Clausola compromissoria: attratte nella competenza arbitrale le sole controversie aventi "causa petendi" nel contratto
Per i giudici della Suprema corte sono escluse le questioni in tema di inadempimento e di risoluzione del negozio giuridico nonché di risarcimento dei danni
La clausola compromissoria che demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti all’interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientranti nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria. Tale il principio di diritto che può essere espunto dalla disamina di una recente ordinanza del 24 ottobre 2022 n. 31350 della prima sezione civile della Corte di cassazione (Presidente Valitutti, Relatore Casadonte).
La vicenda in esame
Nel caso in esame, la corte territoriale aveva respinto l’impugnazione del lodo arbitrale con cui parte ricorrente era stata condannata al pagamento, in favore di una società di costruzioni, di una somma di poco superiore ai trentamila euro in virtù di un contratto di appalto concluso tra le parti per l'esecuzione di lavori di completamento e rifinitura di un fabbricato rurale di cui la ricorrente medesima era proprietaria. In particolare, la corte territoriale, nel disattendere tutti i motivi di impugnazione del lodo, aveva ritenuto infondate le censure sollevate dalla ricorrente in punto di incompetenza degli arbitri: secondo la prospettazione di quest’ultima, infatti, il collegio arbitrale aveva pronunciato al di fuori dei limiti propri della clausola compromissoria – con la quale erano state deferite le controversie in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto – ritenendo ad essa riconducibili anche le questioni in tema di inadempimento e di risoluzione del negozio giuridico nonché di risarcimento dei danni.
Le motivazioni dei giudici della prima sezione
La Suprema Corte, con la sentenza in esame, ha accolto il ricorso con cui la ricorrente, denunziando la violazione dell'articolo 829, comma 1, n. 4, del codice di procedura civile, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 2, n. 3 e n. 4, del codice di procedura civile, aveva censurato la sentenza gravata per avere la corte d'appello erroneamente ritenuto che la disposizione inserita nel contratto di appalto escludesse in radice la competenza concorrente e alternativa del giudice ordinario, interpretando la clausola compromissoria nel senso che la stessa, nel deferire agli arbitri le controversie in materia di interpretazione o di esecuzione del contratto, affidi al collegio arbitrale anche la competenza a decidere in tema di risarcimento dei danni.
Il giudice di legittimità, muovendo dal disposto dell’articolo 12 del contratto di appalto concluso tra le parti a mente del quale «…qualunque controversia dovesse insorgere in ordine al presente contratto, sia per ciò che attiene alla sua interpretazione, ovvero di singole clausole, sia relativamente all'esecuzione dello stesso, dovrà essere decisa da un collegio arbitrale…» ha ritenuto di dare continuità al principio, già enunciato in precedenti arresti, secondo cui la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce va interpretata, in mancanza di espressa volontà contraria, nel senso di attrarre nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi "causa petendi" nel contratto medesimo, con esclusione di quelle che hanno, in esso, unicamente un presupposto storico, come nel caso in cui, pur in presenza della clausola compromissoria contenuta in un contratto di appalto, si proponga un’azione di responsabilità extracontrattuale, ex articolo 1669 del codice civile, deducendo gravi difetti dell'immobile. In tal senso, specifica la decisione in esame, si esprime tutta la giurisprudenza di legittimità: la clausola compromissoria che pertanto demanda agli arbitri la cognizione delle controversie attinenti all’interpretazione ed esecuzione del contratto, non è applicabile alla domanda di risarcimento danni e, comunque, a fronte di più domande connesse, di cui solo alcune rientrino nella competenza arbitrale, questa viene assorbita ed esclusa da quella ordinaria. In altri termini, come è stato di recente affermato dalla stessa Suprema Corte, la clausola compromissoria, in mancanza di espressa volontà contraria, deve essere interpretata nel senso di ascrivere alla competenza arbitrale tutte le controversie che si riferiscono a pretese aventi la "causa petendi" nel contratto cui detta clausola è annessa.
Nel caso in esame, l’azione aquiliana proposta dalla ricorrente non trova la sua “causa petendi” nel contratto di appalto rinvenendo nel negozio giuridico solo un presupposto storico. Da ciò consegue che la competenza arbitrale – sussistente per alcune domande di natura contrattuale – è attratta dalla competenza ordinaria, sussistente per l'azione risarcitoria. Di qui, l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla corte territoriale che, in diversa composizione, avrà il compito di riesaminare l'impugnazione del lodo alla luce dei principi di diritto espressi.
La decisione ha il pregio di riproporre all’attenzione dell’interprete la delicata questione concernente l’esatto ambito applicativo della clausola compromissoria e, cioè, se alla stessa siano ascrivibili le sole controversie contrattuali o anche quelle extracontrattuali "riconducibili" al negozio. Sotto tale aspetto, come osservato nella stessa giurisprudenza di legittimità, non può non tenersi conto del disposto di cui all’articolo 808-quater del codice di procedura civile, norma che testualmente dispone che «… nel dubbio, la convezione di arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce…». Tuttavia, la risoluzione della questione non può risolversi favorendo tout court l’interpretazione estensiva accreditata dalla citata disposizione risolvendo in tal modo i dubbi interpretativi insorti in favore della prevalenza dell'arbitrato.
Infatti, ai fini di una corretta impostazione della questione, occorre considerare anche il disposto dell'articolo 808-bis del codice civile che, collocato al pari dell’articolo 808-quater del codice di procedura civile nel Capo I del Titolo VIII del Libro IV del codice di rito dedicato alla convenzione di arbitrato, accorda alle parti la facoltà di stabilire, con apposita convenzione, che siano decise da arbitri le controversie relative ad uno o più rapporti non contrattuali determinati. Come osservato, dato il tenore della evocata norma non pare quindi potersi sostenere che l'articolo 808-quater del codice di procedura civile consenta sempre e comunque, pur in difetto di una espressa estensione della clausola compromissoria, di ricondurre a quest'ultima, quando il suo tenore letterale risulti equivoco o comunque di incerta lettura, non solo le controversie contrattuali ma anche le vicende extracontrattuali connesse alla medesima vicenda negoziale. Muovendo da tali considerazioni, sempre sulla scorta di indicazioni provenienti dal giudice di legittimità, appare preferibile sostenere che l’articolo 808-quater del codice di procedura civile deponga nel senso di una interpretazione favorevole alla competenza arbitrale tutte le volte in cui insorga contrasto sulla portata della clausola compromissoria, fermo restando che il deferimento agli arbitri delle controversie extracontrattuali connesse a vicende negoziali debba essere espressamente pattuita. In accordo con la giurisprudenza di legittimità, può allora definitivamente concludersi che, in mancanza di espressa volontà contraria, la clausola compromissoria riferita genericamente alle controversie nascenti dal contratto cui essa inerisce debba essere interpretata nel senso che sono attratte nella competenza arbitrale tutte e solo le controversie aventi titolo contrattuale, con conseguente esclusione delle diverse controversie rispetto alle quali quel contratto si atteggia esclusivamente come mero presupposto storico, come nell’ipotesi in cui la "causa petendi" abbia titolo extracontrattuale.