Responsabilità

Codice del Consumo, tra i requisiti di conformità la soddisfazione delle aspettative sul "modello ideale"

La recente riforma del Codice del Consumo ha mutato l'assetto sistematico dei requisiti di conformità dei beni di consumo. Le nuove norme, in vigore dal 1 gennaio 2022, avranno un impatto non soltanto sugli operatori che vendono beni di consumo ma anche sui produttori

di Christian Di Mauro*

Dal novembre dello scorso anno la legislazione in materia di protezione del consumatore è stata oggetto di diversi interventi di riforma, con innovazioni - sia sul piano dei precetti normativi che su quello della loro attuazione - inevitabilmente destinate a ripercuotersi in misura assai significativa non soltanto sugli operatori che commercializzano beni di consumo, ma anche su coloro che li producono.

La normativa di riferimento e le modifiche apportate all'art. 129 codice del consumo

La nuova disciplina sui contratti di vendita tra professionisti e consumatore è contenuta nelle disposizioni del Capo I, Titolo III del Codice del Consumo, così come modificate dal D. Lgs. 4 novembre 2021 n. 170, che ha recepito nel nostro ordinamento la Direttiva 2019/771/UE, concernente "determinati aspetti dei contratti di vendita di beni".

La riforma apportata dal recente intervento legislativo è volta, da un lato, ad ammodernare i contenuti della disciplina esistente per adeguarli allo sviluppo tecnologico e, dall'altro, a realizzare l'obbiettivo del legislatore comunitario di attuare una piena armonizzazione della normativa a tutela del consumatore.

Tra i principali profili di novità deve annoverarsi la modifica dei criteri in base ai quali stabilire se, e in presenza di quali presupposti, il bene consegnato al consumatore possa considerarsi conforme al contratto. Invero, il Codice del Consumo contempla oggi due distinte tipologie di parametri:
• i criteri c.d. «soggettivi», basati sulle pattuizioni inserite dalle parti nel contratto di vendita (art. 129, comma 1°), e
• i criteri c.d. «oggettivi», di fonte legale, che integrano quelli «soggettivi» (art. 129, comma 2°). L'applicazione dei criteri oggettivi potrà essere esclusa solo qualora il consumatore, al momento della conclusione del contratto di vendita, «sia stato specificamente informato del fatto che una caratteristica particolare del bene si discostava dai requisiti oggettivi di conformità» e abbia «espressamente e separatamente accettato tale scostamento al momento della conclusione del contratto di vendita» (art. 130, comma 4°).

La riforma dunque precisa ulteriormente il contenuto dell'obbligo del venditore di consegnare beni conformi al contratto ampliando i contorni della nozione di «difetto di conformità».

Nel dettaglio, sulla base dei "requisiti soggettivi" un bene è considerato conforme se:
a) corrisponde alla descrizione, al tipo, alla quantità e alla qualità contrattuali e se possiede la funzionalità, la compatibilità, l'interoperabilità e le altre caratteristiche come previste dal contratto di vendita;
b) è idoneo ad ogni utilizzo particolare voluto dal consumatore, che sia stato da questi portato a conoscenza del venditore al momento della conclusione del contratto di vendita, e che il venditore abbia accettato;
c) è fornito assieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione, previsti dal contratto di vendita;
d) è fornito con gli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita
.

Sulla base dei cosiddetti "requisiti oggettivi" , che consentono di valutare la conformità di un bene non tanto e non solo alla luce delle disposizioni contrattuali che regolano il rapporto tra professionista e consumatore, quanto piuttosto alla luce delle caratteristiche che un "modello ideale" di quello stesso bene dovrebbe vantare, un bene conforme è ritenuto conforme solo qualora:
a) sia idoneo agli scopi per i quali si impiegano di norma beni dello stesso tipo, tenendo eventualmente conto di altre disposizioni dell'ordinamento nazionale e del diritto dell'Unione, delle norme tecniche o, in mancanza di tali norme tecniche, dei codici di condotta dell'industria applicabili allo specifico settore;
b) ove pertinente, possieda la qualità e corrisponda alla descrizione di un campione o modello, che il venditore [abbia] messo a disposizione del consumatore prima della conclusione del contratto;
c) ove pertinente, sia consegnato assieme agli accessori, compresi imballaggio, istruzioni per l'installazione o altre istruzioni, che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere;
d) sia della quantità e possieda le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo e che il consumatore può ragionevolmente aspettarsi, tenuto conto della natura del bene e delle dichiarazioni pubbliche fatte dal (o per conto del) venditore, o da altre persone nell'ambito dei precedenti passaggi della catena di transazioni commerciali, compreso il produttore, in particolare nella pubblicità o nell'etichetta.

La peculiarità di tali criteri oggettivi di conformità discende dalla stessa natura dei beni di cui si vuole disciplinare la vendita: si tratta di beni di consumo prodotti su larga scala e in maniera del tutto standardizzata.

In altri termini, l'onnipresenza di determinate tipologie di beni nella vita dei consumatori permette oggi di delinearne un "idealtipo" – ossia un modello ideale e astratto di quello stesso bene, il cui acquisto è quindi in grado di ingenerare delle legittime aspettative che il consumatore ha diritto di vedere soddisfatte.

Si pensi, per esempio, all'acquisto di uno smartphone: al giorno d'oggi, nessuno di noi si sognerebbe di verificare, prima di procedere all'acquisto, che suddetto smartphone sia munito di connessione internet, permetta di effettuare telefonate o di accedere ad un social network. Si tratta di caratteristiche che, nell'immaginario collettivo, sono costitutive di questo tipo di bene.

La nuova disciplina contiene norme che regolano anche le vendite di «beni mobili con elementi digitali», e cioè di beni mobili materiali che incorporano (o sono interconnessi con) un contenuto digitale o un servizio digitale e la cui idoneità all'uso dipende anche dal contenuto o servizio digitale ( Art. 128, comma secondo, lett. e, Codice del Consumo ).

Dunque, con riferimento alla vendita di tali beni assumono rilievo anche i profili di conformità al contratto dei contenuti e servizi digitali incorporati nel bene, e ciò a prescindere dal fatto che a fornirli sia il professionista con il quale il consumatore ha concluso il contratto di vendita ovvero un soggetto terzo ( Art. 128, comma terzo, Codice del Consumo ).

L'impatto della nuova disciplina sui contratti di vendita tra professionisti e consumatore su produttori e importatori

L'esame dei criteri "oggettivi" di conformità mostra come la stessa vada valutata anche in relazione a caratteristiche del bene che esulano dall'ambito di controllo del venditore e che dipendono da come tale bene è stato concepito e/o presentato al mercato dal produttore o dall'importatore.

Invero, la circostanza che la conformità del bene venga valutata anche alla luce del fatto che lo stesso sia accompagnato dagli accessori e da istruzioni per l'installazione e l'uso idoneo (ossia conformi a quanto il consumatore può ragionevolmente aspettarsi di ricevere), così come il fatto che il bene debba possedere le qualità e altre caratteristiche, anche in termini di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza, ordinariamente presenti in un bene del medesimo tipo, sono soggette al controllo e alla responsabilità del produttore e/o dell'importatore e sfuggono dall'ambito di intervento del venditore.

La nuova disciplina dunque sembra aggravare ulteriormente i profili di rischio per il produttore/importatore che, oltre a dover sottostare al sempre più complesso e stringente sistema di norme volte a garantire la sicurezza e conformità dei prodotti immessi sul mercato, può essere chiamato a rispondere, non soltanto nei confronti dei consumatori ma anche di altri operatori della catena di distribuzione, quali il venditore, delle conseguenze della non conformità dei propri prodotti.

In proposito, assumono rilievo, ad esempio, le modalità con le quali il produttore presenta al pubblico il bene oggetto del contratto di vendita, ovvero le caratteristiche di durabilità, funzionalità, compatibilità e sicurezza del bene, confrontato ai beni dello stesso tipo, di cui è interamente responsabile il produttore.

Anche il rilievo della conformità dei contenuti o servizi digitali incorporati nel bene coinvolge soggetti diversi dal venditore, quali il produttore del bene o del contenuto o servizio digitale. Dunque i produttori/importatori rischio di essere esposti a ulteriori profili di responsabilità non solo direttamente nei confronti dei consumatori, ma anche nei confronti del venditore. Invero, qualora la non conformità risultasse in ultima istanza imputabile al fabbricante o all'importatore , il venditore finale avrà diritto di rivalersi su questi per ottenere il rimborso dei costi sostenuti per rimediare alla non conformità .

Conclusione

Il fermento normativo la crescente attenzione ai tempi della conformità e sicurezza dei prodotti rendono oggi quantomai necessario per i produttori e per gli altri operatori della catena di distribuzione operare accorte valutazioni sulla conformità e sicurezza dei prodotti. Non solo nel momento in cui si progetta il lancio di una nuova linea di prodotti, ma anche nel momento in cui si valutano le relative iniziative pubblicitarie e di marketing. Una campagna pubblicitaria mal congegnata potrebbe infatti ingenerare profili di responsabilità a carico non soltanto dei produttori/importatori ma anche di altri operatori della catena di distribuzione, inclusi i venditori.

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*A cura di Christian Di Mauro, Partner di Hogan Lovells

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