Cessione del quinto, dall’avvio dell’iter tre anni per opporsi
I prelievi derivanti dalla cessione volontaria del quinto dello stipendio sono opponibili alla procedura di liquidazione del patrimonio del sovraindebitato (legge 3/2012) entro il limite temporale di un triennio, a far data dall’apertura della procedura stessa. Lo afferma una sentenza emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di Forlì «ai sensi - si legge - degli articoli 2914, numero 2, e 2918 del Codice civile come avviene nella procedura fallimentare».
La questione è molto delicata, perché ammettere l’opponibilità della cessione del quinto dello stipendio significa ammettere l’esclusione dal patrimonio liquidabile di una parte delle retribuzioni percepite dal debitore, in conflitto con il principio dell’universalità per effetto del quale il debitore – al contrario – deve includere nel patrimonio da offrire ai propri creditori tutti i propri beni, e quindi anche il proprio stipendio nella sua interezza.
Vero è che gli atti compiuti dal debitore prima della procedura sono da considerare opponibili alla procedura stessa, per regola generale, quando risultino avere data certa anteriore; ma è anche vero che la giurisprudenza tendenzialmente esclude l’opponibilità della cessione di crediti futuri sempre e comunque, a prescindere dalla data certa anteriore.
Essendo i crediti di lavoro per loro natura crediti futuri, l’orientamento maggioritario esclude l’opponibilità alla procedura della loro cessione anche quando risultante da atto avente data certa anteriore. Ed è sotto questo profilo che la decisione del Tribunale di Forlì merita di essere segnalata, appunto perché in contrasto con le decisioni correnti (per quanto non del tutto isolata). Peraltro, il Tribunale di Forlì non si limita ad affermare il principio dell’opponibilità delle cessioni del quinto, ma lo vincola alla precisa durata temporale di un triennio.
Questo limite si ricava da una lettura analogica delle norme riguardanti gli effetti del pignoramento sulle cessioni di fitti e pigioni, che distinguono fra cessioni per periodi di tempo inferiori e superiori a tre anni: quando riguardino crediti non ancora scaduti per un periodo eccedente i tre anni, le cessioni sono opponibili a patto di essere state trascritte prima del pignoramento; diversamente, le cessioni sono opponibili solo a patto di avere data certa anteriore.
Per la verità, il Tribunale di Forlì spende poche parole in motivazione, aldilà dell’analogia fra crediti di lavoro e crediti derivanti da fitti e pigioni. Ma si capisce che il ragionamento è il medesimo compiuto di recente da altra giurisprudenza, la quale più esplicitamente ha affermato che il margine dei tre anni, quale limite massimo dell’opponibilità quando gli atti siano privi di pubblicità legale, rappresenta un criterio ragionevole di soluzione del conflitto fra il debitore che abbia ceduto i propri crediti e la massa dei creditori. Eppure, una cosa è il conflitto fra debitore e creditore nell’ambito di un pignoramento individuale, altra è la dimensione di tale conflitto in una procedura concorsuale, nell’ambito della quale gli interessi del debitore sono contrapposti all’intera massa dei suoi creditori.
Sentenza emessa il 14 luglio 2020 dal Tribunale di Forlì