Cedibile il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale
L’operazione è legittima in quanto non si tratta di finanziamento
«Il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione ai sensi dell’artt. 1260 ss. c.c., e il cessionario può, in base a tale titolo, domandarne anche giudizialmente il pagamento al debitore ceduto, pur se assicuratore per la r.c.a., costituendo la cessione non già un’operazione di finanziamento, bensì il mero mezzo di pagamento da parte del cedente della prestazione professionale di carrozziere, anche quando il cessionario assume vesti consortili». Questo il principio...
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di Antonio Martini, Ilaria Canepa, Alessandro Botti e Arianna Trentino*