Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana
La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra l'8 ed il 12 novembre di ottobre 2021
Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) convenzione di arbitrato ed impugnazione con regolamento di competenza; (ii) onorario, assistenza del difensore di più soggetti ed onere motivazionale; (iii) esecuzione forzata, opposizione e competenza territoriale; (iv) notificazioni ed errore sul domicilio del difensore domiciliatario imputabile al notificante; (v) violazione formalità imposte dalla legge e opposizione agli atti esecutivi; (vi) rigetto richieste istruttorie, onere di reiterazione e presunzione di rinuncia; (vii) giudizio di legittimità, accordo convenzionale e cessata materia del contendere; (viii) impugnazione davanti a giudice incompetente, statuizione di inammissibilità e regolamento di competenza; (ix) impugnazioni, termine breve e notificazione sentenza presso indirizzo Pec di uno dei codifensori; (x) motivazione apparente e nullità della sentenza.
PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI
ARBITRATO – Cassazione n. 32528/2021
La pronuncia ribadisce che, ai sensi dell'articolo 819-ter c.p.c., la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (artt. 42 e 43 c.p.c.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito.
DIFENSORE – Cassazione n. 32771/2021
L'ordinanza riafferma che la maggiorazione del compenso dell'avvocato prevista per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale ex articolo 4 del Dm n. 55/2014, da ritenere non obbligatoria rientrando nel potere discrezionale del giudice, esige espressa motivazione, sia nell'evenienza in cui sia riconosciuto l'aumento, sia nell'evenienza contraria.
ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 32824/2021
La decisione, muovendo dall'assunto che, nei confronti degli enti pubblici diversi dagli enti locali, deve ritenersi possibile l'espropriazione forzata in relazione a beni diversi dalle disponibilità esistenti sul relativo conto di tesoreria, ha di conseguenza ritenuto infondata, in sede di regolamento di competenza relativo ad un giudizio opposizione avverso un atto di precetto di pagamento intimato ad una azienda ospedaliera, la contestazione mossa da quest'ultima in merito all'efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto opposto.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 32837/2021
La pronuncia, resa in tema di notificazione di un atto d'impugnazione, ribadisce che, in caso di errore nell'indicazione dell'indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante, l'impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica.
ESECUZIONE FORZATA – Cassazione n. 32838/2021
Enunciando espressamente il principio di diritto, l'ordinanza afferma che l'omissione o violazione delle formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare legittima il debitore a proporre l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 c.p.c., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate.
UDIENZA PRECISAZIONE CONCLUSIONI – Cassazione n. 33103/2021
La sentenza, enunciando il principio di diritto, ha cura di specificare che la presunzione di abbandono delle richieste istruttorie, non reiterate in modo specifico dalla parte in sede di precisazione delle conclusioni, può comunque ritenersi superata qualora, dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte medesima o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 33255/2021
L'ordinanza, nel solco tracciato dalle Sezioni Unite, riafferma che nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata.
COMPETENZA – Cassazione n. 33491/2021
L'ordinanza aderisce al più recente orientamento giurisprudenziale che, muovendo dall'assunto che l'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, ritiene esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione.
NOTIFICAZIONI – Cassazione n. 33806/2021
La pronuncia, nel consolidare l'indirizzo prevalente giurisprudenziale, smentito da un solo precedente di segno opposto dell'anno 2019, afferma che la notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve per impugnare ex articolo 325 c.p.c., eseguita presso l'indirizzo Pec di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi Pec degli altri due difensori nominati, deve ritenersi regolare e validamente effettuata.
IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 34098/2021
Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l'ordinanza riafferma che è nulla, contenendo una motivazione solo apparente, la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame.
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PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO
Procedimento civile – Arbitrato – Rapporti tra arbitri e giudici ordinari – Art. 819–ter c.p.c. novellato – Regolamento necessario di competenza – Applicabilità – Condizioni. (Cpc, articoli 42, 43 e 819-ter)
Ai sensi dell'articolo 819-ter cod. proc. civ., così come novellato dall'articolo 22 del Dlgs n. 40 del 2006, la sentenza del giudice di merito affermativa o negatoria della propria competenza sulla convenzione di arbitrato è impugnabile con regolamento di competenza, necessario o facoltativo (articoli 42 e 43 cod. proc. civ.) a seconda che sia stata decisa solo la questione di competenza, ovvero questa insieme col merito (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra le parti in merito all'avvenuta cessazione di un contratto di affitto di azienda, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha ritenuto, diversamente dal tribunale adito, integrata la clausola di deroga alla competenza arbitrale, affermando, di conseguenza, la competenza del giudice ordinario). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 marzo 2011, n. 5510).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 8 novembre 2021, n. 32528 – Presidente Amendola – Relatore Iannello
Procedimento civile – Difensori – Compensi per la professione forense – Assistenza a più soggetti aventi la medesima posizione processuale – Maggiorazione – Potere discrezionale del giudice – Sussistenza – Onere motivazionale – Necessità. (Cpc, articolo 360; Dm, n. 55/2014, articolo 4)
La maggiorazione del compenso dell'avvocato prevista per l'assistenza a più parti aventi la medesima posizione processuale, ai sensi dell'articolo 4 del Dm 10 marzo 2014, n. 55, da ritenere non obbligatoria rientrando nel potere discrezionale del giudice, esige espressa motivazione, sia nell'evenienza in cui sia riconosciuto l'aumento, sia nell'evenienza contraria (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la decisione gravata affinché il giudice del rinvio valuti l'opportunità di riconoscere o meno il suddetto aumento, pur espressamente richiesto dai ricorrenti nella nota specifica depositata nel giudizio di merito, ed eventualmente, in caso positivo, in quale misura, anche tenendo conto del corretto scaglione di valore applicabile nella fattispecie, sempre, in ogni caso, sulla base di adeguato corredo motivazionale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 14 gennaio 2020, n. 461; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 gennaio 2017, n. 269; Cassazione, sezione civile I, sentenza 21 luglio 2011, n. 16040).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32771 – Presidente Amendola – Relatore Tatangelo
Procedimento civile – Esecuzione forzata – Opposizione preventiva all'esecuzione – Competenza per territorio – Regime applicabile – Fattispecie relativa ad opposizione avverso atto di precetto di pagamento intimato ad azienda ospedaliera. (Cpc, articoli 27, 47 e 480; Legge, n. 720/1984, articolo 1-bis; Dlgs, n. 267/2000, articolo 159)
Il meccanismo di individuazione della competenza per territorio in ordine all'opposizione preventiva all'esecuzione è articolato, secondo quanto previsto dagli articoli 27 e 480, comma 3, cod. proc. civ., sulla base di una dichiarazione del creditore intimante, che, nell'atto di precetto, deve effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune del giudice competente per l'esecuzione ("rectius": di uno dei giudici potenzialmente competenti per l'esecuzione al momento dell'intimazione, peraltro senza alcun vincolo in ordine al luogo in cui debba poi in concreto essere promossa l'esecuzione, di modo che l'opposizione potrà essere legittimamente proposta e proseguita davanti ad un ufficio giudiziario diverso da quello presso il quale venga successivamente avviato il processo esecutivo). Esclusivamente in mancanza della suddetta dichiarazione, secondo l'espressa previsione di cui al richiamato articolo 480, comma 3, cod. proc. civ., l'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario avente sede nel luogo in cui è stato notificato il precetto con notifica dell'atto introduttivo nella cancelleria dello stesso giudice (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha ritenuto infondato il motivo di doglianza posto dall'azienda ospedaliera ricorrente a fondamento del regolamento di competenza secondo il quale l'esecuzione forzata promossa nei suoi confronti sarebbe stata possibile esclusivamente presso l'Istituto tesoriere, risultando in tal modo di conseguenza infondata altresì la contestazione, basata esclusivamente sul suddetto assunto, dell'efficacia dell'elezione di domicilio contenuta nell'atto di precetto opposto, con consequenziale radicamento della competenza per territorio presso il giudice ivi indicato con riguardo all'opposizione preventiva all'esecuzione). (Riferimenti giurisprudenziali: Corte Cost, sentenza 29 dicembre 2005, n. 480; Corte Cost, sentenza 19 giugno 1973, n. 84).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32824 – Presidente Amendola – Relatore Tatangelo
Procedimento civile – Notificazioni – Atto di impugnazione – Mancato perfezionamento della notifica – Errore sul domicilio del difensore domiciliatario imputabile al notificante – Tempestività rinnovazione notifica – Termine per impugnare – Osservanza – Necessità. (Cpc, articoli 125, 291, 325, 330 e 366)
In tema di notificazioni, in caso di errore nell'indicazione dell'indirizzo del procuratore domiciliatario imputabile al notificante, l'impugnazione potrà ritenersi tempestivamente proposta solo se la rinnovata notifica intervenga entro il termine per impugnare, non potendosi farne retroagire gli effetti fino al momento della prima notifica (Nel caso di specie, relativo all'impugnazione in sede di legittimità proposta da un ente regionale, l'errore è stato ritenuto imputabile al notificante in quanto il difensore dell'appellato, risultando domiciliato, anche per il giudizio di appello, presso il proprio studio sito in città posta in circoscrizione diversa da quella ove aveva sede la corte territoriale, doveva ritenersi domiciliato "ex lege" presso la cancelleria di quest'ultima, alla quale pertanto andava diretta la notifica del ricorso; la Suprema Corte, rilevato pertanto il mancato perfezionamento della notifica a mezzo posta, risultando l'avvocato destinatario irreperibile all'indirizzo indicato, ha dichiarato inammissibile il ricorso, escludendo la rinnovazione della notifica "iussu iudicis" sanante con effetto "ex tunc", ai sensi dell'articolo 291 cod. proc. civ., essendo ormai decorso oltre un anno e mezzo dall'esito infruttuoso della prima notifica). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 luglio 2016, n. 14594; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 18 febbraio 2009, n. 3818; Cassazione, sezione civile L, sentenza 21 giugno 2007, n. 14487; Cassazione, sezione civile II, sentenza 1° luglio 2005, n. 14033).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32837 – Presidente Amendola – Relatore Iannello
Procedimento civile – Esecuzione forzata – Omissione o violazione delle specifiche formalità imposte dal codice di rito per il regolare esercizio dell'azione esecutiva – Opposizione agli atti esecutivi – Deduzione da parte del debitore di un diverso ed ulteriore specifico pregiudizio – Necessità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 100, 474, 479 e 617)
Tutte le formalità necessarie per il regolare svolgimento del processo esecutivo, nonché della fase stragiudiziale ad esso preliminare e, in particolare, la necessità che il pignoramento sia preceduto dalla notificazione dell'atto di precetto e che la notificazione dell'atto di precetto sia preceduta dalla (o, quanto meno, avvenga contestualmente alla) notificazione del titolo spedito in forma esecutiva in favore del creditore, sono imposte specificamente ed espressamente dalla legge negli articoli 474 e ss. cod. proc. e la loro mancata osservanza può essere fatta valere dal debitore con l'opposizione agli atti esecutivi di cui all'articolo 617 cod. proc. civ., onde ottenere la dichiarazione di inefficacia dei relativi atti esecutivi o pre-esecutivi viziati, senza che sia necessario allegare e dimostrare la sussistenza di alcun diverso ed ulteriore specifico pregiudizio, che non sia quello già insito nella circostanza che le formalità in questione non siano state correttamente rispettate (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale il tribunale adito aveva accolto l'opposizione agli atti esecutivi proposta dall'intimata, ai sensi dell'articolo 617 cod. proc. civ., avverso il precetto di pagamento notificatole dalla ricorrente sulla base di una sentenza di condanna al pagamento di spese processuali passata in giudicato). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 gennaio 2021, n. 1096).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 9 novembre 2021, n. 32838 – Presidente Amendola – Relatore Tatangelo
Procedimento civile – Udienza precisazione conclusioni – Rigetto richieste istruttorie – Onere di reiterazione in sede di precisazione delle conclusioni – Specificazione – Necessità – Inosservanza – Presunzione di rinuncia/abbandono – Operatività – Limiti – Ricerca ricostruttiva dell'effettiva volontà della parte – Rilevanza. (Cost, articoli 24 e 111; Cpc, articoli 112, 183, 184 e 189)
La parte che si sia vista rigettare dal giudice le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle, in modo specifico, quando precisa le conclusioni, senza limitarsi al richiamo generico dei precedenti atti difensivi, poiché, diversamente, le stesse devono ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in sede di impugnazione; resta salva però la possibilità per il giudice di merito di ritenere superata tale presunzione qualora dalla valutazione complessiva della condotta processuale della parte o dalla connessione della richiesta non riproposta con le conclusioni rassegnate e con la linea difensiva adottata nel processo, emerga una volontà inequivoca di insistere sulla richiesta pretermessa, attraverso l'esame degli scritti difensivi (Nel caso di specie, in applicazione dell'enunciato principio di diritto, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata avendo il giudice dell'appello, in un giudizio nel quale si discuteva dell'inesistenza di una servitù di passaggio e sosta di veicoli e, in via riconvenzionale, dell'esistenza della relativa servitù acquistata per usucapione, ritenuto che la mancata reiterazione in sede di conclusioni da parte del convenuto dell'istanza di ammissione di prova per testi nel giudizio di primo grado, già respinta dal giudice istruttore, comportasse l'abbandono e di conseguenza l'inammissibilità della sua riproposizione in sede di gravame). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 19 febbraio 2021, n. 4487; Cassazione, sezione civile III, sentenza 20 novembre 2020, 26523; Cassazione, sezione civile I, ordinanza 3 dicembre 2019, n. 31571; Cassazione, sezione civile II, ordinanza 31 maggio 2019, n. 15029; Cassazione, sezione civile II, sentenza 27 febbraio 2019, n. 5741; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 5 febbraio 2019, n. 3229; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 3 agosto 2017, n. 19352; Cassazione, sezione civile II, sentenza 14 luglio 2017, n. 17582; Cassazione, sezione civile I, sentenza 10 luglio 2014, n. 15860; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 30 settembre 2013, n. 22360; Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 maggio 2012, n. 8576; Cassazione, sezione civile III, sentenza 3 febbraio 2012, n. 1603; Cassazione, sezione civile III, sentenza 9 ottobre 1998, n. 10027).
• Cassazione, sezione II civile, sentenza 10 novembre 2021, n. 33103 – Presidente D'Ascola – Relatore Orilia
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Definizione convenzionale della controversia – Venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata – Applicabilità degli artt. 382, 383 e 384 c.p.c. – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 100, 382, 383 e 384)
Nel caso in cui nel corso del giudizio di legittimità le parti definiscano la controversia con un accordo convenzionale, la Corte deve dichiarare cessata la materia del contendere, con conseguente venir meno dell'efficacia della sentenza impugnata, non essendo inquadrabile la situazione in una delle tipologie di decisione indicate dagli articoli 382, comma 3, 383 e 384 cod. proc. civ. e non potendosi configurare un disinteresse sopravvenuto delle parti per la decisione sul ricorso e, quindi, una inammissibilità sopravvenuta dello stesso (Nel caso di specie, relativo ad una controversia insorta tra lavoratore e datore di lavoro in merito alla definizione del trattamento retributivo conseguente ad una declaratoria di nullità della cessione di ramo d'azienda, la Suprema Corte, preso atto del deposito in cancelleria di un verbale di conciliazione con cui tra le parti dichiaravano di aver raggiunto un accordo transattivo concernente la controversia "de qua", dandosi atto dell'intervenuta amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge, ha, di conseguenza, dichiarato la cessazione della materia del contendere, compensando interamente le spese di giudizio tra le parti attesa la definizione stragiudiziale della controversia ed il comportamento processuale assunto dalle stesse). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 ottobre 2019, n. 24632; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 11 aprile 2018, n. 8980).
• Cassazione, sezione L civile, ordinanza 10 novembre 2021, n. 33255 – Presidente Bronzini – Relatore Cinque
Procedimento civile – Competenza – Impugnazione davanti al giudice incompetente – Conseguenze – Inammissibilità – Esclusione – "Translatio iudicii" – Configurabilità – Questione di competenza – Idoneità – Rimedi esperibili – Regolamento di competenza – Ammissibilità. (Cpc, articoli 42, 50, 78, 341 e 739)
L'impugnazione proposta davanti al giudice incompetente, anche nell'ambito dei procedimenti di volontaria giurisdizione, non è inammissibile, in quanto comunque idonea ad instaurare un valido rapporto processuale, suscettibile di proseguire dinanzi al giudice competente attraverso il meccanismo della "translatio iudicii"; ne consegue che, avverso il provvedimento che erroneamente dichiari l'inammissibilità dell'impugnazione, è esperibile il rimedio del regolamento necessario di competenza (Nel caso di specie, la Suprema Corte, ritenuto ammissibile il ricorso per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 cod. proc. civ., ha cassato l'ordinanza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile il reclamo proposto dal legale rappresentante di una società a responsabilità limitata contro il decreto di nomina del curatore speciale ai sensi dell'articolo 78 cod. proc. civ. pronunciato dal Presidente della sezione specializzata in materia di imprese del tribunale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 21 luglio 2020, n. 15463; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 3 aprile 2018, n. 8155; Cassazione, sezione civile III, sentenza 16 ottobre 2017, n. 24274; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 14 settembre 2016, n. 18121).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 novembre 2021, n. 33491 – Presidente Valitutti – Relatore Vella
Procedimento civile – Notificazioni – Impugnazioni – Termini – Termine breve per impugnare – Notificazione sentenza – Effettuazione presso indirizzo PEC di uno dei codifensori – Validità ed efficacia – Indicazione negli atti di ricevere le comunicazioni all'indirizzo PEC degli altri due codifensori – Rilevanza – Esclusione – Fondamento. (Dl, n. 179/2021, articolo 16, 16-ter e 16-sexies; Cpc, articoli 125, 325)
La notificazione della sentenza, idonea a far decorrere il termine breve per impugnare ex articolo 325 cod. proc. civ., eseguita presso l'indirizzo Pec di uno dei codifensori, ancorché in atti fosse stato espressamente richiesto che le comunicazioni di cancelleria venissero eseguite agli indirizzi Pec degli altri due difensori nominati, deve ritenersi regolare e validamente effettuata all'indirizzo Pec di uno dei tre difensori di fiducia, quale risultante dal Re.G.Ind.E., indipendentemente dalla sua indicazione in atti, ai sensi dell'articolo 16 del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito, con modificazioni, nella legge n. 221 del 2012, non potendosi configurare un diritto di a ricevere le notificazioni esclusivamente presso il domiciliatario indicato e non potendo, quindi, avere portata idonea ad escludere tale notificazione la limitazione della parte dell'indicazione del detto indirizzo per le sole comunicazioni (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia gravata con la quale la corte territoriale, respingendo l'eccezione del ricorrente di tardività dell'appello, aveva ritenuto nulla e, quindi, inidonea a far decorrere il termine breve per l'impugnazione, la notifica della sentenza di primo grado eseguita all'indirizzo Pec di un codifensore domiciliatario avendo nella circostanza la società appellante, in sede di memoria di costituzione di primo grado, espressamente chiesto di ricevere le comunicazioni all'indirizzo Pec degli altri due codifensori senza indicare l'indirizzo Pec dell'altro). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 12 febbraio 2021, n. 3685; Cassazione, sezione civile I, sentenza 3 febbraio 2021, n. 2460; Cassazione, sezione civile L, ordinanza 31 gennaio 2019, n. 2942).
• Cassazione, sezione L civile, sentenza 12 novembre 2021, n. 33806 – Presidente Raimondi – Relatore Cinque
Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Motivi di ricorso – Motivazione apparente – Motivazione "per relationem" alla sentenza di primo grado – Generica condivisione senza vaglio critico in base ai motivi di appello – Nullità. (Cost, articolo 111; Cpc, articoli 115, 116, 132 e 360)
In tema di ricorso per cassazione, è nulla, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., per violazione dell'articolo 132, comma 2, n. 4, cod. proc. civ., la motivazione solo apparente, che non costituisce espressione di un autonomo processo deliberativo, quale la sentenza di appello motivata "per relationem" alla sentenza di primo grado, attraverso una generica condivisione della ricostruzione in fatto e delle argomentazioni svolte dal primo giudice, senza alcun esame critico delle stesse in base ai motivi di gravame (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale i giudici d'appello avevano confermato in sede di gravame l'accoglimento dell'azione di responsabilità ex artt. 2392-2394 cod. civ. con le statuizioni conseguenziali proposta dalla curatela fallimentare di una società a responsabilità limitata nei confronti del ricorrente nella qualità di amministratore unico della stessa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 23 maggio 2019, n. 13977; Cassazione, sezione civile L, sentenza 25 ottobre 2018, n. 27112).
•Cassazione, sezione I civile, ordinanza 12 novembre 2021, n. 34098 – Presidente Cristiano – Relatore Tricomi
Collegi sindacali, gli adempimenti da effettuare subito dopo la nomina
class="a-cura-di_R21">di Nicola Cavalluzzo e Barbara Zanardi