Compagno violento, perde la potestà genitoriale la mamma che non lo lascia
Lo ha deciso la Corte di cassazione con la sentenza n. 3546 depositata oggi
Nel giudizio di adottabilità del minore, rientra anche la valutazione del comportamento della madre nei confronti del compagno violento. Un atteggiamento troppo remissivo o comunque l'incapacità di staccarsi definitivamente da un contesto inadatto al bambino può giocare un ruolo decisivo nella perdita della potestà genitoriale. La Corte di cassazione, sentenza n. 3546 depositata oggi, ha così definitivamente respinto il ricorso di una madre contro la decisione della Corte di appello di Roma che aveva valorizzato il comportamento "irrimediabilmente abbandonico" dei genitori. E il fatto che il piccolo avesse assistito "per anni a reiterati maltrattamenti fisici all'interno dell'abitazione familiare, agiti contro la madre dal padre, senza che quest'ultimo manifestasse alcuna concreta volontà di resipiscenza e di recupero, avendo continuato, anche dopo il collocamento del figlio in casa famiglia a fare uso di alcolici, a picchiare la compagna e a sottrarsi a qualsiasi percorso presso il SERD e i servizi sociali".
Con riferimento alla madre, invece, il giudice di secondo grado ha messo in evidenza, e la Cassazione lo ha confermato, che la madre aveva lasciato che il minore "vivesse a lungo in un clima violento, senza compiere alcuna seria iniziativa per offrirgli una vita accettabile".
"La stessa – prosegue la decisione - aveva chiesto l'intervento delle istituzioni solo quando si era trovata a non avere alternative e, puntualmente, ogni volta, era tornata dal compagno, portando con sé il bambino, che ha iniziato a vivere serenamente solo quando è stato inserito, da solo, in una casa famiglia, mentre la madre è tornata dal suo compagno violento, mettendo, nei fatti, la relazione di coppia al di sopra degli interessi del bambino".
In conclusione, con riferimento alla figura materna, per la Cassazione la decisione di secondo grado "risulta essere stata adottata in conformità alle norme che individuano i presupposti per la dichiarazione dello stato di adottabilità, con una motivazione esauriente circa la impossibilità di seguire una strada diversa dall'adozione piena nell'esclusivo interesse del minore".