Penale

Chi assume sostanze stupefacenti non è automaticamente responsabile del sinistro stradale

Lo precisa il tribunale di Torino con la sentenza n. 534/2021

di Andrea Alberto Moramarco

Se le analisi di laboratorio compiute in ospedale dimostrano che il soggetto vittima di sinistro stradale ha assunto sostanze stupefacenti, si configura in capo a quest'ultimo il reato di cui all'articolo 187 comma 1 del Codice della strada, che punisce chiunque si metta alla guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze droganti. L'assunzione di tali sostanze, tuttavia, non determina per ciò solo la responsabilità dell'incidente. Questo è quanto si desume dalla sentenza del Tribunale di Torino n. 534/2021, con la quale all'imputato è stata esclusa l'aggravante contestata di cui al comma 1-bis del medesimo articolo, che raddoppia le sanzioni previste nel caso in cui il soggetto che ha assunto la sostanza stupefacente abbia provocato l'incidente.
Vittima del sinistro era un ragazzo che veniva travolto da un furgone mentre era alla guida della sua moto, riportando traumi e lesioni che necessitavano di cure urgenti presso l'ospedale. Qui il ragazzo veniva sottoposto a prelievi del sangue e delle urine, che evidenziavano la presenza di tetraidrocannabinolo nel sangue per un valore superiore ai limiti consentiti. Di qui l'imputazione nei suoi confronti di guida in stato di alterazione psico-fisica dovuta all'uso di sostanze stupefacenti, con l'aggravante di aver provocato l'incidente.

Provocare un sinistro è diverso dal mero coinvolgimento nello stesso
Il Tribunale conferma la responsabilità penale del motociclista, non potendo contestare i risultati delle analisi di laboratorio, che dimostrano in termini processualmente certi lo stato di alterazione psico-fisica. Tuttavia, il giudice esclude l'aggravante della provocazione del sinistro, in quanto come accertato anche nell'immediatezza dei fatti, la responsabilità del sinistro era riconducibile all'errata condotta di guida di altro conducente.
Ebbene, sottolinea il Tribunale, il comma 1-bis del'articolo 187 del Codice della strada richiede «espressamente, mediante l'utilizzo del verbo provoca, un nesso di causalità materiale e psicologica tra la condotta di guida dell'agente e la verificazione del sinistro». Ciò significa che «per integrare la circostanza aggravante de qua, non è sufficiente il mero coinvolgimento in un incidente stradale, ma è necessario che il conducente abbia concorso a cagionare, sotto il profilo oggettivo e soggettivo, il sinistro stradale». In caso contrario, «si giungerebbe ad ascrivere all'imputato una circostanza aggravante a titolo di mera responsabilità oggettiva, senza che essa sia coperta da dolo o da colpa, con ciò andando a collidere non solo con la lettera della disposizione sopra richiamata», ma anche con i principi costituzionali in tema di responsabilità individuale e con le regole del codice penale in materia di imputazione delle circostanze aggravanti.

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