Cassazionisti, l’Aiga chiede una nuova proroga delle vecchie regole
Il Presidente Carlo Foglieni: “non condividiamo l’eliminazione della possibilità di abilitarsi dopo i canonici dodici anni di esercizio della professione”
Come tutti gli anni l’Associazione Italiana Giovani Avvocati ha trasmesso alle forze politiche parlamentari una proposta di emendamento al decreto “Milleproroghe” volta a prorogare, anche per l’anno 2024, la “vecchia” modalità di iscrizione all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori, con la previsione dell’automatica abilitazione come avvocato cassazionista al decorrere del dodicesimo anno di iscrizione all’albo circondariale ordinario.
Il comma 4 dell’articolo 22 della Legge Professionale (n. 247/2012) prevedeva, infatti, un regime transitorio che - nella sua versione originale - consentiva l’iscrizione all’Albo a tutti coloro che avessero maturato i requisiti secondo la previgente normativa entro tre anni dalla data di entrata in vigore della predetta legge, ossia entro il 2 febbraio 2016. La norma è stata poi prorogata anno dopo anno.
“Si tratta di una storica battaglia dell’AIGA”, precisa il Presidente Carlo Foglieni, “che non ha mai condiviso l’eliminazione della possibilità per i giovani avvocati di abilitarsi come cassazionisti dopo i canonici dodici anni di esercizio della professione”.
La posizione dell’AIGA, prosegue la nota dell’Associazione, è la medesima assunta dall’avvocatura italiana in esito alla sessione ulteriore del XXXV Congresso Nazionale Forense, tenutosi a Roma lo scorso dicembre, nel corso della quale la massima assise forense ha approvato la mozione congressuale proposta proprio da AIGA al fine di stabilizzare il ritorno al “vecchio” sistema per diventare cassazionisti.
L’ultima modifica normativa che ha ulteriormente prorogato, fino al prossimo 2 febbraio, il precedente regime è contenuta nell’articolo 8, comma 4 ter, del Dl 29 dicembre 2022, n. 198, convertito, con modificazioni dalla legge 24 febbraio 2023, n. 14 (Gazzetta Ufficiale n. 49 del 27 febbraio 2023), secondo cui «Alla legge 31 dicembre 2012, n. 247, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all’articolo 22, comma 4, le parole: “dieci anni” sono sostituite dalle seguenti: “undici anni”». Che dunque diventa: “Possono altresì chiedere l’iscrizione coloro che maturino i requisiti secondo la previgente normativa entro undici anni dalla data di entrata in vigore della presente legge”.
Il nuovo ordinamento forense prevede che l’iscrizione nell’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori possa essere richiesta al CNF da chi sia iscritto in un albo ordinario circondariale da almeno cinque anni e abbia superato l’esame. Ed anche da chi avendo maturato una anzianità di iscrizione all’albo di otto anni, successivamente abbia “lodevolmente e proficuamente” frequentato la Scuola superiore dell’avvocatura, con una verifica finale eseguita da una commissione d’esame designata dal CNF.
“Siamo certi che tutte le Istituzioni, politiche e forensi, si attiveranno fin da questo decreto “Milleproroghe” per dare piena attuazione alla nostra mozione, consentendo alla giovane avvocatura di riottenere definitivamente una disciplina normativa più flessibile per accedere all’albo speciale dei cassazionisti”, conclude Francesco Cosi, componente di Giunta Nazionale e primo firmatario della mozione congressuale approvata a Roma.