Codice Strada: riforma Salvini sotto esame della Consulta
Anche il Tribuale di Pordenone ha sollevato la questione di costituzionalità sull’articolo 187 del codice
Il Tribunale di Pordenone ha mandato gli atti alla Corte costituzionale affinché si pronunci sulla correttezza della decisione – operata con la recente riforma del codice della strada (l. n. 177/2024) – di eliminare dall’articolo 187 (“Guida dopo l’assunzione di sostanze stupefacenti”) il riferimento allo “stato di alterazione psico-fisica del conducente”. Il caso era relativo ad una signora fermata - alla Vigilia di Natale del 2024 - alla guida di un veicolo dopo aver assunto sostanze oppiacee in un momento precedente alle 24/72 ore rispetto all’incidente stradale.
Su sollecitazione della stessa Procura, il Tribunale di Pordenone ha deciso di sollevare questione di legittimità costituzionale: secondo i giudici nella modifica legislativa ci sono vari profili di incostituzionalità. Secondo il tribunale sembra ‘manifestamente irragionevole e iniquo ritenere necessaria e sufficiente, ai fini della penale responsabilità, la mera positività del soggetto ad una determinata sostanza stupefacente, senza effettuare alcuna indagine sugli effetti di tale dato sulla capacità di guida’. Così facendo, infatti, ‘viene sanzionata penalmente anche la condotta del soggetto che, non riportando alcuna sintomatologia ricollegabile all’avvenuta assunzione, si pone alla guida senza provocare alcun pericolo di lesione all’incolumità stradale e la sicurezza dei suoi utenti. Tra i vari parametri costituzionali invocati dal Tribunale, spicca quello di “offensività”, il quale risulterebbe violato dalla logica punitiva – riscontrabile nella modifica legislativa – del cosiddetto ‘diritto penale d’autore’, teso più a sanzionare la disobbedienza in quanto tale che una condotta che abbia effettivamente creato un pericolo. Per il tribunale, sarebbero ravvisabili anche problemi di pura e semplice comprensione su quali siano i comportamenti sanzionati, non essendo state fornite ai cittadini ‘chiare indicazioni su come distinguere ciò che è lecito da ciò che è illecito’, con la conseguenza che ‘chi abbia assunto per qualsiasi ragione sostanze stupefacenti o psicotrope viene esposto ad uno stato di obiettiva e insuperabile incertezza circa la rilevanza penale della sua futura condotta di guida’. Anche perché, nella versione precedente, la necessità di accertare la sussistenza dello stato di alterazione psicofisica comportava l’onere, in capo al giudice, di accertare che la condotta del soggetto rappresentasse un pericolo.