Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte depositate nel periodo compreso tra il 20 e il 24 giugno 2022

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) regolamento di competenza e rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa; (ii) spese processuali, giudizio di appello e potere di compensazione da parte del giudice; (iii) integrazione "ex officio" delle prove testimoniali e sindacato giudiziario; (iv) spese processuali, risarcimento per lite temeraria ed istanza di parte; (v) rimessione in termini e presupposti di operatività; (vi) prova testimoniale ed incapacità a testimoniare; (vii) sentenza e vizio di omessa pronuncia; (viii) impugnazioni, giudizio di cassazione e deduzione del vizio di omessa pronuncia.

PROCEDURA CIVILE – I PRINCIPI IN SINTESI

COMPETENZA – Cassazione n. 19853/2022
L'ordinanza riafferma che il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 c.p.c.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 19933/2022
Ribadendo espressamente il principio di diritto, la decisione rimarca che nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta in primo grado, ed in appello, la parte vittoriosa, in base all'esito complessivo del giudizio resta pur sempre l'attore, il giudice di appello potrà allora compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado, ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 19960/2022
La pronuncia riafferma che l'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, primo comma, c.p.c. costituisce espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione.

SPESE PROCESSUALI – Cassazione n. 20024/2022
L'ordinanza consolida l'orientamento incline a ritenere che, in tema di spese processuali, la condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, c.p.c., presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. c.p.c.

TERMINI – Cassazione n. 20054/2022
La decisione riafferma che la mera incertezza interpretativa in ordine al significato precettivo di una norma processuale non può dar luogo ad una ipotesi che giustifichi il ricorso al rimedio della rimessione in termini, non potendo, per definizione, il dubbio interpretativo porsi come causa impeditiva determinante e non superabile al compimento dell'atto.

PROVA CIVILE – Cassazione n. 20152/2022
La pronuncia ribadisce che l'incapacità a deporre prevista dall'art 246 c.p.c. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione.

SENTENZA – Cassazione n. 20266/2022
Cassando con rinvio la decisione impugnata, l'ordinanza riafferma che ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando sia stata completamente omessa la statuizione in ordine a un motivo di impugnazione relativo ad un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto.

IMPUGNAZIONI – Cassazione n. 20429/2022
Cassando con rinvio la decisione impugnata, l'ordinanza rimarca che, per poter utilmente dedurre in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività.
***
PROCEDURA CIVILE – IL MASSIMARIO

Procedimento civile – Competenza – Regolamento di competenza – Rapporto fra sezione ordinaria e sezione specializzata per l'impresa – Questione di competenza – Condizioni e limiti – Conseguenze. (Dlgs 168/2003, articolo 3; Cpc, articoli 42, 45, 47, 702-bis e 702-ter)
Il rapporto tra sezione ordinaria e sezione specializzata in materia di impresa, nello specifico caso in cui entrambe le sezioni facciano parte del medesimo ufficio giudiziario, non attiene alla competenza, ma rientra nella mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, da cui l'inammissibilità del regolamento di competenza, richiesto d'ufficio ai sensi dell'art. 45 cod. proc. civ.; rientra, invece, nell'ambito della competenza in senso proprio la relazione tra la sezione specializzata in materia di impresa e l'ufficio giudiziario diverso da quello ove la prima sia istituita (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che l'ordinanza emessa ex art. 702-ter, comma 2, cod. proc. civ. non fosse impugnabile trattandosi di mera ripartizione degli affari interni all'ufficio giudiziario, ha dichiarato inammissibile il ricorso per regolamento di competenza proposto avverso la medesima; con quest'ultima, il tribunale adito aveva dichiarato inammissibile il ricorso dalla società ricorrente ex art. 702-bis cod. proc. civ., nei confronti di un socio al fine di ottenere il pagamento delle quote annuali dovute per l'assegnazione in uso di una piazzola di sosta in quanto di competenza della Sezione Specializzata in materia di imprese). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile I, ordinanza 28 ottobre 2021, n. 30528; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 16 giugno 2020, n. 11634; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 23 luglio 2019, n. 19882).
• Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 20 giugno 2022 n. 19853 – Presidente Doronzo; Relatore Boghetich

Procedimento civile – Spese processuali – Attore parzialmente vincitore in entrambi i gradi di merito – Regolamento delle spese di lite da parte del giudice d'appello – Potere di compensazione – Esercizio da parte del giudice – Limiti. (Cpc, articoli 91, 92 e 112)
Nel caso in cui la domanda attorea sia stata parzialmente accolta in primo grado, ed in appello, la parte vittoriosa, in base all'esito complessivo del giudizio resta pur sempre l'attore, il giudice di appello potrà compensare, in tutto o in parte, le spese del grado di appello e, solo se vi sia stata impugnazione sul punto, anche quelle del giudizio di primo grado, ma non porle, anche in parte, a carico della parte risultata comunque vittoriosa (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento della provvigione per l'attività di intermediazione svolta dalla società ricorrente nella compravendita di un bene immobile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso di quest'ultima, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata: nella circostanza, infatti, parte ricorrente, parzialmente vittoriosa in entrambi i gradi di merito, non poteva essere condannata dalla corte territoriale al pagamento dei tre quarti delle spese di lite del giudizio di primo grado, le quali erano state interamente compensate dal giudice di prime cure, in assenza di appello incidentale proposti dalla controricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 24 ottobre 2018, n. 26918; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 settembre 2015, n. 19122; Cassazione, sezione civile I, sentenza 5 agosto 2011, n. 17031).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 giugno 2022, n. 19933 – Presidente D'Ascola; Relatore Giannaccari

Procedimento civile – Prova civile – Prova testimoniale – Integrazione "ex officio" ex art. 257, comma 1, c.p.c. – Esercizio di una facoltà discrezionale del giudice – Configurabilità – Conseguenze – Censurabilità in sede di legittimità – Esclusione – Fattispecie in tema di responsabilità bancaria a seguito di svolgimento dell'attività di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari. (Cpc, articoli 257 e 360)
L'integrazione "ex officio" delle prove testimoniali, ai sensi dell'art. 257, primo comma, cod. proc. civ. è espressione di una facoltà discrezionale, esercitabile dal giudice quando ritenga che, dalla escussione di altre persone, non indicate dalle parti ma presumibilmente a conoscenza dei fatti, possano trarsi elementi utili alla formazione del proprio convincimento; l'esercizio, o il mancato esercizio, di tale facoltà presuppone un apprezzamento di merito delle risultanze istruttorie, come tale incensurabile in sede di legittimità, anche sotto il profilo del vizio di motivazione (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio in cui nei gradi di merito era stata accertata la responsabilità della banca ricorrente nello svolgimento dell'attività di intermediazione nella vendita di strumenti finanziari, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha ritenuto inammissibile il motivo con cui quest'ultima aveva censurato il provvedimento impugnato, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., per violazione dell'art. 257 cod. proc. civ., sul rilievo che la corte di appello avrebbe errato nel disattendere l'istanza istruttoria – riformulata anche nel secondo grado di giudizio – volta all'assunzione della testimonianza dei dipendenti della banca che avevano direttamente trattato con gli investitori nella fase prodromica all'acquisto dei titoli poi dedotti in giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 26 febbraio 2007, n. 4384; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° agosto 2002, n. 11436; Cassazione, sezione civile L, sentenza 1° agosto 2000, n. 10077; Cassazione, sezione civile III, sentenza 26 giugno 1997, n. 5706).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 21 giugno 2022 n. 19960 – Presidente De Chiara; Relatore Amatore

Procedimento civile – Spese processuali – Condanna al risarcimento per lite temeraria pronunciata ex art. 96, comma 1, c.p.c. – Ipotesi richiamata dall'art. 152 disp. att. c.p.c. – Istanza di parte – Necessità. (Cpc, articolo 96; Disp, att. cpc, articolo 156)
In tema di spese processuali, la condanna al risarcimento per lite temeraria prevista dall'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., presuppone sempre l'istanza di parte, anche nel caso richiamato dall'art. 152 disp. att. cod. proc. civ.; tale disposizione, infatti, nel testo risultante dalle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003, fa salva la possibilità di applicare l'art. 96 comma 1, cod. proc. civ., nella ricorrenza delle relative condizioni, tra le quali, a differenza di quanto previsto per la condanna disciplinata dal comma 3, introdotto dalla legge n. 69 del 2009, figura l'istanza dell'altra parte, che deve altresì assolvere all'onere di allegare (almeno) gli elementi di fatto necessari alla liquidazione, pur equitativa, del danno lamentato (Nel caso di specie, in cui il ricorrente si trovava nelle condizioni reddituali per andare esente dalle spese, come da rituale dichiarazione resa ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo la corte d'appello pronunciato la condanna alle spese, richiamando il disposto di cui all'art. 96, comma 1, cod. proc. civ., a prescindere dalla "specifica" istanza di parte.). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 2 dicembre 2020, n. 27460; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 22 novembre 2019, n. 30595; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 novembre 2018, n. 28633; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 10 luglio 2018, n. 18129; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 8 marzo 2018, n. 5616; Cassazione, sezione civile L, sentenza 2 dicembre 2015, n. 24526).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 21 giugno 2022 n. 20024 – Presidente Esposito; Relatore Ponterio

Procedimento civile – Termini – Rimessione in termini – Operatività – Presupposti – Incertezza o errore di carattere interpretativo in merito al significato precettivo di una norma processuale – Applicabilità – Esclusione – Fondamento. (Cpc, articoli 153, 702-ter, 702-quater; Dpr, n. 115/2002, articolo 170; Dlgs, n. 150/2011, articolo 34)
L'istituto della rimessione in termini nell'ambito processuale mira a riparare ad ipotesi di decadenza determinate da una causa non imputabile alla parte o al suo difensore, perché cagionata da un fattore estraneo alla loro volontà. Il mancato compimento dell'atto nel termine stabilito deve trovare pertanto motivo in un fatto o in una situazione incolpevole che ha impedito al soggetto di osservare il termine previsto dalla legge. In tale prospettiva, deve escludersi che la mera incertezza interpretativa in ordine al significato precettivo di una norma processuale possa dar luogo ad una ipotesi che giustifichi la rimessione in termini, non potendo, per definizione, il dubbio interpretativo porsi come causa impeditiva determinante e non superabile al compimento dell'atto. Né, a maggior ragione, l'istituto in questione può trovare applicazione nel caso in cui l'inosservanza dipenda da un errore di interpretazione della norma, atteso che, per il principio di autoresponsabilità, è necessario che il fatto impeditivo non sia imputabile alla parte stessa (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di opposizione avverso il provvedimento di liquidazione del compenso riconosciuto per l'attività di consulente tecnico d'ufficio reso in altro giudizio, in cui il tribunale aveva dichiarato inammissibile il ricorso per tardività avverso il capo della sentenza impugnata, la Suprema Corte, rigettando l'impugnazione, ha ritenuto incensurabile il rigetto da parte del tribunale medesimo dell'istanza di rimessione in termini ai fini della tempestività dell'opposizione, trovando nella circostanza la stessa la sua unica giustificazione in una situazione d'incertezza interpretativa e non già da fatti obiettivi di carattere impeditivo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 15 febbraio 2018, n. 3782; Cassazione, sezione civile VI, sentenza 29 luglio 2010, n. 17704).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 21 giugno 2022 n. 20054 – Presidente Manna; Relatore Bertuzzi

Procedimento civile – Prova civile – Prova testimoniale – Incapacità a testimoniare – Condizioni – Interesse a partecipare al giudizio alla stregua dell'art. 100 c.p.c. – Necessità – Interesse di mero fatto – Rilevanza – Ai soli fini dell'attendibilità – Sussistenza – Conseguenze. (Cpc, articoli 100 e 246)
L'incapacità a deporre prevista dall'art 246 cod. proc. civ. si verifica solo quando il teste è titolare di un interesse personale, attuale e concreto, che lo coinvolga nel rapporto controverso, alla stregua dell'interesse ad agire di cui all'art. 100 cod. proc. civ., sì da legittimarlo a partecipare al giudizio in cui è richiesta la sua testimonianza, con riferimento alla materia che ivi è in discussione, non avendo, invece, rilevanza l'interesse di fatto a un determinato esito del giudizio stesso – salva la considerazione che di ciò il giudice è tenuto a fare nella valutazione dell'attendibilità del teste –, né un interesse, riferito ad azioni ipotetiche, diverse da quelle oggetto della causa in atto, proponibili dal teste medesimo o contro di lui, a meno che il loro collegamento con la materia del contendere non determini già concretamente un titolo di legittimazione alla partecipazione al giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di risoluzione di un contratto di associazione in partecipazione, la Suprema Corte, nel rigettare il ricorso, ha disatteso il motivo con cui la società ricorrente aveva denunziato la nullità delle testimonianze rese dai due testi escussi, in quanto incapaci a testimoniare ex art. 246 cod. proc. civ., essendo il preteso interesse in causa dedotto in modo del tutto generico – nella circostanza, rischio di un'ipotetica responsabilità dei due testimoni "per mala gestio" in sede di svolgimento delle operazioni finanziarie di chiusura dell'agenzia gestita dalla ricorrente per conto di controparte – e soprattutto non configura un interesse concreto ed attuale idoneo a legittimare la loro partecipazione al giudizio, realizzando, tutt'al più, un interesse di mero fatto, rilevante ai soli fini del giudizio di attendibilità della deposizione resa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 giugno 2012, n. 9353; Cassazione, sezione civile III, sentenza 15 marzo 2004, n. 5232).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 22 giugno 2022 n. 20152 – Presidente De Chiara; Relatore Scotti

Procedimento civile – Sentenza – Vizio di omessa pronuncia – Configurabilità – Condizioni – Fattispecie relativa a pronuncia di nullità di marchio internazionale. (Dlgs, n. 30/2005, articolo 13; Cpc, articoli 112, 132, 156 e 161)
Ricorre il vizio di omessa pronuncia di una sentenza di appello quando sia stata completamente omessa la statuizione in ordine a un motivo di impugnazione relativo ad un punto che si palesi indispensabile per la soluzione del caso concreto (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte del merito omesso di esaminare la doglianza con la quale la sentenza di primo grado era stata censurata nella parte relativa alla dichiarazione di nullità parziale della frazione italiana del marchio internazionale: in particolare, osserva la decisione in epigrafe, i giudici del gravame non avevano colto l'articolata censura mossa dall'odierna società ricorrente con riguardo alla declaratoria di nullità resa dal tribunale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 29 gennaio 2021, n. 2151).
Cassazione, sezione I civile, ordinanza 23 giugno 2022 n. 20266 – Presidente Genovese; Relatore Terrusi

Procedimento civile – Impugnazioni – Giudizio di cassazione – Deduzione di omessa pronuncia su una domanda o su una eccezione – Condizioni – Proposizione al giudice del merito di domanda o eccezione autonomamente apprezzabili – Necessità – Principio di autosufficienza del ricorso – Onere di indicazione dell'atto di proposizione della domanda o dell'eccezione – Necessità. (Cpc, articoli 112 e 360)
Affinché possa utilmente dedursi in sede di legittimità un vizio di omessa pronuncia, è necessario, da un lato, che al giudice di merito fossero state rivolte una domanda o un'eccezione autonomamente apprezzabili e, dall'altro, che tali domande o eccezioni siano state riportate puntualmente, nei loro esatti termini, nel ricorso per cassazione, per il principio dell'autosufficienza, con l'indicazione specifica, altresì, dell'atto difensivo o del verbale di udienza nei quali le une o le altre erano state proposte, onde consentire al giudice di verificarne, in primo luogo, la ritualità e la tempestività e, in secondo luogo, la decisività (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che, in conformità al principio di autosufficienza, erano stati ritualmente riportati i riferimenti salienti dai quali evincere che effettivamente la domanda era stata spiegata in primo grado e riproposta in sede di gravame, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, avendo, nella circostanza, la corte territoriale omesso di pronunciarsi sulla domanda diretta verso un Condominio, evocato in giudizio affinché fosse condannato al risarcimento dei danni provocati dallo stato dei frontalini e del ballatoio del balcone dell'appartamento oggetto di giudizio). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile T, ordinanza 19 gennaio 2022, n. 1525; Cassazione, sezione civile I, sentenza 20 settembre 2021, n. 25338; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 4 marzo 2013, n. 5344; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 28 luglio 2005, n. 15781).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 24 giugno 2022 n. 20429 – Presidente Bertuzzi; Relatore Trapuzzano

Per saperne di piùRiproduzione riservata ©