Colpa medica, legittimo il no a rinnovare la consulenza se i dati tecnici sono confermati
La decisione di primo grado che dissente dalle conclusioni finali del perito sull’insussistenza della colpa del medico, ma conferma le sue osservazioni tecnico-valutative non obbliga al rinnovo della perizia in II grado
Il diniego anche implicito alla richiesta del chirurgo - condannato in primo grado al risarcimento del danno - di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio non costituisce omessa motivazione rilevabile in Cassazione, se i giudici di merito non si sono posti in contrasto con le valutazioni tecniche del perito, ma hanno dissentito dalle sue conclusioni negative sulla sussistenza della colpa medica. Con la sentenza n. 14286/2025 la Cassazione civile ha infatti respinto il ricorso del chirurgo - ...