Collegio sindacale senza discrezionalità nelle comunicazioni a Consob
Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25336 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Commissione
Il Collegio sindacale è obbligato a comunicare a Consob qualsiasi irregolarità riscontrata senza fare delle valutazioni circa l'eventuale gravità della violazione. Lo ha chiarito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 25336 depositata oggi, accogliendo il ricorso della Commissione contro la decisione della Corte di appello di Torino che nel 2019 aveva accolto l'opposizione del presidente e due componenti del Collegio sindacale di "Conafi Prestito spa" sanzionati con 25mila euro ciascuno. Per la Consob i sindaci non avevano segnalato che la sottoscrizione delle obbligazioni Asperum, conclusa il 21 novembre 2014 a opera dell'Ad non era stata oggetto di relazione informativa (da rendersi trimestralmente al Collegio), sebbene un componente del CdA fosse amministratore senza poteri della emittente Asperum, società di diritto lussemburghese. Al contrario per la Corte territoriale non vi era stata alcuna omissione rilevante da parte del Collegio sindacale perché l'amministratore aveva comunicato nella prima riunione del Consiglio utile (il 17 marzo 2015) di avere interesse all'operazione per avere acquistato nel gennaio 2015 la totalità delle azioni Asperum e, in conseguenza, erano state attivate le necessarie procedure interne, con riferimento alla natura di parte correlata di Asperum ed era stata modificata la relazione al bilancio. Di diverso avviso la Cassazione.
Per la Seconda sezione civile "la comunicazione che il collegio sindacale deve fare senza indugio alla Consob, ai sensi dell'art. 149, comma 3, T.U.F., riguarda tutte le irregolarità che tale collegio riscontri nell'esercizio della sua attività di vigilanza perché la legge non demanda ai sindaci alcuna funzione di filtro preventivo sulla rilevanza delle irregolarità da loro riscontrate, al fine di selezionare quali debbano essere comunicate alla Consob e quali non debbano formare oggetto di tale comunicazione". "L'assolutezza del comando normativo – prosegue la decisione - emerge, oltre che dalla lettera dell'art. 149, comma 3, T.U.F. - in cui il sostantivo "irregolarità" non è accompagnato da alcun aggettivo qualificativo - anche dall'evidente ratio legis di evitare che i collegi sindacali debbano misurarsi con parametri di rilevanza/gravità delle irregolarità da segnalare alla Consob la cui concreta applicazione dipenderebbe da valutazioni inevitabilmente opinabili, così da risultare foriera di gravi incertezze operative e, in ultima analisi, da rischiare di pregiudicare proprio lo scopo della disposizione in esame, evidentemente volta a garantire alla Consob una completa e tempestiva informazione sull'andamento delle società sottoposte alla sua vigilanza".