Società

Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: il punto sul primo decreto integrativo e correttivo

Nella seduta del 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

di Rossana Mininno

Con comunicato stampa n. 67 del 18 ottobre 2020 il Consiglio dei Ministri ha reso noto di aver «approvato, in esame definitivo, un decreto legislativo che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza» (cfr. atto n. 175 trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 27 maggio 2020) in virtù della delega ex articolo 1 della legge 8 marzo 2019, n. 20.

Con l'emanazione del Codice della crisi e dell'insolvenza, avvenuta con il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, adottato in attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, il legislatore ha proceduto al riordino delle procedure concorsuali mediante un organico intervento riformatore avente come obiettivi principali quello di consentire una diagnosi precoce dello stato di difficoltà dell'impresa, nonché quello di salvaguardare la capacità imprenditoriale, creando le condizioni affinché l'imprenditore possa avviare, in via preventiva, le procedure di ristrutturazione finalizzate a evitare che la crisi diventi irreversibile nell'ottica - privilegiata dal legislatore riformista - del risanamento dell'impresa e della continuità aziendale.

Lo schema di decreto legislativo approvato dal Governo nella seduta del 18 ottobre 2020 si compone di 42 articoli, i quali chiariscono il contenuto di varie disposizioni del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza e apportano modifiche, oltre che all'articolato di detto Codice, anche ad alcune norme del codice civile con l'intento di migliorare il coordinamento della disciplina dei vari istituti.

In particolare, lo schema di decreto:

(i) chiarisce la definizione di «crisi», sostituendo le parole «difficoltà economico-finanziaria» con le parole «squilibrio economico-finanziario»;

(ii) ridefinisce gli «Indicatori e indici della crisi» mediante la sostituzione del primo comma dell'articolo 13, il cui secondo periodo - nella versione novellata - stabilisce che «sono indici significativi quelli che misurano la non sostenibilità degli oneri dell'indebitamento con i flussi di cassa che l'impresa è in grado di generare e l'inadeguatezza dei mezzi propri rispetto a quelli di terzi». Gli indici sono stati ridefiniti in senso descrittivo di una situazione di insolvenza reversibile piuttosto che di una situazione di predizione di insolvenza. La sostituzione riguarda anche il terzo comma dell'articolo 13 e, in particolare, l'efficacia dell'attestazione del professionista circa l'adeguatezza degli indici in rapporto alla specificità dell'impresa: l'attestazione produce i propri effetti non più soltanto «per l'esercizio successivo» a quello cui si riferisce il bilancio, ma «a decorrere dall'esercizio successivo», senza la necessità di doverla rinnovare con cadenza annuale;

(iii) modifica la nozione di «gruppo di imprese», escludendo dal relativo ambito oggettuale, oltre allo Stato, anche gli enti territoriali;

(iv) modifica la norma sulla regolazione della crisi del «gruppo» di imprese, mediante l'aggiunta - all'originario contenuto dell'attestazione demandata al «professionista indipendente» - delle «ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa» e della «quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo», nonché mediante la previsione, per il procedimento di concordato di gruppo, della nomina da parte del Tribunale, da effettuare in sede di omologazione, di «un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo» e, qualora si tratti di concordato con cessione dei beni, di «un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese»;

(v) interviene sugli obblighi di formazione per i soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'albo - istituito presso il Ministero della Giustizia - degli incaricati dall'Autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure previste nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (id est, curatore, commissario giudiziale e liquidatore), stabilendo che per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti ed esperti contabili e dei consulenti del lavoro «la durata dei corsi […] è di quaranta ore»;

(vi) modifica le norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 ("Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia") e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 ("Attuazione della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE), n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio");

(vii) introduce un'ulteriore causa di scioglimento delle società di capitali, rappresentata dalla «apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata» (cfr. articolo 2484 del codice civile) e delle società di persone, rappresentata dalla «apertura della procedura di liquidazione controllata» (cfr. articolo 2272 del codice civile);

(viii) modifica le norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari (id est, articoli 2257, 2380-bis, 2409-novies e 2475);

(ix) individua, con riferimento agli obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019, i presupposti al ricorrere dei quali detti obblighi scattano a carico degli organi di controllo, dei revisori legali dei conti e dei creditori pubblici qualificati (id est, «imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato alcuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità»).

Per quanto attiene, infine, alla data di operatività il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in virtù dell'originaria formulazione dell'articolo 389, sarebbe dovuto entrare in vigore in data 15 agosto 2020, fatta eccezione per alcune disposizioni in vigore già dal 16 marzo 2019 (id est, articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388).

Tuttavia, lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 ha indotto il Governo a un duplice intervento.

Il primo intervento si è avuto con il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9, recante "Misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19", mediante il quale il Governo ha differito al 15 febbraio 2021 la data di entrata in vigore del secondo comma dell'articolo 14, nonché dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (cfr. articolo 11), ferma restando la data del 15 agosto 2020 per l'entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.

Il secondo intervento si è avuto con il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali", mediante il quale il Governo ha differito dal 15 agosto 2020 al 1 settembre 2021 la data di entrata in vigore del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (cfr. articolo 5), ferma restando l'applicabilità delle disposizioni già in vigore dal 16 marzo 2019.

Quanto allo stato di conversione dei citati provvedimenti il decreto-legge n. 9 del 2020 è stato abrogato dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. Proroga dei termini per l'adozione di decreti legislativi" (cfr. articolo 1), mentre il decreto-legge n. 23 del 2020 è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, la quale ha confermato la disposizione relativa al differimento al 1 settembre 2021 dell'entrata in vigore dell'intero Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, ivi compresi gli articoli 14 e 15 (cfr. articolo 5).

Tuttavia, l'articolo 41 dello schema di decreto legislativo approvato dal Governo nella seduta del 18 ottobre 2020 interviene - nuovamente - sulla data di operatività degli articoli 14 e 15 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza stabilendo che «L'obbligo di segnalazione di cui agli articoli 14, comma 2, secondo e terzo periodo, e 15, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, opera a decorrere dal 15 febbraio 2021 […]».

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