Amministrativo

Chiusa la lite sui diritti di copia del processo Concordia

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di Francesco Clemente

Il Consiglio di Stato - sentenza Quarta sezione, n. 4408/2015, deposito 21 settembre - ha stabilito che per avere copia degli atti di un processo penale su supporti più capienti e non previsti dal Testo unico delle spese di giustizia (Dpr 115/2002), non si possono chiedere cifre «irrazionali», ma l'importo forfettario fissato per i cd (allora 295,16 euro) una sola volta e al di là della capienza dei mezzi scelti. In attesa del previsto regolamento (art. 40, Testo unico), con l'«ok» del ministero della Giustizia, il Tribunale di Grosseto aveva chiesto 25mila euro per i file audio-video del caso su 14 dvd e 76 blu-ray: ritenendo la “capienza” prevalente sul “costo”, il diritto su tali supporti era stato equiparato a quello su un singolo cd come da tabella per i non cartacei (cassetta, floppy, cd – allegato 8, Testo unico).

In linea col primo grado (Tar Lazio 4871/2014), per i giudici «è l'art. 40 a disciplinare l'attività di necessario adeguamento legislativo del diritto di copia (anche) all'evoluzione dei mezzi tecnologici, e ciò mantenendo fermo il riferimento al paramento dei “costi del servizio e dei costi per l'incasso dei diritti”» e «dinanzi una lacuna determinata dal mancato allineamento tra norma e tecnologia di comune diffusione, ed escluso che possa vietarsene od anche semplicemente disincentivarne l'utilizzo, occorre fare ricorso all'analogia utilizzando (…) il criterio guida del “costo”». Come precisato, il «trasferimento dati su supporto informatico, grazie all'evoluzione tecnologica, tende, in generale, sempre più ad abbassarsi sino a diventare irrisorio o addirittura nullo nel caso in cui i dati siano accessibili e scaricabili da remoto dallo stesso utente. E così è anche per l'archiviazione dei dati essendo gli stessi ormai provenienti da fonti digitali (non occorre cioè la previa digitalizzazione di fonti cartacee)».

Consiglio di Stato 21 settembre 2015

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