Comunitario e Internazionale

Cgue, illegittime le norme nazionali che impongono la conservazione del traffico dati alle società di Tlc

Garante privacy: le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, da sole, la conservazione indiscriminata

La Corte di giustizia europea, sentenza nelle Cause C-623/17 e C-512/18, ha bocciato ieri le normative nazionali che impongono la trasmissione o la conservazione generalizzata e indifferenziata di dati relativi al traffico e alla localizzazione da parte delle società di telecomunicazioni e tecnologiche, confermando che il diritto dell'Unione si oppone a questo tipo di disposizioni salvo quando siano giustificate da una "grave minaccia" alla sicurezza nazionale.

Decisioni salute con favore dal Garante per la privacy italiano secondo cui la Corte ha chiarito che le esigenze di sicurezza nazionale non legittimano, per sé sole, la conservazione indiscriminata, da parte dei fornitori dei servizi di comunicazione elettronica, dei dati di traffico, applicandosi anche in questo caso le garanzie e i principi in materia di protezione dei dati. Una inea da tempo sostenuta dal Garante per la protezione dei dati personali.

La decisione - I giudici europei, dunque, hanno emesso due sentenze che riguardano casi di applicazione della direttiva Ue sulla privacy (in particolare per quanto riguarda le cosiddette comunicazioni elettroniche) sollevati dalle autorità del Regno Unito, della Francia e del Belgio.

La Corte ha quindi stabilito innanzi tutto che norme nazionali che introducano "la conservazione generalizzata e indifferenziata dei dati relativi al traffico e alla localizzazione delle persone" sono in contrasto con quanto stabilito dalla direttiva europea. Limitazioni al diritto alla privacy degli utenti possono essere introdotte in deroga alla direttiva, secondo i giudici, solo in presenza di "gravi minacce" alla sicurezza e per un periodo di tempo limitato "allo stretto necessario". Ma estendibile in caso del persistere della minaccia. Questa fattispecie può essere applicata anche nel caso di gravi reati criminali e per la prevenzione di gravi minacce alla sicurezza pubblica.

Tuttavia, sottolinea la Corte, una "ingerenza di tale portata nei diritti fondamentali dei cittadini deve essere accompagna dalle necessarie garanzie ed essere soggetta al controllo di un giudice o di un'autorità amministrativa indipendente". Sempre alla luce dell'applicazione della direttiva sulla privacy e della Carta dei diritti fondamentali, per i giudici europei è poi possibile imporre la conservazione "generalizzata e indifferenziata" degli indirizzi IP "se limitata allo stretto necessario". Possono invece essere conservati senza limiti di tempo i dati relativi all'identità civica degli utilizzatori dei mezzi di comunicazione elettronica.

La posizione del Garante privacy - Questa decisione, spiega ancora il Garante , porta a coerente conclusione il percorso iniziato con le sentenze Digital Rights e Tele2 Sverige e in analogia con le posizioni più garantiste della CEDU, la Corte esclude che quella dei trattamenti di dati funzionali a tali finalità possa essere una ‘zona franca' impermeabile alle esigenze di tutela della persona.

Si tratta, prosegue l'Authority di un principio di "assoluta rilevanza, sotto il profilo democratico, nel rapporto tra libertà e sicurezza già delineato nella sentenza Schrems del luglio scorso, per evitare che una dilatazione (nell'ordinamento statunitense particolarmente marcata) della nozione di sicurezza nazionale finisca di fatto per eludere l'effettività della tutela di un fondamentale diritto di libertà, quale appunto quello alla protezione dei dati". "

Diritto – aggiunge - che vive comunque in costante equilibrio con altri diritti, quale appunto quello alla sicurezza che, se oggetto di minaccia grave, può legittimare – afferma la Corte – anche misure invasive quali la conservazione generalizzata dei dati, purché per il solo tempo strettamente necessario e con alcune garanzie essenziali". "La proporzionalità – conclude - resta, dunque, la chiave per affrontare l'emergenza, in ogni campo, secondo lo Stato di diritto".

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