Civile

Cassazione civile: le principali sentenze di procedura della settimana

La selezione delle pronunce della Suprema corte nel periodo compreso tra il 13 ed il 17 settembre 2021

di Federico Ciaccafava

Nel consueto appuntamento con i depositi della giurisprudenza di legittimità in materia processualcivilistica, si propongono, nel periodo oggetto di scrutinio, le pronunce che, in particolare, si sono soffermate sulle seguenti tematiche o questioni: (i) titolo esecutivo, divieto di duplicazione ed interesse ad agire del creditore; (ii) motivazione apparente e nullità della sentenza; (iii) illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale, azione risarcitoria e profili di giurisdizione; (iv) giudizio di legittimità ed omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova; (v) giudice di pace, sentenza resa secondo equità, regolamento contrattuale e limiti di appellabilità; (vi) registro generale degli indirizzi elettronici e nullità della notifica mediante Pec; (vii) giudizio di appello e specificità dei motivi d’impugnazione; (viii) azione di regolamento di confini, giudizio di appello e acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte.

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PROCEDURA CIVILE - I PRINCIPI IN SINTESI

AZIONE - Cassazione n. 24646/2021

Cassando la pronuncia impugnata e decidendo nel merito, l’ordinanza, muovendo dall’assunto che l’ordinamento non pone alcun divieto assoluto di duplicazione dei titoli, riafferma che il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo giudiziale, può procurarsene un secondo a condizione che vengano osservate le altre regole informanti l’ordinamento processuale, tra le quali svetta la sussistenza in concreto di un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell’ulteriore titolo esecutivo.

SENTENZA - Cassazione n. 24888/2021

La pronuncia riafferma che la motivazione è solo apparente, con conseguente nullità della sentenza in quanto affetta da “error in procedendo”, quando non renda percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture.

GIURISDIZIONE - Cassazione n. 24890/2021

Cassando con rinvio la pronuncia impugnata, la decisione ribadisce che la domanda risarcitoria proposta verso il concessionario per illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale in fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, convertito in legge n. 248 del 2006, non può essere respinta dal giudice ordinario a ragione della devoluzione al giudice tributario della pretesa a cautela della quale l’ipoteca è stata iscritta, poiché tale pretesa è solo il presupposto di legittimità della condotta del concessionario e riguarda una questione pregiudiziale conoscibile dal giudice ordinario, cui è devoluta la domanda principale risarcitoria.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 24929/2021

L’ordinanza riafferma che l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito.

POTERI DEL GIUDICE - Cassazione n. 24943/2021

La pronuncia dà continuità al principio secondo cui la sentenza del giudice di pace, resa secondo equità su controversia non eccedente il valore di millecento euro e avente ad oggetto non l’accertamento di un regolamento contrattuale predisposto ex articolo 1342 del Cc bensì l’esistenza stessa del contratto, è soggetta ai limiti di appellabilità previsti dall’articolo 339, comma 3, del Cpc.

NOTIFICAZIONI - Cassazione n. 24948/2021

Accogliendo il ricorso proposto da un’amministrazione provinciale, l’ordinanza conferma che in presenza di un indirizzo di posta elettronica certificata inserito nel Reginde, la notifica deve essere effettuata, a pena di nullità, solo a quell’indirizzo e non ad un qualunque altro, pur riferibile al soggetto destinatario, tratto dal sito web del medesimo.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 24978/2021

Cassando con rinvio la sentenza impugnata, l’ordinanza ribadisce che gli articoli 342 e 434 del Cpc, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.

IMPUGNAZIONI - Cassazione n. 25197/2021

Uniformandosi ad un precedente specifico dell’anno 2015 e pronunciandosi simmetricamente a quanto espresso con riguardo alle azioni relative alla proprietà ed agli altri diritti reali di godimento, la decisione, resa in tema di limiti alla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, afferma che non vìola il divieto di “ius novorum”, fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate, la deduzione in sede di gravame, da parte del convenuto in azione di regolamento di confini, dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte perché rientrante nel proprio confine, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, contestando l’estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall’attore.

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PROCEDURA CIVILE - IL MASSIMARIO

Procedimento civile - Azione - Interesse ad agire - Creditore - Preesistenza di titolo giudiziale - Divieto di duplicazione di titoli esecutivi - Sussistenza - Esclusione - Condizioni e limiti. (Cpc, articoli 91, 100 e 474)

  Il creditore, ancorché munito di un titolo esecutivo, può procurarsene un altro, non esistendo nell’ordinamento alcun divieto assoluto di duplicazione di titoli. Tale possibilità, tuttavia, incontra una serie di limiti e condizioni, dovendosi coordinare con le altre regole informanti l’ordinamento processuale. In particolare, occorre che sussista in concreto un interesse ad agire in relazione al conseguimento dell’ulteriore titolo esecutivo, non consentendosi l’introduzione di giudizi dai quali il creditore medesimo non possa trarre alcun vantaggio giuridico concreto, non portando l’ulteriore titolo nessuna maggiore garanzia, tutela o vantaggio rispetto al primo (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigettato il ricorso proposto davanti al giudice adito; infatti, da un lato, la sentenza impugnata non aveva espresso le ragioni per le quali aveva ritenuto sussistente il diritto dell’attore di ottenere un nuovo titolo esecutivo per il recupero delle spese di registrazione nei confronti di parte ricorrente, pur a fronte un provvedimento giudiziario già costituente titolo esecutivo per quella particolare voce; e dall’altro, comunque, l’intimato, in veste di attore, non aveva interesse ad agire, considerata appunto la presenza del predetto titolo esecutivo che già gli assicurava il risultato intrapreso con la nuova azione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 28 agosto 2019, n. 21768; Cassazione, sezione civile III, sentenza 1° aprile 2014, n. 7532).
C assazione, sezione VI civile, ordinanza 13 settembre 2021, n. 24646 - Presidente Ferro - Relatore Dolmetta

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  Procedimento civile - Sentenza - Contenuto - Motivazione apparente - Estremi - Rimessione all’interprete per l’integrazione della sentenza - Configurabilità - Esclusione - Nullità della sentenza. (Cpc, articoli 132 e 360)

  È nulla, in quanto affetta da “error in procedendo”, la sentenza la cui motivazione, da ritenere apparente, risulti caratterizzata da considerazioni affatto incongrue rispetto alle questioni prospettate così da non consentire di percepire il fondamento della stessa, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di inadempimento contrattuale e risarcitoria formulata dal ricorrente rispetto ad un negozio di compravendita di un pacchetto turistico, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la decisione gravata, essendo stata rilevata nella circostanza la totale inadeguatezza della motivazione con la quale il giudice di appello, attraverso argomentazioni contrarie ai criteri di logica ed alle massime di esperienza ed adottando una comparazione tra termini non omogenei, aveva ritenuto irrilevanti una serie di profili, anche fattuali, che il giudice del rinvio dovrà invece valutare, sulla base delle prove espletate e considerando il contenuto del contratto concluso inter partes, opportunamente interpretato in considerazione della volontà comune delle parti, da desumere alla stregua della funzione che le parti stesse avevano inteso conseguire). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 3 novembre 2016, n.  22232).
Cassazione, sezione III civile, ordinanza 15 settembre 2021, n. 24888 - Presidente Olivieri - Relatore Positano

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Procedimento civile - Giurisdizione - Riscossione tributaria - Domanda risarcitoria verso il concessionario per illecita iscrizione d’ipoteca esattoriale - Giurisdizione ordinaria - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie anteriore all’entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006. (Cc, articolo 2043; Dpr, n. 607/1973, articolo 77; Dlgs, n. 546/1992, articoli 2, 19 e 35; Dl, n. 223/2006, articolo 35)

Qualora la domanda di risarcimento dei danni sia basata su comportamenti illeciti tenuti dall’Amministrazione Finanziaria dello Stato o di altri enti impositori, la controversia, avendo ad oggetto una posizione sostanziale di diritto soggettivo del tutto indipendente dal rapporto tributario, è devoluta alla cognizione dell’autorità giudiziaria ordinaria, non potendo sussumersi in una delle fattispecie tipizzate che, ai sensi del D.lgs. n. 546 del 1992, articolo 2, rientrano nella giurisdizione esclusiva delle Commissioni Tributarie; infatti, anche nel campo tributario, l’attività della P.A. deve svolgersi nei limiti posti non solo dalla legge, ma anche dalla norma primaria del “neminem laedere”, per cui è consentito al giudice ordinario - al quale è pur sempre vietato stabilire se il potere discrezionale sia stato, o meno, opportunamente esercitato - accertare se vi sia stato, da parte dell’Amministrazione, un comportamento colposo tale che, in violazione della suindicata norma primaria, abbia determinato la violazione di un diritto soggettivo. Ne consegue che la domanda proposta nei confronti del concessionario per la riscossione dei tributi, ed avente ad oggetto il comportamento asseritamente illecito - prospettato come causa del danno lamentato e del risarcimento preteso - tenuto da quest’ultimo nel procedere all’iscrizione di ipoteca ai sensi dell’articolo 77 del Dpr n. 602 del 1973, in fattispecie anteriore all’entrata in vigore dell’articolo 35, comma 26-quinquies, del decreto-legge n. 223 del 2006, poi convertito in legge n. 248 del 2006, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, integrando l’indagine sulla legittimità di tale condotta (peraltro, nel caso in esame, legittimità esclusa proprio dal giudice tributario con apposita pronuncia) una mera questione pregiudiziale, e non una causa di natura tributaria avente carattere pregiudiziale e, in quanto tale, da decidersi da parte del giudice munito della corrispondente giurisdizione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la decisione impugnata con la quale la corte distrettuale aveva confermato la declaratoria di inammissibilità della domanda di risarcimento danni proposta del ricorrente nei confronti del concessionario del Servizio nazionale di Riscossione di una amministrazione provinciale nonché del funzionario responsabile, in relazione all’illegittima iscrizione di ipoteca, su beni immobili di sua proprietà, per un importo complessivo pari al doppio del credito iscritto a ruolo e non pagato al momento dell’iscrizione). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 31 maggio 2016, n.  11379).
Cassazione, sezione III civile, sentenza 15 settembre 2021, n. 24890 - Presidente Vivaldi - Relatore Guizzi

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di cassazione - Omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova - Denunzia in sede di legittimità - Ammissibilità - Condizioni. (Cpc, articoli 116 e 360)

  L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di un compenso aggiuntivo rispetto a quello retribuito forfettariamente nell’ambito di un incarico di consulenza conferito da una società al ricorrente per attività professionale di veterinario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte d’appello ritenuto, sulla base di una incongrua valutazione dei documenti, che il ricorrente non avesse dato prova del conferimento di un incarico ulteriore oltre a quello di consulenza, senza peraltro pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27415).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 15 settembre 2021, n. 24929 - Presidente D’Ascola - Relatore Tedesco

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Procedimento civile - Poteri del giudice - Sentenza del giudice di pace resa secondo equità - Limiti di appellabilità - Eccezione - Cause da rapporti contrattuali conclusi ex articolo 1342 c.c. - Nozione - Controversia sull’accertamento dell’esistenza del rapporto - Inclusione. (Cc, articoli 1342 e 1678; Cpc, articoli 113 e 339)

La sentenza del giudice di pace, resa secondo equità su controversia non eccedente il valore di millecento euro ed avente ad oggetto non l’accertamento di un regolamento contrattuale predisposto ex articolo 1342 del codice civile, bensì l’esistenza stessa del contratto, è soggetta ai limiti di appellabilità previsti dall’articolo 339, comma 3, del codice di procedura civile. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha rigettato il ricorso avverso la sentenza del giudice del gravame che aveva dichiarato inammissibile l’appello in quanto l’attore aveva agito sul presupposto dell’esistenza di un contratto di trasporto aereo attestato dal relativo biglietto e la ricorrente compagnia aerea convenuta si era costituita per far accertare l’assenza del contratto dedotto dall’attore: nella circostanza, quindi, osserva la Corte, l’oggetto del giudizio era l’accertamento dell’esistenza di un contratto, non già l’accertamento di un regolamento contrattuale unilateralmente predisposto in un contratto la cui esistenza avrebbe dovuto essere indiscussa; pertanto, non vertendo la “res iudicanda” sull’applicabilità o meno di un contratto concluso secondo le modalità di cui all’articolo 1342 cod. civ., bensì sulla stessa esistenza di un contratto, conclude il giudice di legittimità, risulta infondata la censura e la tesi dell’appellabilità proposta dalla ricorrente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, sentenza 21 giugno 2016, n. 12736).
Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 settembre 2021, n. 24943 - Presidente Amendola - Relatore Positano

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Procedimento civile - Notificazioni - Notificazione a mezzo posta elettronica certificata - Indirizzo del destinatario risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici (“Reginde”) - Validità - Notifica avvenuta presso altri indirizzi di posta certificata del destinatario - Nullità. (Cpc, articoli 149-bis e 160; Dl, n. 179/2012, articoli 4, 16 e 16-ter)

In tema di notificazione a mezzo Pec, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 149-bis cod. proc. civ. e dell’articolo 16-ter del decreto-legge n. 179 del 2012, introdotto dalla legge di conversione n. 221 del 2012, l’indirizzo del destinatario al quale va trasmessa la copia informatica dell’atto è, per i soggetti i cui recapiti sono inseriti nel Registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia (“Reginde”), unicamente quello risultante da tale registro. Ne consegue, ai sensi dell’articolo 160 cod. proc. civ., la nullità della notifica eseguita presso un diverso indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso proposto da una amministrazione provinciale, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte territoriale ritenuto inammissibile l’impugnazione in quanto tardiva, rispetto alla data di notifica della sentenza impugnata effettuata presso un indirizzo mail ricavato, tra i tanti in uso dal sito web dell’ente territoriale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, sentenza 11 maggio 2018, n. 11574).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 settembre 2021, n. 24948 - Presidente Amendola - Relatore Cricenti

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Motivi - Specificità -
Condizioni - Chiarezza dei punti contestati e delle ragioni di dissenso - Sufficienza - - Fattispecie in materia di azione risarcitoria per infiltrazioni dannose. (Cpc, articoli 342 e 434)
Gli articoli 342 e 434 del codice di procedura civile, nel testo formulato dal decreto-legge. n. 83 del 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l’impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di risarcimento dei danni da infiltrazioni provenienti dal lastrico solare di proprietà esclusiva della ricorrente insorti dopo la realizzazione di un giardino pensile, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata, con la quale la corte d’appello aveva dichiarato inammissibile, per difetto di specificità dei motivi, il gravame, non essendo stato censurato il capo della sentenza di prime cure che aveva attribuito la causa dei danni anche alla tipologia del materiale utilizzato per la realizzazione del giardino pensile dal quale provenivano le infiltrazioni; al contrario, osserva il giudice di legittimità, dall’esame degli atti processuali, consentito in ragione della natura del vizio di “error in procedendo” della censura, risultava che la ricorrente aveva censurato nell’atto d’appello la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva affermato che il danno da infiltrazione era stato causato dalla scelta costruttiva del vetrocemento; i motivi di appello, pertanto, conclude la pronuncia, formulavano specifiche censure alla “ratio” della decisione impugnata, attraverso critiche adeguate all’iter motivazionale svolto dal primo giudice in relazione alla causa delle infiltrazioni con particolare riferimento alla scelta costruttiva del giardino pensile in vetrocemento). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezioni civili unite, sentenza 16 novembre 2017, n. 27199).

Cassazione, sezione VI civile, ordinanza 15 settembre 2021, n. 24978 - Presidente Orilia - Relatore Giannaccari

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Procedimento civile - Impugnazioni - Giudizio di appello - Domande ed eccezioni nuove - Limiti - Divieto di “ius novorum” - Portata - Diritti reali - Azione di regolamento di confini - Deduzione da parte del convenuto dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte - Ammissibilità - Condizioni - Fondamento. (Cc, articoli 950, 1165, 2938; Cpc, articolo 345)

  In tema di limiti alla proposizione di domande ed eccezioni nuove in appello, non vìola il divieto di “ius novorum”, fermo il rispetto delle preclusioni istruttorie maturate, la deduzione in sede di gravame, da parte del convenuto in azione di regolamento di confini, dell’acquisto per usucapione della proprietà dell’area rivendicata da controparte perché rientrante nel proprio confine, qualora già in primo grado egli abbia eccepito ad altro titolo la proprietà dell’area medesima, contestando l’estensione dei rispettivi fondi confinanti prospettata dall’attore. Tale conclusione deriva dalla considerazione che la proprietà e gli altri diritti reali di godimento appartengono alla categoria dei cosiddetti diritti autodeterminati, i quali si identificano in base alla sola indicazione del loro contenuto e non per il titolo che ne costituisce la fonte, la cui eventuale deduzione non assolve ad una funzione di specificazione della domanda o dell’eccezione, ma è necessaria ai soli fini della prova (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata con la quale la corte territoriale aveva dichiarato inammissibile l’eccezione di usucapione della striscia di terreno usurpata, in quanto sollevata soltanto con l’atto di appello e da qualificare come eccezione in senso stretto). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 8 gennaio 2015, n. 40).
Cassazione, sezione II civile, ordinanza 17 settembre 2021, n. 25197 - Presidente Gorjan - Relatore Scarpa

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