Professione e Mercato

Cause inutili, sanzionato l'avvocato

Illecito disciplinare per il legale che insiste inutilmente nel patrocinare le cause del condominio

di Giulio Benedetti

Commette illecito disciplinare l'avvocato che insiste inutilmente nel patrocinare le cause del condominio. Sulla questione è intervenuta la Cassazione a sezioni Unite (sentenza 25574/2020), rigettando il ricorso di un avvocato contro la sentenza del Consiglio nazionale forense che aveva dichiarato la sua responsabilità disciplinare per incarichi legali compiuti per conto di un condominio.

L'illecito
La sentenza impugnata, confermando quella di primo grado, accertava l'incolpazione ( articoli 8 e 12 del previgente codice professionale), in quanto l'avvocato faceva intraprendere al suo cliente (il condominio) azioni legali non necessarie, condannando il ricorrente alla sanzione della censura. In particolare l'avvocato aveva agito in via monitoria contro un soggetto, ex proprietario di un'unità immobiliare, mentre l'acquirente aveva trattenuto dal prezzo di acquisto quanto dovuto al condominio. Per la sentenza l'avvocato avrebbe dovuto agire (articolo 63 delle Disposizioni di attuazione del Codice civile) nei confronti dell'acquirente, soggetto coobbligato al pagamento delle spese condominiali, a causa dell'acquisto dell'unità immobiliare.
L'avvocato affermava, tra l'altro (oltre alla prescrizione), che il procedimento era illegittimo perché non teneva conto di situazioni contingenti che non rendevano facilmente aggredibile il patrimonio del coobbligato.

La decisione
La Cassazione ha respinto i motivi di ricorso poiché osservava che la prescrizione non si era realizzata, in quanto i procedimenti giudiziari si erano avviati nel 2006 e si erano protratti nel 2012, a ridosso del giudizio disciplinare. L'avvocato sosteneva però di essere stato costretto ad agire nei confronti dell'ex proprietario, poiché non avrebbe potuto aggredire la somma tenuta in cauzione dall'acquirente dell'immobile , per pagare i debiti condominiali pregressi, in quanto le ingiunzioni avrebbero potuto compiersi solo dopo l'approvazione del preventivo di spesa , inoltre le azioni erano intervenute per tempo e dietro regolare mandato e non era vero che la parte venditrice avesse corrisposto quanto dovuto spontaneamente.
La Cassazione ha dichiarato inammissibile tale motivo , poiché riguardava questioni non discusse tra le parti in contraddittorio e comportava una critica degli apprezzamenti di merito espressi dalla sentenza impugnata , con la pretesa di ottenere un nuovo ed inammissibile motivo di merito . Pertanto nel respingere il ricorso, ha condannato il ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso principale.

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