Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 10 ed il 14 gennaio 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) giudizio di legittimità, cassazione con rinvio ed azione restitutoria; (ii) difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale e liquidazione onorario; (iii) spese di lite, "gravi ed eccezionali ragioni" e compensazione; (iv) incompetenza per territorio derogabile e rinunzia all'eccezione; (v) giudizio di appello e rinunzia all'impugnazione; (vi) opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia locatizia e proposizione mediante citazione; (vii) corrispondenza tra chiesto pronunciato e vizio di omessa pronuncia; (viii) patrocinio gratuito, liquidazione compenso e onere probatorio; (ix) arbitrato, eccezione di compromesso e domanda riconvenzionale; (x) sospensione del processo e giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

IMPUGNAZIONICassazione n. 361/2022
La pronuncia dà continuità al principio secondo cui la domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex articolo 389 c.p.c., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza; nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale.

DIFENSORI Cassazione n. 518/2022
Cassando la decisione gravata, la pronuncia riafferma che in caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli articoli 4 e 8 del Dm n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui al menzionato articolo 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'articolo 92, comma 1, c.p.c.

SPESE PROCESSUALI Cassazione n. 565/2022
L'ordinanza ribadisce che ai sensi dell'articolo 92 c.p.c., nella formulazione vigente "ratione temporis", le "gravi ed eccezionali ragioni", da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che legittimano la compensazione totale o parziale delle spese di lite devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica inidonea a consentire il necessario controllo.

COMPETENZACassazione n. 582/2022
Accogliendo il ricorso per regolamento di competenza, la decisione rimarca che, in tema di incompetenza per territorio derogabile, una volta intervenuta, prima della pronuncia, l'espressa rinuncia da parte del convenuto all'eccezione inizialmente proposta, il giudice adito non ha più il potere-dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente.

IMPUGNAZIONI Cassazione n. 821/2022
Cassando con rinvio la decisione gravata, l'ordinanza riafferma che nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante – principale o incidentale – equivale a rinuncia all'azione e pertanto, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato.

PROCEDIMENTO MONITORIOCassazione n. 927/2022
Enunciando espressamente il principio di diritto, la sentenza afferma che allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis c.p.c., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del Dlgs n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 –, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 c.p.c.

POTERI DEL GIUDICECassazione n. 933/2022
L'ordinanza, resa nel quadro di giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare per l'accertamento di crediti di lavoro, consolida il principio secondo cui il vizio di omessa pronuncia che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato sussiste in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, che non sia resa neppure sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto.

PATROCINIO A SPESE DELLO STATOCassazione n. 963/2022
La decisione riafferma che in sede di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011 ha il potere-dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere-dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova.

ARBITRATO Cassazione n. 1061/2022
L'ordinanza, resa in tema di arbitrato, assicura continuità al principio secondo cui, nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale.

SOSPENSIONE DEL PROCESSOCassazione n. 1116/2022
Prestando adesione al principio di diritto di recente enunciato dalle Sezioni Unite, la decisione ribadisce che tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui essa sia imposta da una disposizione normativa specifica che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 c.p.c. (e, se disposta, può essere proposta subito istanza di prosecuzione ex articolo 297 c.p.c.), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, secondo comma, c.p.c., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, secondo comma, c.p.c..
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di legittimità – Cassazione con rinvio – Domanda di restituzione proposta nel giudizio di rinvio – Ammissibilità – Prova del pagamento – Accertamento – Comportamento processuale delle parti – Principio di non contestazione e principio di leale collaborazione tra le parti – Applicabilità – Principio ribadito in controversia insorta in materia giuslavoristica. (Cpc, articoli 115, 167, 389 e 41 6)
La domanda di restituzione delle somme versate in esecuzione di una sentenza poi cassata va proposta, ex articolo 389 cod. proc. civ., allegando e provando il pagamento, al giudice del rinvio, che opera come giudice di primo grado, in quanto la domanda non poteva essere formulata in precedenza. Nel contesto di tale azione restitutoria, l'avvenuto pagamento può essere desunto anche dal comportamento processuale delle parti, alla stregua del principio di non contestazione che informa il sistema processuale civile e di quello di leale collaborazione tra le parti, manifestata con la previa presa di posizione sui fatti dedotti, funzionale all'operatività del principio di economia processuale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia che opponeva la società datrice di lavoro ricorrente ad una lavoratrice, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata il quanto il giudice del rinvio non aveva accolto la richiesta della società ricorrente di condanna della predetta lavoratrice alla restituzione "…della somma pari alla differenza tra quanto dalla stessa percepito in ragione della cassata sentenza della corte d'appello e l'importo che verrà accordato in virtù dell'applicazione dell'art. 32 della legge n. 183/2010…", motivando che sul punto nulla era stato documentato, nonostante alcuni rinvii disposti dalla corte per tale adempimento; poiché nella motivazione impugnata la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il pagamento della società non era stato documentato, osserva la pronuncia in esame, la stessa ha omesso di esaminare il comportamento processuale delle parti e la portata delle loro dichiarazioni alla luce del principio di circolarità degli oneri di allegazione e di contestazione, onde verificare se, a fronte della allegazione da parte della società ricorrente che costituiva il presupposto della pretesa restitutoria (il pregresso pagamento), la difesa svolta dalla controparte nel primo atto difensivo successivo presentasse o meno gli estremi di una valida contestazione del fatto allegato ovvero costituisse una affermazione incompatibile con la negazione del pagamento medesimo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 27 aprile 2021, n. 11115).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 10 gennaio 2022, n. 361 – Presidente Esposito – Relatore Amendola

Procedimento civile – Difensori – Onorario unico in ipotesi di difesa di più parti aventi la stessa posizione processuale – Unicità del compenso liquidabile – Deposito di distinti atti difensivi – Irrilevanza – Nomina in aggiunta di altro legale – Irrilevanza – Fondamento. (Dm, n. 55/2014, articoli 4 e 8; Cpc, articolo 9 2)
In caso di difesa di più parti aventi identica posizione processuale e costituite con lo stesso avvocato, a quest'ultimo è dovuto un compenso unico secondo i criteri fissati dagli articoli. 4 e 8 del Dm n. 55 del 2014 (salva la possibilità di aumento nelle percentuali indicate dalla prima delle disposizioni citate), senza che rilevi la circostanza che il detto comune difensore abbia presentato distinti atti difensivi, né che le predette parti abbiano nominato, ognuna, anche altro diverso legale, in quanto la "ratio" della disposizione di cui al menzionato articolo 8, comma 1, è quella di fare carico al soccombente solo delle spese nella misura della più concentrata attività difensiva quanto a numero di avvocati, in conformità con il principio della non debenza delle spese superflue, desumibile dall'articolo 92, comma 1, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il motivo di ricorso proposto da un istituto di credito, ha cassato la sentenza gravata e deciso nel merito riliquidando l'importo dovuto per il giudizio d'appello avendo sul punto la corte del merito erroneamente provveduto a liquidare il compenso, per ciascuna parte appellata, pur essendo stata ciascuna di esse rappresentata e difesa da un unico difensore). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 30 ottobre 2017, n. 25803).
Cassazione, sezione I civile,
o rdinanza 11 gennaio 2022, n. 518 – Presidente De Chiara – Relatore Solaini

Procedimento civile – Spese processuali – Compensazione totale o parziale – Art. 91, comma 2, nel testo applicabile "ratione temporis" – Clausola generale costituita dalla ricorrenza di "gravi ed eccezionali ragioni" – Applicabilità – Condizioni e limiti – Motivazione della sentenza impugnata errata in diritto ed in fatto – Cassazione della pronuncia ed esercizio da parte della Corte del potere sostitutivo di decisione nel merito – Fondamento. (Cpc, articoli 93 e 3 8 4)
In tema di spese processuali, le "gravi ed eccezionali ragioni" di cui all'articolo 92, comma 2, cod. proc. civ., nel testo applicabile "ratione temporis" alla fattispecie in esame, da indicarsi esplicitamente nella motivazione e che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa e non possono essere espresse con una formula generica, inidonea a consentire il necessario controllo (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuta la formula adottata dai giudici "a quibus" per motivare la disposta compensazione delle spese di lite ("…ricorrono giuste ragioni…") del tutto generica, non consentendo la stessa di effettuare il necessario controllo sulla congruità delle ragioni poste dal giudice a fondamento della decisione, ha cassato la sentenza gravata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso la causa nel merito, ai sensi dell'articolo 384, comma secondo, cod. proc. civ., con la compensazione delle spese del giudizio di appello: ciò in quanto le circostanze che avevano determinato la nullità della notifica dell'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado erano interamente ed esclusivamente ascrivibili ad omissioni dell'agente postale incaricato della notifica a mezzo posta e non evidenziavano pertanto alcuna responsabilità ascrivibile alla parte attrice; tanto premesso, sebbene in tal modo si pervenga allo stesso esito decisorio della sentenza impugnata, osserva il giudice di legittimità, si è al di fuori dell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 384 cod. proc. civ., a mente del quale — come noto — "…Non sono soggette a cassazione le sentenze erroneamente motivate in diritto, quando il dispositivo sia conforme al diritto; in tal caso la Corte si limita a correggere la motivazione…"; la sentenza impugnata esibisce, infatti, una motivazione errata non solo in diritto ma anche in fatto, in relazione ad una valutazione tipicamente di merito, qual è quella necessariamente richiesta per dare concretezza alla clausola generale che identifica il presupposto della compensazione delle spese: tale valutazione, conclude la decisione in esame, può essere compiuta dalla Corte — nell'esercizio del potere sostitutivo di decisione nel merito ad essa conferito dal secondo comma dell'articolo 384, e non invece di quello meramente correttivo in punto di diritto previsto dal quarto comma — in quanto non implicante la necessità di nuovi accertamenti ma piuttosto richiedente una mera valutazione di merito di fatti già esaustivamente accertati). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 25 settembre 2017, n. 22310; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 luglio 2016, n. 14411; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 31 maggio 2016, n. 11217).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 gennaio 2022, n. 565 – Presidente Amendola – Relatore Iannello

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Incompetenza per territorio derogabile – Rinunzia all'eccezione di incompetenza intervenuta prima della pronuncia – Ammissibilità – Conseguenze – Potere-dovere del giudice adito di declinare la propria competenza ed individuare il giudice territorialmente competente – Configurabilità – Esclusione. (Dl, n. 18/2020, articolo 83; Cpc, articoli 18, 19, 20, 38 e 42)
Nel tema di incompetenza per territorio derogabile, una volta intervenuta, prima della pronuncia, l'espressa rinuncia da parte del convenuto all'eccezione inizialmente proposta, il giudice adito non ha più il potere-dovere di declinare la propria competenza e individuare il giudice territorialmente competente (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha dichiarato la competenza del giudice adito che, in accoglimento della eccezione preliminarmente e tempestivamente opposta ex articolo 38 cod. proc. civ. dalla società convenuta, aveva declinato la propria competenza per territorio derogabile, omettendo tuttavia di prendere atto della successiva rinuncia all'eccezione medesima espressa in nota scritta al cui deposito il giudice medesimo aveva facultato le parti nel contesto, peraltro, del modello procedimentale (udienza c.d. "a trattazione scritta") adottato in conformità alle disposizioni introdotte per le misure di contrasto all'emergenza epidemiologica da Covid-19). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 settembre 2021, n. 26141; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 febbraio 2021, n. 3055; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 gennaio 2017, n. 1381; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 29 maggio 2008, n. 14383; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 maggio 2005, n. 9742; Cassazione, sezione civile L, sentenza 16 aprile 1991, n. 4 078).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 gennaio 2022, n. 582 – Presidente Amendola – Relatore Iannello

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di appello – Rinuncia all'impugnazione – Rinuncia all'azione – Configurabilità – Conseguenze. (Cpc, articoli 112, 132, 360 e 338)
Nel giudizio di appello, la rinuncia all'impugnazione da parte dell'appellante –principale o incidentale – equivale a rinuncia all'azione e pertanto, facendo venir meno il potere-dovere del giudice di pronunciare con efficacia immediata, determina il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado, senza necessitare, a differenza della rinuncia agli atti, di accettazione da parte dell'appellato (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in conseguenza di un atto di opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il pagamento di somme ingiunte a titolo di penale convenuta tra le parti nel quadro di un contratto preliminare di permuta immobiliare, Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata essendo la corte territoriale incorsa in extrapetizione pronunciandosi in accoglimento dell'appello incidentale proposto dalla società controricorrente nella comparsa di costituzione, nonostante lo stesso fosse stato poi espressamente rinunciato dalla stessa in sede di udienza conclusionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 6 marzo 2018, n. 5250; Cassazione, sezione civile II, sentenza 3 agosto 1999, n. 8387; Cassazione, sezione civile I, sentenza 19 maggio 1995, n. 5556).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 12 gennaio 2022, n. 821 – Presidente Di Virgilio – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Procedimento monitorio – Locazione di immobili urbani – Giudizio di opposizione – Forma dell'atto introduttivo – Proposizione con citazione in luogo del ricorso – Disciplina applicabile – Individuazione – Effetti e fondamento. (Dlgs, n. 150/2011, articolo 4; Cpc, articoli 156, 447-bis, 426, 427 e 641)
Allorché l'opposizione a decreto ingiuntivo concesso in materia di locazione di immobili urbani, soggetta al rito speciale di cui all'articolo 447-bis cod. proc. civ., sia erroneamente proposta con citazione, anziché con ricorso, non opera la disciplina di mutamento del rito di cui all'articolo 4 del D.lgs. n. 150 del 2011 – che è applicabile quando una controversia viene promossa in forme diverse da quelle previste dai modelli regolati dal medesimo decreto legislativo n. 150/2011 –, producendo l'atto gli effetti del ricorso, in virtù del principio di conversione, se comunque venga depositato in cancelleria entro il termine di cui all'articolo 641 cod. proc. civ. (Enunciando il principio di diritto ai sensi dell'articolo 384, comma 1, cod. proc. civ., la Suprema Corte, in seguito all'ordinanza interlocutoria con la quale la Terza sezione aveva rimesso il ricorso al Primo Presidente per l'assegnazione alle Sezioni Unite, affronta e risolve la questione di diritto, non decisa in senso univoco da precedenti pronunce, in merito alla natura di impugnazione o di ordinario giudizio di cognizione del procedimento per opposizione a decreto ingiuntivo, questione incidente anche sull'operatività o meno del mutamento del rito ai sensi dell'articolo 4 del Dlgs n. 150 del 2011). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza interlocutoria 18 maggio 2021, n. 13556).
Cassazione, sezioni unite civili, sentenza 13 gennaio 2022, n. 927 – Presidente De Chiara – Relatore Scarpa

Procedimento civile – Poteri del giudice – Principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato – Vizio di omessa pronuncia su una domanda o eccezione di merito – Nozione – Principio ribadito in giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare per l'accertamento di crediti di lavoro. (Rd, n. 267/1942, articolo 98; Cpc, articol0 112)
Il vizio di omessa pronuncia che integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto pronunciato sussiste in caso di omissione di qualsiasi decisione su un capo di domanda, intendendosi per tale ogni richiesta delle parti diretta ad ottenere l'attuazione in concreto di una volontà di legge che garantisca un bene all'attore o al convenuto e, in genere, ogni istanza che abbia un contenuto concreto formulato in conclusione specifica, sulla quale debba essere emessa pronuncia di accoglimento o di rigetto, che non sia resa neppure sotto il profilo di un'implicita statuizione di rigetto (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di un lavoratore, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato avendo il tribunale, in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, escluso una somma residua insinuata a titolo di differenze retributive maturate nel corso del rapporto di lavoro risultante dalle buste paga prodotte omettendo di pronunciarsi sulla relativa domanda, di minor importo, pur ritualmente avanzata dal ricorrente in via subordinata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 13 agosto 2018, n. 20718; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 luglio 2018, n. 18797; Cassazione, sezione civile V, ordinanza 6 dicembre 2017, n. 29191; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 27 novembre 2017, n. 28308; Cassazione, sezione civile V, sentenza 16 maggio 2012, n. 7653; Cassazione, sezione civile I, sentenza 8 marzo 2007, n. 5 351).
Cassazione, sezione L civile, sentenza 13 gennaio 2022, n. 933 – Presidente Bronzini – Relatore Patti

Procedimento civile – Patrocinio a spese dello Stato – Decreto di liquidazione del compenso in favore dell'avvocato del beneficiario – Opposizione – Principio dell'onere della prova – Attenuazione. (Cc, articolo 2697; Dpr, n. 115/2002, articoli 84 e 170; Dlgs, n. 150/2011, articolo 15)
In tema di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso professionale in regime di patrocinio a spese dello Stato, il giudice di cui all'articolo 15 del Dlgs n. 150 del 2011 ha il potere–dovere di richiedere gli atti, i documenti e le informazioni necessarie ai fini della decisione, dovendo la locuzione "può" contenuta in tale norma essere intesa non come espressione di mera discrezionalità, bensì come potere–dovere di decidere "causa cognita", senza limitarsi a fare meccanica applicazione della regola formale del giudizio fondata sull'onere della prova. (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l'ordinanza impugnata in quanto la corte d'appello, nel rilevare in via officiosa che non risultava la definizione del procedimento, avrebbe dovuto chiedere informazioni o comunque sottoporre alle parti la questione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 19 agosto 2021, n. 23133).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 13 gennaio 2022, n. 963 – Presidente Lombardo – Relatore Tedesco

Procedimento civile – Arbitrato – Eccezione di arbitrato – Proposizione domanda riconvenzionale – Rinuncia all'eccezione formulata– Configurabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 36, 167, 807, 808 e 817)
In tema di arbitrato, la condotta processuale della parte convenuta in un giudizio che, dopo aver proposto eccezione di arbitrato, non si limiti a formulare semplici difese ed a sollevare eccezioni in senso proprio, ma proponga una domanda riconvenzionale, non implica alcuna rinuncia all'eccezione formulata. Infatti, anche nel caso di contestuale proposizione dell'eccezione di compromesso e di domanda riconvenzionale, la prima non può considerarsi rinunciata in ragione della formulazione della seconda, in quanto l'esame della domanda riconvenzionale è ontologicamente condizionato al mancato accoglimento dell'eccezione di compromesso, essendo la fondatezza di quest'ultima incompatibile con l'esame della domanda riconvenzionale (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta in seguito alla stipulazione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato senza rinvio la sentenza impugnata in applicazione dell'articolo 382, terzo comma, ultimo inciso, cod. proc. civ. non potendo il giudizio essere proposto: nella circostanza, infatti, la corte territoriale aveva erroneamente rigettato l'eccezione di carenza di giurisdizione del giudice ordinario pur in presenza di una clausola arbitrale inserita nel testo contrattuale ritenendo anche implicitamente rinunciata la volontà di avvalersi di quest'ultima da parte dei convenuti avendo gli stessi proposto anche domanda riconvenzionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 22 settembre 2020, n. 19823 Cassazione, sezione civile I, ordinanza 30 luglio 2018, n. 2 0139).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1061 – Presidente Manna – Relatore Varrone

Procedimento civile – Sospensione del processo – Esistenza di un rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi – Giudizio pregiudicante definito con sentenza non passata in giudicato – Sospensione del giudizio pregiudicato – Obbligatorietà – Esclusione – Adozione in via facoltativa – Configurabilità. (Cpc, articoli 42, 282, 295, 297, 336 e 3 37)
In tema di sospensione del giudizio per pregiudizialità necessaria, salvi i casi in cui la sospensione del giudizio sulla causa pregiudicata sia imposta da una disposizione normativa specifica, che richieda di attendere la pronuncia con efficacia di giudicato sulla causa pregiudicante, quando fra due giudizi esista un rapporto di pregiudizialità tecnica e quello pregiudicante sia stato definito con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non può ritenersi obbligatoria ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ. (e, se sia stata disposta, è possibile proporre subito istanza di prosecuzione in virtù dell'articolo 297 cod. proc. civ., il cui conseguente provvedimento giudiziale è assoggettabile a regolamento necessario di competenza), ma può essere adottata, in via facoltativa, ai sensi dell'articolo 337, comma 2, cod. proc. civ., applicandosi, nel caso del sopravvenuto verificarsi di un conflitto tra giudicati, il disposto dell'articolo 336, comma 2, cod. proc. civ. Qualora il giudice abbia pertanto provveduto ai sensi dell'articolo 295 cod. proc. civ., il relativo provvedimento è illegittimo e deve essere annullato, ferma restando la possibilità, da parte del giudice di merito dinanzi al quale il giudizio andrà riassunto, di un nuovo e motivato provvedimento di sospensione, ai sensi della norma correttamente applicabile (Nel caso di specie, concernente la divisione di due diversi assi ereditari e l'impugnazione di atti di donazione distinti, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato il provvedimento impugnato e rimesso le parti innanzi al tribunale adito che aveva ritenuto sussistente un'ipotesi di sospensione obbligatoria ex articolo 295 cod. proc. civ., senza tener conto che il giudizio pregiudicante era stato definito con sentenza non passata in giudicato incorrendo in tal modo nella violazione denunciata, con conseguente illegittimità della pronuncia). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 29 luglio 2021, n. 21763; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 luglio 2018, n. 17936; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 7 luglio 2016, n. 13823; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 24 maggio 2013, n. 13035; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 gennaio 2013, n. 375).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 14 gennaio 2022, n. 1116 – Presidente Orilia – Relatore Fortunato

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