Penale

Circolazione del veicolo sequestrato, no alla revoca automatica della patente per il custode

Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 242 deposita oggi affermando la non proporzionalità di tale sanzione accessoria rispetto al fatto commesso

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di Francesco Machina Grifeo

Stop all'applicazione automatica della revoca della patente di guida (come sanzione accessoria di quella principale pecuniaria) per il custode del veicolo sottoposto a sequestro che abusivamente circoli o, comunque, consenta ad altri di circolare. L'autorità amministra deve infatti poter valutare "le circostanze del caso concreto, affinché tale sanzione non risulti essere sproporzionata rispetto al fatto commesso". Lo ha stabilito la Corte costituzionale con la sentenza n. 242 deposita oggi a seguito dell'ordinanza del Giudice di pace di Sondrio relativamente al caso di un automobilista processato per aver circolato con un'autovettura già oggetto di sequestro perché sprovvista di copertura assicurativa.

Il Giudice delle leggi ha dunque dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 213, comma 8, del Dlgs 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), come modificato dall'articolo 23-bis del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113 (Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata), introdotto, in sede di conversione, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132, nella parte in cui dispone che «Si applica», anziché «Può essere applicata», la sanzione accessoria della revoca della patente.

Prima della modifica legislativa, la norma prevedeva, accanto alla sanzione pecuniaria, quella accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi, con una intrinseca gradualità in relazione alle circostanze del caso e alla maggiore o minore gravità della condotta.

Bisogna infatti tener conto, prosegue la decisione, che la revoca della patente, peraltro non giustificata da ragioni di sicurezza legate alla circolazione (come negli altri casi di revoca), "può gravemente compromettere esigenze lavorative, personali e di relazioni sociali, potendo anche incidere sull'esercizio di diritti fondamentali".

Fino ad oggi alla circolazione abusiva del veicolo sequestrato, si ricollegava, in modo uniforme e automatico e dunque "non graduabile secondo la gravità del fatto", il medesimo effetto, ossia la sanzione accessoria della revoca del titolo di guida. Un automatismo che precludeva al prefetto, e al giudice in sede di impugnazione, di valutare la necessità della revoca della patente, "sia in riferimento alle circostanze del caso concreto, impedendo di considerare la gravità della violazione dei doveri di custodia nel caso specifico, sia con riguardo alle ripercussioni che la revoca della patente ha su aspetti essenziali della vita, nella sua quotidianità, e del lavoro". Così, integrando una violazione dell'articolo 3 Cost. sotto il profilo del difetto di necessaria proporzionalità della sanzione amministrativa.

È invece rimessa alla discrezionalità del legislatore la possibilità di "affinare la flessibilità di questa sanzione accessoria, in ipotesi anche modulando maggiormente la durata nel tempo dell'inabilità alla guida secondo la gravità del fatto".

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