Cirio bond, la negoziazione in contropartita è consentita all'intermediario
La negoziazione in contrapartita diretta è uno dei servizi di investimento consentiti all'intermediario. Lo ha ribadito la sezione I della Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 16127 depositata il 28 luglio. L'occasione per sottolineare il principio espresso per la prima volta nel 2011 è un contenzioso sorto per l'acquisto di Bond Cirio nel febbraio del 2001. Gli investitori contestavano alla Banca popolare di Ancona di non aver assolto agli obblighi di informazione del cliente sulla rischiosità del titolo. Una contestazione respinta nei primi due gradi di giudizio ed ora dichiarata inammissibile della Suprema corte. I magistrati di legittimità hanno colto l'occasione per fare il punto sulle regole applicabili all'epoca, prima dell'entrata in vigore della direttiva Mifid. I giudici hanno ricordato che la disciplina dettata dal Dlgs 58/1998 «impone all'investitore, il quale lamenti la violazione degli obblighi informativi posti a carico dell'intermediario, nel quadro dei principi che regolano il riparto degli oneri di allegazione e prova, di allegare specificatamente l'inadempimento di tali obblighi, mediante la pur sintetica ma circostanziata individuazione delle informazioni che l'intermediario avrebbe omesso di somministrare». Prova che nel caso specifico non è stata data. Inoltre sull'ipotetico conflitto di interessi della banca i magistrati hanno specificato che «le operazioni in contropartita diretta, cioè di acquisto delle obbligazioni e successiva rivendita a quest'ultimo, non generano di per sé un conflitto di interessi» perché «la negoziazione in contropartita diretta costituisce uno dei servizi di investimento al cui esercizio l'intermediario è autorizzato».
Corte di Cassazione - Sezione I - Ordinanza 28 luglio 2020 n. 16127