Codice delle assicurazioni private, scelta della procedura di risarcimento già in fase extragiudiziale
Nota a sentenza n. 2458/2020, Giudice di Pace di Palermo
La sentenza in oggetto affronta, ritenendola contra legem, la prassi, sempre più utilizzata dai "danneggiati", di inviare la lettera di messa in mora e chiedere il risarcimento, nella fase extragiudiziale, sia all'assicuratore del responsabile del danno "ex art. 148 C.d.A." sia al proprio assicuratore "ex art. 149 C.d.A.", scegliendo solo in un secondo momento, in sede di citazione, quale procedura avviare e chi citare in giudizio.
Il Giudice di Pace di Palermo, però, con una decisione innovativa stante l'assenza di precedenti giurisprudenziali in materia, ha statuito come il soggetto leso debba obbligatoriamente effettuare una scelta "già" nella fase extragiudiziale , "riverberandosi " tale scelta "nella successiva fase processuale", ove potrà essere convenuta "solo" l'impresa legittimamente messa in mora poiché "questa e solo questa" ha avuto la possibilità di "evitare il giudizio liquidando stragiudizialmente il danneggiato".
Il Decidente, all'uopo, dopo avere riepilogato la ratio della procedura ex art. 149 C.d.A., ha precisato come, secondo una "interpretazione costituzionalmente orientata", tale norma "non vada intesa" quale "impositiva dell'azione di risarcimento diretto" bensì, ed è cosa ben diversa, come "ampliativa delle modalità di tutela" a disposizione del "danneggiato" ed abbia quale corollario l'"alternatività" delle due procedure ex art. 148 ed ex art. 149 C.d.A., con esclusione di una qualsivoglia possibilità di "cumulo".
Tale scelta "alternativa", però, deve essere fatta già "nella fase extragiudiziale" stante che, diversamente, in spregio alla dichiarata necessità di "ridurre i costi di gestione dei sinistri e dei premi assicurativi", si otterrebbe esattamente il risultato opposto, con una "moltiplicazione dei costi di gestione". L'"assicuratore del danneggiato", infatti, dovrà affrontare le spese per il "servizio interno di assistenza tecnica" e l'"assicuratore del responsabile" rimborsare al danneggiato quelle legali, nonché, entrambi, sostenere spese di istruttoria, per perizie tecniche ed altro.
In conclusione, "riconosciuto il carattere alternativo fra le due azioni risarcitorie", tale principio di "alternatività" deve essere rispettato anche "nella fase extragiudiziale", non essendo in detta sede consentito - a pena di "improponibilità" della successiva domanda - diffidare "cumulativamente" entrambe le Compagnie.
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*Avvocato del Foro di Palermo