Responsabilità

Chirurgo responsabile della lesione iatrogena “indiretta”

La Corte di cassazione, sentenza n. 4277 depositata oggi, ha dichiarato inammissibile il ricorso del medico

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Il chirurgo condannato a risarcire 198.935 euro per la cattiva esecuzione di un intervento di cistopessi per cistocele, avendo provocato alla paziente una lesione iatrogena dell’uretere, che successivamente ha comportato ulteriori interventi non risolutivi, non può difendersi semplicemente adducendo “fattori di incremento della difficoltà tecnica” come “l’alto grado del cistorettocele”, nonché il “sovrappeso”, oltre alla circostanza che la donna aveva subito tre tagli cesarei e una isterectomia. Tutti elementi già noti al momento dell’operazione. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, sentenza n. 4277 depositata oggi, dichiarando inammissibile il ricorso del medico.

Durante l’operazione, infatti, era stata cagionata alla paziente una lesione iatrogena dell’uretere di tipo indiretto, poiché la tecnica chirurgica non prevedeva manovre dirette su questo organo e i trattamenti successivi per quanto tempestivi “non solo non erano stati risolutivi ma erano stati forieri di ulteriori complicanze”. Inoltre, dalla lesione erano residuati postumi (ipo-funzionalità renale, problemi dell’alvo con stipsi e sindrome ansioso-depressiva) “che non si sarebbero dovuti verificare qualora il trattamento chirurgico fosse stato correttamente eseguito; e da tali postumi erano derivate conseguenze dannose risarcibili, specie di tipo non patrimoniale, avuto riguardo al grado di inabilità accertato dai CTU”.

Ai fini della limitazione della responsabilità prevista dall’articolo 2236 del c.c., prosegue la Corte, “non rileva l’astratta conformità della tecnica adottata alle linee guida”. La sentenza impugnata, in base alle risultanze peritali, ha infatti espresso sulla condotta sanitaria un giudizio – insindacabile – di merito non solo di imperizia ma anche di negligenza; mentre le condizioni personali della paziente (con particolare riguardo ai plurimi parti cesarei avuti, alla subìta isterectomia e alla situazione di sovrappeso) erano «ben presenti» già prima dell’esecuzione dell’operazione.

E i successivi interventi a cui si era dovuta sottoporre “lungi dall’integrare cause sopravvenute da sole sufficienti a determinare l’evento dannoso, costituivano, a loro volta, eventi pregiudizievoli da esso innescato e, pur avendo determinato ulteriori complicanze, non avevano reciso il legame causale del primo intervento con i postumi finali e le connesse conseguenze risarcibili”.

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