Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 9 ed il 20 agosto 2021

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di Federico Ciaccafava

Dopo la pausa ferragostana, nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) domanda giudiziale e divieto di ultrapetizione; (ii) ricorso per cassazione e requisiti di contenuto-forma; (iii) nullità della citazione ed ordine strumentale di integrazione della domanda; (iv) mediazione obbligatoria, condizione di procedibilità e giudizio di appello; (v) giudizio di cassazione e vizio di motivazione per omessa ammissione della prova; (vi) giudizio di cassazione e contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio; (vii) litispendenza tra cause, impugnazione del licenziamento e portata del divieto di frazionamento giudiziale delle tutele; (viii) giudizio di cassazione e travisamento della prova; (ix) omessa pronuncia e statuizione implicita di rigetto; (x) arbitrato irrituale e criteri d’interpretazione della clausola compromissoria; (xi) giudizio di appello e limiti alla configurabilità della “mutatio libelli”.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 22512/2021

L’ordinanza ribadisce che il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio dalle parti.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 22587/2021

La decisione riafferma che, in sede di legittimità, i requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 366, comma 1, Cpc, nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi ed in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso.

DOMANDA GIUDIZIALE - Cassazione n. 22735/2021

La pronuncia enuncia il principio secondo cui l’ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l’illegittimità dell’ordine di integrazione, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo 307, comma 3, Cpc per mancato adempimento ad esso.

MEDIAZIONE OBBLIGATORIA - Cassazione n. 22736/2021

La decisione, resa in tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, consolida il principio secondo cui ove l’improcedibilità della domanda per mancato esperimento del procedimento di mediazione non sia stata eccepita dal convenuto o rilevata d’ufficio dal giudice non oltre la prima udienza del giudizio di primo grado, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dalla citata disposizione, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, del medesimo Dlgs n. 28 del 2010.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 22799/2021

L’ordinanza ribadisce che il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 22870/2021

La pronuncia riafferma che, in sede di contestazioni alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio - e per esse alla sentenza che le abbia recepite in motivazione - la loro ammissibilità in sede di ricorso per cassazione presuppone che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che detta tempestività si evinca, a sua volta, dal provvedimento impugnato o dall’atto del procedimento di merito - che il ricorrente è tenuto ad indicare in modo specifico - in cui le contestazioni stesse erano state formulate, così da consentire alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità dell’asserzione e valutare la decisività della questione.

LITISPENDENZA - Cassazione n. 22930/2021

Richiamando il divieto di frazionamento giudiziale delle tutele, l’ordinanza enuncia espressamente il principio di diritto secondo cui non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto la impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 23079/2021

L’ordinanza dà continuità al principio secondo cui il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia.

SENTENZA - Cassazione n. 23088/2021

La decisione riafferma che ricorre una statuizione implicita di rigetto allorquando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia.

ARBITRATO - Cassazione n. 23147/2021

La pronuncia ribadisce che la clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 23195/2021

La decisione resa nell’ambito di una vertenza insorta nell’ambito della dirigenza medica, ribadisce che la semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda non costituisce “mutatio libelli” ma integra una mera difesa in punto di diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

 

Procedimento civile - Domanda giudiziale - Qualificazione - Potere-dovere del giudice - Sussistenza - Limiti - Ultrapetizione - Condizioni. (Cpc, articolo 112)

  Il giudice ha il potere-dovere di qualificare giuridicamente i fatti posti a base della domanda o delle eccezioni e di individuare le norme di diritto conseguentemente applicabili, anche in difformità rispetto alle indicazioni delle parti, incorrendo nella violazione del divieto di ultrapetizione soltanto ove sostituisca la domanda proposta con una diversa, modificandone i fatti costitutivi o fondandosi su una realtà fattuale non dedotta ed allegata in giudizio dalle parti (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di impugnazione di una sentenza di condanna pronunciata a carico di una banca per il pagamento, in favore di una società correntista, di somme illegittimamente incassate per effetto della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi nonché dell’applicazione dei tassi d’uso su piazza e di commissioni non concordate, il giudice di legittimità ha ritenuto che il giudice d’appello si fosse limitato ad interpretare i fatti costitutivi della pretesa della società correntista alla luce delle sue stesse allegazioni, senza modificarli o sostituendo la domanda proposta con una diversa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 21 febbraio 2019, n. 5153).
• C assazione, sezione VI civile, ordinanza 9 agosto 2021, n. 22512 - Presidente Bisogni - Relatore Fidanzia

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Ricorso - Requisiti di contenuto-forma di cui all’articolo 366 Cpc - Portata - Individuazione. (Cpc, articolo 366)

  I requisiti di contenuto-forma previsti, a pena di inammissibilità, dall’articolo 366, comma 1, codice di procedura civile nn. 3, 4 e 6, devono essere assolti necessariamente con il ricorso e non possono essere ricavati da altri atti, come la sentenza impugnata o il controricorso, dovendo il ricorrente specificare il contenuto della critica mossa alla sentenza impugnata indicando precisamente i fatti processuali alla base del vizio denunciato, producendo in giudizio l’atto o il documento della cui erronea valutazione si dolga, o indicando esattamente nel ricorso in quale fascicolo esso si trovi e in quale fase processuale sia stato depositato, e trascrivendone o riassumendone il contenuto nel ricorso (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio avente ad oggetto la domanda di pagamento di provvigioni derivanti da un rapporto di agenzia in cui parte ricorrente aveva lamentato l’insussistenza degli elementi costitutivi del ricorso, nonché il difetto di prova circa le stesse provvigioni liquidate, il giudice di legittimità, rilevato che parte ricorrente medesima non aveva indicato in alcun modo come fosse stata formulata l’originaria domanda né allegato stralci al fine di supplire a siffatta omissione, ha ritenuto impossibile stabilirne il contenuto allo scopo di poter valutare, senza incorrere in una rivisitazione del merito, inammissibile in sede di legittimità, il contenuto della stessa e la dedotta violazione interpretativa da parte della corte d’appello). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 13 novembre 2018, n. 29093).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 10 agosto 2021, n. 22587 - Presidente Berrino - Relatore Piccone

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Procedimento civile - Domanda giudiziale - Nullità della citazione - Ordine strumentale di integrazione della domanda - Pronuncia in difetto dei presupposti per la sua emanazione - Inefficacia - Inottemperanza - Estinzione del giudizio - Insussistenza. (Cpc, articoli 164, 159, 307, 329, 339 e 342)
L’ordine strumentale di integrazione della domanda per ritenuta nullità della citazione emesso in difetto dei presupposti per la sua emanazione è improduttivo di effetti, sicché la mancata ottemperanza al medesimo, essendo irrilevante, non può determinare, ove dedotta ed accertata in appello l’illegittimità dell’ordine di integrazione, l’estinzione del giudizio ai sensi dell’articolo307, comma 3, cod. proc. civ. per mancato adempimento ad esso (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la pronuncia impugnata, in quanto, in applicazione dell’enunciato principio, la corte territoriale,
una volta riscontrata la mancanza del presupposto per ritenere nulla la citazione per incertezza della domanda, avrebbe dovuto rilevare l’errore compiuto dal tribunale rispetto alla declaratoria di nullità della citazione e conseguentemente caducare l’ordinanza di estinzione adottata sull’erroneo presupposto della mancata ottemperanza all’infondato ordine di integrazione della domanda anziché ritenere necessaria una specifica istanza di revoca ed un’ulteriore apposita impugnazione; in tal modo, infatti, specifica la decisione, il giudice d’appello ha trascurato di considerare che la nullità di un atto processuale si estende a quello successivo nel caso in cui quest’ultimo sia dipendente dall’atto nullo, nel senso che il primo atto sia non solo cronologicamente anteriore, ma anche indispensabile per la realizzazione di quello che segue, con la conseguenza che la censura che colpisce il primo ha automatico effetto espansivo sul secondo). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile V, sentenza 28 febbraio 2017, n. 5161; Cassazione, sezione civile IV, ordinanza 17 luglio 2013, n. 16458; Cassazione, sezione civile IV, sentenza 12 luglio 2001, n. 9419).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22735 - Presidente Cosentino - Relatore Casadonte

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Procedimento civile - Mediazione obbligatoria - Procedimento di mediazione - Impugnazioni - Condizione di procedibilità della domanda - Appello - Mancato preventivo esperimento del procedimento di mediazione - Rilevabilità ed eccepibilità a pena di decadenza non oltre la prima udienza - Obbligatorietà della mediazione in appello - Esclusione - Fondamento. (D.lgs, n. 28 del 2010, articolo 5)

In tema di mediazione obbligatoria ex articolo 5, comma 1-bis, del Dlgs n. 28 del 2010, il preventivo esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, ma l’improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza, o rilevata d’ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza; ove ciò non avvenga, il giudice d’appello può disporre la mediazione, ma non vi è obbligato, neanche nelle materie indicate dallo stesso articolo5, comma 1-bis, atteso che in grado d’appello l’esperimento della mediazione costituisce condizione di procedibilità della domanda solo quando è disposta discrezionalmente dal giudice, ai sensi dell’articolo 5, comma 2. (Nel caso di specie, respingendo il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la decisione gravata con la quale la corte territoriale aveva confermato la sentenza pronunciata in prime cure di risoluzione di un contratto di compravendita immobiliare per inadempimento del venditore a motivo dell’irregolarità urbanistica del bene; in particolare, il giudice d’appello aveva, con apprezzamento di fatto, ritenuto la causa non mediabile in ragione della sua stessa natura, con valutazione discrezionale non sindacabile in sede di legittimità). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 9 luglio 2021, n. 19614; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 10 novembre 2020, n. 25155).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 11 agosto 2021, n. 22736 - Presidente Cosentino - Relatore Casadonte

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova - Configurabilità - Condizioni - Principio enunciato in sede di giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare. (Rd, n. 267/1942 articoli 67 e 93; Cpc, articoli 116 e 360)

  Il vizio di motivazione per omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciato per cassazione solo nel caso in cui esso investa un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa o non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la “ratio decidendi” risulti priva di fondamento (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato con cui il tribunale aveva respinto l’opposizione dei ricorrenti avverso lo stato passivo a mezzo del quale era stata denegata l’ammissione di crediti per prestazioni professionali; nella circostanza, osserva il giudice di legittimità, è del tutto evidente che, in astratto, e cioè fatta salva ogni valutazione spettante al giudice di merito in ordine all’ammissibilità della prova ed al suo esito, essa vertesse su una circostanza palesemente tale da privare la decisione impugnata della “ratio” su cui essa poggia, facendo cadere il presupposto dell’infraannualità ritenuta dal tribunale a base e fondamento della propria decisione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 17 giugno 2019, n. 16214; Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 7 marzo 2017, n. 5654).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 12 agosto 2021, n. 22799 - Presidente Bisogni - Relatore Di Marzio

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Conclusioni del consulente tecnico di ufficio - Contestazioni relative - Ammissibilità - Condizioni. (Cpc, articoli 61, 116, 191, 195, 360 e 366)

Il principio, per cui in sede di giudizio di legittimità non possono essere prospettati temi nuovi di dibattito non tempestivamente affrontati nelle precedenti fasi, trova applicazione anche in riferimento alle contestazioni mosse alle conclusioni del consulente tecnico di ufficio - e per esse alla sentenza che le abbia recepite nella motivazione -, che sono ammissibili in sede di ricorso per cassazione, sempre che ne risulti la tempestiva proposizione davanti al giudice di merito e che la tempestività di tale proposizione risulti, a sua volta, dalla sentenza impugnata, o, in mancanza, da adeguata segnalazione contenuta nel ricorso, con specifica indicazione dell’atto del procedimento di merito in cui le contestazioni predette erano state formulate, onde consentire alla Corte di cassazione di controllare “ex actis” la veridicità dell’asserzione prima di esaminare nel merito la questione sottopostale (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rigettando il ricorso, ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata con la quale la corte del merito, in riforma della pronuncia di primo grado, aveva rigettato la domanda per la liquidazione della rendita ai superstiti proposta dalla ricorrente - coniuge del defunto titolare di rendita per malattia professionale - per insussistenza del nesso causale tra malattia professionale e decesso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione L civile, ordinanza 16 gennaio 2014, n. 795; Cassazione, sezione I civile, sentenza 31 marzo 2006, n. 7696; Cassazione, sezione II civile, sentenza 8 giugno 2011, n. 12532).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 13 agosto 2021, n. 22870 - Presidente Manna - Relatore Mancino

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Procedimento civile - Litispendenza tra cause - Licenziamento del lavoratore - Divieto di frazionamento giudiziale delle tutele - Portata - Giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di recesso - Litispendenza tra giudizi - Sussistenza - Esclusione - Proponibilità nuova iniziativa giudiziaria - Interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso - Necessità. (Cpc, articoli 39, 100, 414 e 420)

Non sussiste litispendenza tra due giudizi aventi ad oggetto l’impugnazione per ragioni diverse del medesimo atto di licenziamento. Tuttavia, la proponibilità di una nuova iniziativa giudiziaria resta condizionata alla sussistenza di un interesse oggettivo del lavoratore al frazionamento della tutela avverso l’unico atto di recesso (Nel caso di specie, enunciando il principio di diritto, la Suprema Corte ha accolto il ricorso di parte datoriale e cassato senza rinvio la sentenza impugnata nella parte in cui aveva accolto l’impugnazione del licenziamento oggetto della seconda iniziativa giudiziaria, così come la precedente pronuncia resa nel primo grado, ex articolo 382, ultimo comma, cod. proc. civ., in quanto il secondo ricorso giudiziario, alla luce dell’enunciato principio, non poteva essere proposto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione L civile, ordinanza 30 ottobre 2017, n. 25745; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 febbraio 2017, n. 4091; Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 15 novembre 2007, n. 23726; Cassazione, sezione L civile, sentenza 10 gennaio 2005, n. 270).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 16 agosto 2021, n. 22930 - Presidente Tria - Relatore Spena

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Travisamento della prova - Nozione - Incidenza su un punto decisivo della controversia - Necessità - Principio espresso nel giudizio di equa riparazione del danno da irragionevole durata del processo. (Legge n. 89/2001, articoli 3 e 5-ter; Cpc, articolo 360)

Il travisamento della prova non implica una valutazione dei fatti, ma una constatazione o un accertamento che un’informazione probatoria, utilizzata dal giudice ai fini della decisione, è contraddetta da uno specifico atto processuale, così che, a differenza del travisamento del fatto, può essere fatto valere mediante ricorso per cassazione, ove incida su un punto decisivo della controversia (Nel caso di specie, relativo ad una domanda di pagamento dell’indennizzo per i danni non patrimoniali subiti per l’irragionevole durata di un processo penale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio il decreto impugnato accogliendo il motivo con cui il ricorrente aveva lamentato la violazione e falsa applicazione dell’articolo 3 della legge n. 89 del 2001 nonché l’omesso esame di un fatto decisivo e discusso dalle parti, per avere il ricorrente medesimo provveduto a produrre gli atti ed i documenti mancanti nella fase di opposizione, allegando le copie autentiche rilasciate dalla cancelleria del tribunale adito, adempiendo, in tal modo, all’onere di documentare in maniera compiuta propria domanda).(Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, sentenza 21 gennaio 2020, n. 1163; Cassazione, sezione I civile, sentenza 25 maggio 2015, n. 10749).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 18 agosto 2021, n. 23079 - Presidente Manna - Relatore Cosentino

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Procedimento civile - Sentenza - Omessa pronuncia - Statuizione implicita di rigetto - Configurabilità - Presupposti. (Cpc, articoli 112 e 360)

Una statuizione implicita di rigetto ricorre quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Nel caso di specie, cassando con rinvio il decreto impugnato, la Suprema Corte ha accolto il motivo di ricorso con il quale parte ricorrente aveva denunciato, in relazione all’articolo360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ., la nullità del decreto e del procedimento per omessa pronuncia sulla istanza di liquidazione della maggiorazione sui compensi del procedimento monitorio e della fase di opposizione per la redazione degli atti mediante modalità telematiche con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e la fruizione; in particolare, osserva la pronuncia, nessuno degli argomenti spesi dalla corte territoriale, in relazione alla liquidazione delle spese, era suscettibile di porsi in termini di incompatibilità logico-giuridica con l’eventuale riconoscimento della pretesa). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione I civile, ordinanza 13 ottobre 2017, n. 24155; Cassazione, sezione I civile, sentenza 4 ottobre 2011, n. 20311).
• C assazione, sezione II civile, ordinanza 18 agosto 2021, n. 23088 - Presidente Manna - Relatore Tedesco

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Procedimento civile - Arbitrato - Clausola compromissoria - Per arbitrato irrituale - Interpretazione - Criteri - Riferimento a qualsiasi vertenza originata dal contratto - Necessità - Limiti. (Cc, articolo 1362; Cpc, articolo 808-quater)

La clausola compromissoria devolutiva della controversia ad un arbitrato irrituale deve essere interpretata, in mancanza di volontà contraria, nel senso che rientrano nella competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la “causa petendi” nel contratto cui la clausola si riferisce, con esclusione, quindi, di quelle che nello stesso contratto hanno unicamente un presupposto storico (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio insorto per il pagamento di compensi reclamati da un amministratore di una società per azioni, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione gravata con quale la corte distrettuale, nel dichiarare improponibili le domande attoree, aveva esteso l’ambito applicativo della clausola compromissoria contenuta nello statuto sociale anche al concorrente rapporto di lavoro subordinato, con qualifica dirigenziale, in base al quale il ricorrente aveva richiesto il pagamento dei relativi compensi, dovendo, al contrario, il dedotto rapporto dirigenziale ritenersi estraneo al rapporto sociale (tra società e soci, amministratori e liquidatori o soci tra di loro), in quanto inerente al diverso e distinto contratto di lavoro subordinato (quale dirigente) del ricorrente medesimo con la società). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione III civile, ordinanza 31 ottobre 2019, n. 28011; Cassazione, sezione I civile, ordinanza 8 febbraio 2019, n. 3795).
• C assazione, sezione L civile, ordinanza 19 agosto 2021, n. 23147 - Presidente Negri della Torre - Relatore Balestrieri

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Nuova domanda - Puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda - “Mutatio libelli” - Configurabilità - Esclusione - Conseguenze. (Cpc, articoli 112 e 345)

La semplice puntualizzazione del dato normativo invocato a sostegno della domanda non costituisce “mutatio libelli” ma integra una mera difesa in punto di diritto, sicché può essere effettuata in ogni stato e grado del giudizio (Nel caso di specie, relativo ad un’azione intentata da un dirigente medico per il riconoscimento di differenze retributive, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte d’appello, nel confermare la statuizione di prime cure, aveva ritenuto nuova, e pertanto inammissibile, la domanda spiegata dal ricorrente al fine di percepire l’indennità sostitutiva specificamente prevista dalla disciplina collettiva, pur a fronte della formulazione di una domanda di pagamento di tutti i compensi spettanti in relazione allo svolgimento di determinate mansioni, compensi analiticamente riportati nel conteggio allegato al ricorso di primo grado). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione L civile, sentenza 4 novembre 2014, n. 23481).
Cassazione, sezione L civile, ordinanza 20 agosto 2021, n. 23195 - Presidente Balestrieri - Relatore Garri

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