Civile

Commercio di beni elettronici, adeguato il Codice di consumo alla Direttiva UE

La Direttiva (UE) 2019/771, recepita dal D.Lgs. n. 170/2021, ha l'obiettivo di armonizzare il livello di protezione dei consumatori in materia di commercio di beni elettronici e, parallelamente, di agevolare la crescita del mercato interno in tale settore

di Mario Di Carlo, Giulia Fabrizi, Maria Pia Bochicchio*

Con il D. Lgs. 4 novembre 2021, n. 170, pubblicato in G.U. Serie Generale, n. 281 del 25 novembre ed in vigore dallo scorso 10 dicembre (il "Decreto"), è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2019/771 relativa a determinati aspetti dei contratti di vendita di beni.

La direttiva in questione ha abrogato la direttiva 1999/44/CE in tema di vendite e garanzie nei beni di consumo al fine di armonizzare meglio il livello di protezione dei consumatori all'interno dell'UE in materia di commercio di beni elettronici e di parallelamente agevolare la crescita del mercato interno in tale settore [1] .

I principi sanciti dalla direttiva in commento sono stati recepiti all'interno del D. Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. " Codice del consumo "), nel "nuovo" capo I del titolo III della parte IV, ora rubricato "Della vendita di beni".

Ambito applicativo (Art. 128)

Il nuovo art. 128 del Codice del consumo , per quanto qui di interesse, include nella nozione di beni di vendita anche "i beni con elementi digitali", ossia "i beni mobili materiali che incorporano o sono interconnessi con contenuti o servizi digitali, in modo tale che la mancanza di questi ultimi impedirebbe lo svolgimento delle funzioni proprie dei beni".

Garanzia di conformità (Art. 133)

L' art. 133 prevede la responsabilità del venditore nei confronti del consumatore di qualsiasi difetto di conformità esistente al momento della consegna, che si manifesti nei due anni successivi.
A differenza del passato non è invece previsto alcun termine di decadenza, dal momento della scoperta, ai fini della denuncia dei difetti di conformità. Resta, invece, fermo il termine prescrizionale di 26 mesi dalla consegna, salvo che i vizi siano stati dolosamente occultati dal venditore e ferma restando l'opponibilità della garanzia in via di eccezione senza limiti di tempo qualora il compratore sia convenuto per l'esecuzione del contratto.

Requisiti di conformità (Art. 129)

Il nuovo art. 129 prevede i requisiti, ora distinti in oggettivi e soggettivi [ 2], che il bene deve soddisfare per essere ritenuto conforme al contratto.
In particolare, il bene deve essere fornito al consumatore insieme a tutti gli accessori, alle istruzioni, anche inerenti all'installazione nonché agli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.
Il difetto di conformità risultante esclusivamente alla mancata o errata installazione dei dovuti aggiornamenti è ascritto alla responsabilità del venditore, ai sensi degli artt. 130 e 131, qualora:
- il venditore non abbia informato il compratore sulla disponibilità di nuovi aggiornamenti e sulle conseguenze della mancata installazione degli stessi sulla funzionalità del dispositivo;
-l'aggiornamento sia stato erroneamente installato dal venditore o sotto la direzione di quest'ultimo.

Onere della prova (art. 135)

L'onere di provare la difformità della cosa consegnata dalla relativa descrizione contrattuale è posto, come regola generale, in capo al consumatore. Tuttavia, nel caso in cui il vizio si manifesti entro un anno dalla consegna, lo stesso si presume esistente già a tale data ( art. 135, comma 1 ).

L'art. 135, comma 2, prevede, in via di eccezione, un'inversione dell'onere probatorio sopra descritto per i beni con elementi digitali per i quali il contratto di vendita preveda la fornitura continuativa del contenuto o servizio digitale per un certo periodo di tempo. In tal caso, infatti, il venditore deve fornire la prova liberatoria della conformità del bene consegnato rispetto ai vizi che si manifestino entro due anni dalla consegna.

Rimedi (Artt. 135 bis e ss.)


Il consumatore, in presenza di un difetto di conformità del bene ricevuto, può scegliere se avvalersi dei tradizionali rimedi, conservativi e caducatori, propri della disciplina normativa consumeristica, domandando, alternativamente, alle condizioni stabilite dalla legge:
-il ripristino della conformità del bene mediante riparazione o sostituzione [3] ;
-la riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto [4] .

Garanzie convenzionali (Art. 135-quinquies)

Una novità in tema di garanzie convenzionali riguarda la disciplina dell'obbligo di garanzia assunto dal produttore con riferimento alla durabilità del bene venduto nell'arco di un determinato periodo di tempo. In tal caso il produttore:
(i) è tenuto a provvedere alla riparazione o sostituzione del bene durante l'intero periodo di efficacia della garanzia e
(ii) rimane vincolato alle condizioni di garanzia pubblicizzate anteriormente alla conclusione del contratto, ove queste ultime siano più vantaggiose per il consumatore rispetto a quelle contenute nella dichiarazione di garanzia successivamente rilasciata.

Diritto di regresso (Art. 134)

Qualora il difetto di conformità sia imputabile alla condotta, attiva od omissiva, di uno dei soggetti coinvolti nei passaggi precedenti della catena produttiva, il venditore, che abbia subito la risoluzione del contratto o la riduzione del prezzo ovvero abbia a proprie spese sostenuto i costi di riparazione o sostituzione necessari a ripristinare la conformità del bene, ha diritto di regresso nei confronti delle persone responsabili nella catena di transazioni commerciali.

Si tratta di un diritto indisponibile in quanto la nuova disposizione non prevede la possibilità di derogarvi o rinunciarvi, espressamente contemplata dalla normativa abrogata [ 5] .


Le modifiche apportate al Codice di consumo dalle norme esaminate acquistano efficacia a decorrere dal 1° gennaio 2022 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data.

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* A cura degli Avv.ti Mario Di Carlo (partner) e Giulia Fabrizi (associate), Dott.ssa Maria Pia Bochicchio – Studio Legale Ristuccia Tufarelli & Partners

[1] Si segnala peraltro che la direttiva 2019/771/UE assieme alla direttiva 2019/770/UE e alla direttiva 2019/2161/UE (cd. direttiva Omnibus) fa parte del cd. New Deal for consumers, ossia un pacchetto di norme volte ad armonizzare il livello di protezione dei consumatori all'interno dell'UE
[ 2] Requisiti soggettivi di conformità sono: (i) la corrispondenza alla descrizione, al tipo, alla quantità e alle qualità contrattuali e il possesso della funzionalità, della compatibilità e delle altre caratteristiche previste dal contratto di vendita; (ii) l'idoneità all'utilizzo particolare voluto dal compratore, qualora quest'ultimo sia stato reso noto al venditore prima della conclusione del contratto e quest'ultimo lo abbia accettato; (iii) la presenza, nel momento in cui il bene viene fornito al consumatore, di tutti gli accessori, delle istruzioni, anche inerenti all'installazione, nonché degli aggiornamenti previsti dal contratto di vendita.
[3] La sostituzione o la riparazione possono essere richieste, ai sensi dell'art. 135-bis, qualora non impongano al venditore costi sproporzionati, in ragione: (i) del valore che il bene avrebbe in assenza del difetto di conformità; (ii) dell'entità dello stesso; (iii) della possibilità di esperire il rimedio alternativo senza inconvenienti per il consumatore. Al ricorrere degli indicati presupposti, il venditore, ai sensi dell'art. 135-ter, è tenuto a dare luogo alla sostituzione o alla riparazione (i) senza spese, (ii) in un tempo ragionevole in relazione al momento in cui è venuto a conoscenza del vizio, (iii) senza notevoli inconvenienti per il compratore. Finché il venditore non abbia provveduto all'adempimento di tali obbligazioni, il compratore ha diritto di sospendere in autotutela il pagamento di qualsiasi parte del prezzo eventualmente ancora dovuta (art. 135-bis, comma 6).
[4] La riduzione proporzionale del prezzo o la risoluzione del contratto possono essere richieste, ai sensi dell'art.135-quater , qualora (i) il venditore non abbia effettuato ovvero abbia rifiutato la riparazione o la sostituzione oppure (ii) abbia dichiarato (o risulti chiaramente dalle circostanze) che non vi provvederà in tempi ragionevoli o senza notevoli inconvenienti per il consumatore; (ii) il difetto di conformità persista nonostante il tentativo di ripristinare la conformità del bene; (iv) il difetto di conformità sia di gravità tale da giustificare la riduzione proporzionale del prezzo oppure la risoluzione del contratto. Il contratto non è, in ogni caso, risolvibile qualora il venditore fornisca la prova della lieve entità del vizio. Nel caso in cui il difetto di conformità riguardi solo alcuni dei beni congiuntamente acquistati, è possibile richiedere la risoluzione dell'intero contratto qualora il consumatore non abbia un interessa apprezzabile a mantenere nella propria disponibilità solo i beni esenti da vizi.
[5] Nella decisione di rendere indisponibile il diritto di regresso del venditore i primi commentatori hanno visto uno sproporzionato sindacato del legislatore sulla politica commerciale della rete distributiva in contrapposizione, peraltro, ai principi e criteri guida della direttiva oggetto di recepimento (cfr. Confindustria, Recepimento della Direttiva UE 771/2019, Osservazioni sulla bozza di decreto legislativo, Position Paper, 18 giugno 2021; Cfr. Considerando (63) della Direttiva 771/2019 secondo cui "La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare il principio della libertà contrattuale nei rapporti tra il venditore e le altre parti della catena di transazioni commerciali").
Ad ogni modo, l'inderogabilità del diritto di regresso del venditore sembrerebbe trovare giustificazione nell'esigenza di prevenire possibili abusi della situazione di dipendenza economica in cui i venditori al dettaglio possono trovarsi nei confronti dei soggetti al vertice della catena produttiva, in un mercato, come quello del commercio elettronico, dominato da un numero di produttori relativamente ristretto.

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