Circolazione stradale: quando si può invocare la cosiddetta precedenza di fatto
Gli Ermellini della IV sezione Penale ricordano con la sentenza n. 53304 del 15 dicembre 2016 che non sempre è sufficiente venire da destra per rivendicare il diritto di precedenza. Nel caso in cui l'incrocio sia già stato occupata da chi sopraggiunge da sinistra, il Codice della Strada impone di non mettere in pericolo l'incolumità degli automobilisti e dei pedoni.
Il fatto - Tizio, parte civile, proponeva ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Pisa che confermava integralmente quella del giudice di pace di Pisa che aveva assolto il conducente dal reato di lesioni personali colpose ai danni dello stesso subite in conseguenza di un sinistro stradale. Il giudice di appello, previa declaratoria di ammissibilità della impugnazione limitatamente agli effetti civili, rilevava che il ricorso si fondava su una ricostruzione alternativa del sinistro stradale, fornita da un approfondimento tecnico operato dall'appellante, volto a rappresentare che la svolta a sinistra operata si era realizzata mediante il taglio dell'angolo della curva e in violazione dell'obbligo di concedere la precedenza al veicolo che procedeva su strada privilegiata e in presenza di ostacolo che si frapponeva all'avvistamento reciproco dovuto alla vegetazione ivi presente.
La decisione - La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo esame al giudice civile e competente per valore in grado di appello ritenendo che in caso di incidente stradale dovuto al mancato rispetto del diritto di precedenza, non sempre l'automobilista che viene da destra è esente da colpe. Nell'affrontare un incrocio infatti, è fatto obbligo di usare la prudenza e la diligenza necessarie all'attraversamento in completa sicurezza. Inoltre è necessario assicurarsi che non sussistano i criteri per applicare la cosiddetta “precedenza di fatto”, la quale si rileva nei casi in cui il veicolo si presenti all'incrocio con tanto anticipo da consentirgli di effettuarne l'attraversamento senza che si verifichi la collisione e senza che l'altro conducente cui spetta la precedenza di diritto, sia costretto ad effettuare manovre di emergenza, a rallentare oltre i limiti imposti dalla prudenza o addirittura a fermarsi. Di fronte a un caso di questo tipo, per determinare l'applicabilità o meno del concetto di “precedenza di fatto”, è necessario fare affidamento a fotografie e rilievi effettuati al sopraggiungimento della polizia.
Corte di Cassazione – Sezione IV – Sentenza 15 dicembre 2016 n. 53304