fattispecie riguardante la materia del lavoro irregolare in riferimento ad omessa riassunzione del giudizio in seguito a declaratoria di difetto di giurisdizione. (Dl, n. 12/2002, articolo 3; Cpc, articoli 307, 310, 324, 615 e 618)
Le pronunce di accoglimento della Corte Costituzionale hanno effetto retroattivo, inficiando fin dall'origine la validità e l'efficacia della norma dichiarata contraria alla Costituzione, salvo il limite delle situazioni giuridiche "consolidate" per effetto di eventi che l'ordinamento giuridico riconosce idonei a produrre tale effetto, quali le sentenze passate in giudicato, l'atto amministrativo non più impugnabile, la prescrizione e la decadenza (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata con la quale la corte territoriale aveva ritenuto ininfluente che la commissione tributaria regionale, preso atto di una pronuncia della Corte costituzionale (n. 130/2008), avesse dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice tributario e che la società intimata non avesse riassunto il giudizio innanzi al giudice ordinario; tale società, osserva il giudice di legittimità, non riassumendo il giudizio e, pertanto, non proseguendo lo stesso per ottenere l'esame della fattispecie da parte del giudice competente, aveva "…determinato il consolidarsi della pretesa sanzionatoria dell'Amministrazione…"; tale consolidamento riguarda tanto l'esistenza dei presupposti in fatto ed in diritto della pretesa, come la qualificazione del credito a titolo sanzionatorio: consolidamento, specifica e conclude la Suprema Corte, che è conseguenza diretta della mancata contestazione della sanzione, in tutti i suoi elementi, nel giudizio che la parte non ha riassunto e che, sotto il profilo del "quantum" non è suscettibile di essere messo in discussione nella fase esecutiva). (Riferimenti giurisprudenziali: Corte costituzionale, sentenza 14 maggio 2008, n. 130; Cassazione, sezione civile III, sentenza 28 luglio 1997, n. 7057).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28355 – Presidente Berrino – Relatore Negri della Torre

Procedimento civile – Spese processuali – Responsabilità processuale aggravata – Art. 96, comma 3, c.p.c. – Abuso del diritto di impugnazione – Giudizio di legittimità – Configurabilità – Presupposti (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articolo 96)
In tema di responsabilità processuale aggravata, lo scopo dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. è quello di sanzionare una condotta oggettivamente valutabile alla stregua di "abuso del processo" e, dunque, nel giudizio di legittimità, di uso indebito dello strumento impugnatorio. Siffatta evenienza, tuttavia, ricorre in casi o di vera e propria giuridica insostenibilità del ricorso, non essendo sufficiente la mera infondatezza, anche manifesta, delle tesi prospettate con lo stesso, ovvero in presenza di altre condotte processuali – al pari indicative dello sviamento del sistema giurisdizionale dai suoi fini istituzionali, e suscettibili, come tali, di determinare un ingiustificato aumento del contenzioso, così ostacolando la ragionevole durata dei processi pendenti ed il corretto impiego delle risorse necessarie per il buon andamento della giurisdizione – quali la proposizione di un ricorso per cassazione basato su motivi manifestamente incoerenti con il contenuto della sentenza impugnata o completamente privo di autosufficienza oppure contenente una mera complessiva richiesta di rivalutazione nel merito della controversia o, ancora, fondato sulla deduzione del vizio di cui all'articolo 360, comma 1, n. 5), cod. proc. civ., ove sia applicabile, "ratione temporis", l'articolo 348-ter, comma 5, cod. proc. civ., che ne esclude l'invocabilità (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria penale ex articolo 192 cod. pen., la Suprema Corte ha disposto la condanna dei ricorrenti ai sensi dell'articolo 96, comma 3, cod. proc. civ. risultando i primi due motivi di ricorso, per le esposte ragioni, privi di giuridica sostenibilità, e risolvendosi il terzo ed il quarto in un mero tentativo di rivisitazione delle risultanze istruttorie). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 aprile 2018, n. 10327; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 20 aprile 2018, n. 9912; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 30 marzo 2018, n. 7901; Cassazione, sezione civile II, sentenza 21 novembre 2017, n. 27623; Cassazione, sezione civile III, sentenza 14 ottobre 2016, n. 20732).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 ottobre 2021, n. 28426 – Presidente Vivaldi – Relatore Guizzi

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