Lavoro

Cessione del quinto, no a trattenute a carico del lavoratore per i costi amministrativi

L’organizzazzionale aziendale deve garantire la realizzazione del diritto del lavoratore a ottenere un finanziamento senza oneri al pari della richiesta al datore di applicargli in busta paga trattenute sindacali

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di Paola Rossi

Il datore di lavoro non può applicare trattenute al proprio dipendente per farsi remunerare il servizio amministrativo necessario a evadere la richiesta di cessione del quinto dello stipendio, in quanto è istituto giuridico non estraneo al rapporto di lavoro. La cessione del quinto dello stipendio ha la finalità di finanziare le possibilità di consumo del lavoratore in termini generali per acquisto di beni e servizi. Si tratta di un vero e proprio diritto potestativo del dipendente e il datore di lavoro ha un corrispondente obbligo di predisporre quanto necessario a realizzare la richiesta di cessione del quinto avanzata dal proprio dipendente. A quest’ultimo il datore di lavoro non può imporre la remunerazione dell’attività aziendale connessa al rapporto giuridico della cessione.

Come, infatti, chiarisce la Cassazione civile - con la sentenza n. 22362/2024 - tale attività amministrativa va considerata alla stregua di ordinaria operazione di gestione del rapporto di lavoro ed è relativa a un diritto potestativo dei lavoratori. Il datore di lavoro ha l’onere di dotarsi di un ufficio amministrativo idoneo alla gestione del personale e di farsi carico di ogni operazione allo scopo necessaria. La spesa amminiistrativa per la gestione della cessione del quinto rientra in tale obbligo dipredisposizione di mezzi e risiorse umane al pari della gestione di altre attività connesse al rapporto di lavoro, quali la gestione delle ferie, delle malattie, degli infortuni, dei permessi, delle anticipazioni sul Tfr. Il datore di lavoro non può a fini di rsparmio di spesa negare cioè non assicurare la gestione amministrativa del diritto del lavoratore a domandare la cessione di parte dello stipendio. I giudici di legittimtà hanno affrontato tale dovere di dotarsi di adeguata organizzzazione aziendale. Il caso riguardava le trattenute sindacali e hanno chiarito che tale operazione sulla busta paga va garantita dal datore di lavoro anche se questo lamenti un’eccessività di costi idovuta al gran numero di diipendenti su cui operare la trattenuta. A meno della prova di costi sproporzionati e intollerabili.

Nel caso concreto la società non ha allegato o provato la maggiore gravosità delle prestazioni rese dagli impiegati addetti, rispetto alla propria organizzazione aziendale, a giustificazione del rimborso di costi aggiuntivi intollerabili o sproporzionati imposto tramite trattenuta in busta paga ai lavoratori che avevano chiesto la cessione del quinto.

Infine, va ribadito che la Cassazione, con la sentenza di oggi, ha precisato che la attività ammnistrative connesse alla gestione della cessione del quinto vanno assicurate dal datore in quanto “non sono assolutamente estranee al rapporto di lavoro o in relazione soltanto occasionale con esso quale mera fonte di provvista economica, ma sono radicate in esso, benché non siano strettamente funzionali alla modulazione del rapporto di lavoro come accade, invece, per le operazioni di contabilizzazione di ferie, malattie, infortuni, permessi, anticipazioni di T.f.r., alla cui registrazione e gestione anche il datore di lavoro nutre un interesse diretto, convergente con quello del lavoratore”.

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